vendita fucile aria compressa di "libera vendita" (1 utente sta leggendo)

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vorrei sapere dagli esperti di cosa c'è bisogno in caso di cessione di un fucile di libera vendita.cioè se ci vuole un documento che attesti la cessione a terzi con relativa controfirma,ringrazio anticipatamente.
 
Re: vendita fucile aria compressa di "libera vendita"

Art. 7 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362
Regolamento recante la disciplina specifica dell’utilizzo delle armi
ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui
proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule e
delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al
1890 a colpo singolo.


Cessione
1. La cessione per ragioni di commercio delle armi di cui all’articolo 1 è consentita a coloro che
sono titolari dell’autorizzazione di polizia per il commercio di armi, prevista dall’articolo 31 del
regio decreto n. 773/1931.
2. I commercianti di armi provvedono all’annotazione nel registro delle operazioni giornaliere di
cui all’articolo 35 del regio decreto n. 773/1931, con le modalità previste dall’articolo 54 del
regio decreto n. 635/1940, dei seguenti elementi: data dell’operazione, persona o ditta con la
quale l’operazione è compiuta, specie, contrassegni e quantità delle armi acquistate o vendute
e modalità con le quali l’acquirente ha dimostrato la propria identità personale.
3. Le armi di cui all’articolo 1 possono essere acquistate da soggetti maggiorenni muniti di valido
documento di riconoscimento.
4. Sono consentiti la cessione ed il comodato delle armi di cui all’articolo 1, purché avvengano
con scrittura privata tra soggetti maggiorenni. Non è necessaria la scrittura privata nel
comodato a termine di durata non superiore a quarantotto ore.

5. La vendita per corrispondenza è regolata dal disposto dell’articolo 17 della legge n. 110/1975.
6. La vendita nelle aste pubbliche è consentita nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4.
7. È fatto divieto dell’affidamento a minori delle armi di cui all’articolo 1.
Note all’Articolo 7:
Per il testo dell’Articolo 31 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (per l’argomento vedi nelle
note alle premesse), vedi nelle note all’Articolo 5.
Si riporta il testo vigente dell’Articolo 35 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (per
l’argomento vedi nelle note alle premesse):
"Articolo 35 (Articolo 34 testo unico 1926). - Il fabbricante, il commerciante di armi e chi
esercita l’industria della riparazione delle armi è obbligato a tenere un registro delle operazioni
Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Parma
Pagina 8
giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni
stesse sono compiute.
Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e
deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell’attività’.
I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all’ufficio di polizia competente
per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le
armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi
all’acquisto esibiti dagli interessati.
È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di
permesso di porto d’armi ovvero di nulla osta all’acquisto rilasciato dal questore. Il nulla osta
non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La
domanda è redatta in carta libera.
Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla
presentazione di certificato del medico provinciale, o dell’ufficiale sanitario, o di un medico
militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che
ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
Il contravventore è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore
a L. 250.000.
L’acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con
l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda sino a L. 250.000".
Si riporta il testo dell’Articolo 54 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (per l’argomento vedi
nelle note alle premesse):
"Articolo 54. - Nel registro di cui all’Articolo 35 della legge, si prende nota della data
dell’operazione; della persona o della ditta con la quale l’operazione è compiuta, della specie,
contrassegni e quantità delle armi acquistate o vendute, del relativo prezzo e del modo col
quale l’acquirente ha dimostrato la propria identità personale.
È permessa la vendita delle armi lunghe da fuoco al minore che esibisca la licenza di porto
d’armi".
Si riporta il testo vigente dell’Articolo 17 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (per l’argomento vedi
nelle note alle premesse):
"Articolo 17 (Divieto di compravendita di armi comuni da sparo commissionate per
corrispondenza). - Alle persone residenti nello Stato non è consentita la compravendita di armi
comuni da sparo commissionate per corrispondenza, salvo che l’acquirente sia autorizzato ad
esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi, o che abbia ottenuto apposito
nulla osta del prefetto della provincia in cui risiede. Di ogni spedizione la ditta interessata deve
dare comunicazione all’ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei
Carabinieri del comune in cui risiede il destinatario.
I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a L. 300.000".
 
Re: vendita fucile aria compressa di "libera vendita"

quando cedi l'arma definitivamente a terzi ricordati di rilasciare insieme all'arma la ricevuta dell'armiere,mentre tu ti tieni una fotocopia dove diari di aver ceduto al sig. tizio e caio e lo fai firmare,va bene così già e stato fatto con altri amici.ciao lex.
 
Re: vendita fucile aria compressa di "libera vendita"

LEX ha scritto:
quando cedi l'arma definitivamente a terzi ricordati di rilasciare insieme all'arma la ricevuta dell'armiere,mentre tu ti tieni una fotocopia dove diari di aver ceduto al sig. tizio e caio e lo fai firmare,va bene così già e stato fatto con altri amici.ciao lex.
grazie!!!
 

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