Re: Calendario veneto bloccato fino al 13 settembre
Spero che questa cosa ci dia una sveglia....
abbiamo criticato Zanoni per una vita...ora ci sta presentando il conto......il prossimo anni icacciatori in veneto li conteranno sulle dita di una mano!!!!!
Spero che ci si renda conto che essere uno contro l'altro non ha giovato a nessuno!
Spero che le AAVV che hanno il 90% della colpa su quello che succede in itaglietta si diano una svegliata e facciano una associazione unica.
Cmq mal cumune mezzo......
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[TD="colspan: 2"]Come si è appreso recentemente anche dalle osservazioni delle associazioni venatorie campane, il Consiglio dei Ministri in data 4 ottobre 2012 ha impugnato la legge regionale della Campania n. 26 del 9 agosto 2012 " Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania ”. “La legge in esame – dice l'impugnativa - presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento a numerose disposizioni” violando, a detta del Consiglio dei Ministri, il principio della competenza esclusiva dello Stato sulla materia.
In particolare si ritengono non conformi le nuove norme sulla mobilità venatoria inserite all'articolo 36, dove si autorizza ogni cacciatore iscritto in un ATC (Ambito territoriale di caccia) della Regione Campania a poter esercitare il prelievo venatorio in tutta la regione. Secondo il Consiglio dei Ministri tale disposizione si pone “in netto contrasto con l'articolo 14 comma 5 legge n. 157/92 secondo cui ogni cacciatore ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione”.
Tra le altre norme contestate: la possibilità di autorizzare nuovi appostamenti fissi ; l'aver considerato le aree contigue dei parchi nazionali e regionali nel computo del territorio agrosilvopastorale, che per legge invece devono essere sottoposti solo a caccia controllata riservata ai soli residenti; la norma che affida alla Giunta regionale la redazione del Piano faunistico e l'individuazione dell 'indice minimo di densità venatoria , che secondo la 157 spetta invece al Ministero delle Politiche agricole ogni cinque anni in base a dati censuari; la parte che prevede piani di abbattimenti di specie domestiche inselvatichite (la legge non prevede questa definizione); l'aver omesso di indicare nell'articolo concernente i mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria il recupero dei bossoli. E ancora, l'addestramento cani per 45 giorni nei due mesi precedenti all'apertura della caccia (norma per altro contestata anche alla Lombardia) e infine l'aver predisposto il divieto di esercitare la caccia nelle zone colpite dal fuoco per i 12 mesi successivi all'incendio (la legge nazionale vieta caccia e pascolo per 10 anni).
Questo è un attacco ben mirato.......
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[TD="colspan: 2"] Durante l'ultimo Consiglio dei Ministri il governo ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale anche la legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 15 del 9 agosto 2012 (Legge Comunitaria 2010) che introduce modifiche alle leggi regionali in materia di gestione faunistico venatoria.
Secondo il governo sono censurabili, perché in violazione degli obblighi comunitari, nonché invasive della competenza esclusiva statale nei punti in cui prevede l' adozione di deroghe a prescindere dal parere Ispra, “in palese violazione della disciplina dettata dall'articolo 19 bis, comma 3, della l.n. 157/1992 – sottolinea il CdM - che richiede, invece che, per i provvedimenti di deroga sia imprescindibilmente sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA) o gli istituti riconosciuti a livello regionale”. Sempre sulle deroghe si contesta la norma contenuta nell'articolo 15 dove si prevede la possibilità per la Giunta regionale di adottare il provvedimento di deroga alla scadenza di un breve termine (trenta giorni) dato al Comitato faunistico regionale per l'esame della proposta, decorso il quale si prescinde dal parere. “Tale previsione, introducendo un meccanismo di silenzio assenso, consente l'adozione di provvedimenti di deroga in assenza del parere dell'ISPRA o degli istituti regionali richiesto invece dall'articolo 19 bis, comma 3 della legge n.157/92. 3)”dice l'impugnativa. Si contesta inoltre al Friuli anche la possibilità inserita all'articolo 15 di autorizzare il controllo di specie alloctone per specie per le quali sia accertata una grave diminuzione della consistenza numerica. “La richiamata disposizione nazionale – dice l'impugnativa del governo - esclude dalla possibilità di prelievo in deroga le specie in declino indipendentemente dalla finalità della deroga e nel corso di tutto l'anno a differenza di quanto previsto dalla norma regionale in esame”.
Si contesta inoltre l'articolo 18, comma 1, lett. a) con il quale è stato introdotto l'articolo 8ter alla l.r. 6/2008, il quale prevede genericamente l'immissione di selvaggina "pronta caccia", affidando alle riserve di caccia il compito di stabilire i tempi e le modalità delle immissioni di detta selvaggina " in deroga alle vigenti disposizioni di legge". “La legge n. 157/92, all'art. 16 – si legge ancora nel testo del CdM - riconosce quali strutture di caccia private solo le aziende faunistico venatorie nelle quali possono essere effettuati ripopolamenti entro e non oltre il 31 agosto e le aziende agri-turistico venatorie, dove le immissioni con selvaggina allevata possono essere effettuate solamente durante la stagione venatoria”.
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Spero che questa cosa ci dia una sveglia....
abbiamo criticato Zanoni per una vita...ora ci sta presentando il conto......il prossimo anni icacciatori in veneto li conteranno sulle dita di una mano!!!!!
Spero che ci si renda conto che essere uno contro l'altro non ha giovato a nessuno!
Spero che le AAVV che hanno il 90% della colpa su quello che succede in itaglietta si diano una svegliata e facciano una associazione unica.
Cmq mal cumune mezzo......
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[TD="colspan: 2"]Come si è appreso recentemente anche dalle osservazioni delle associazioni venatorie campane, il Consiglio dei Ministri in data 4 ottobre 2012 ha impugnato la legge regionale della Campania n. 26 del 9 agosto 2012 " Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania ”. “La legge in esame – dice l'impugnativa - presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento a numerose disposizioni” violando, a detta del Consiglio dei Ministri, il principio della competenza esclusiva dello Stato sulla materia.
In particolare si ritengono non conformi le nuove norme sulla mobilità venatoria inserite all'articolo 36, dove si autorizza ogni cacciatore iscritto in un ATC (Ambito territoriale di caccia) della Regione Campania a poter esercitare il prelievo venatorio in tutta la regione. Secondo il Consiglio dei Ministri tale disposizione si pone “in netto contrasto con l'articolo 14 comma 5 legge n. 157/92 secondo cui ogni cacciatore ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione”.
Tra le altre norme contestate: la possibilità di autorizzare nuovi appostamenti fissi ; l'aver considerato le aree contigue dei parchi nazionali e regionali nel computo del territorio agrosilvopastorale, che per legge invece devono essere sottoposti solo a caccia controllata riservata ai soli residenti; la norma che affida alla Giunta regionale la redazione del Piano faunistico e l'individuazione dell 'indice minimo di densità venatoria , che secondo la 157 spetta invece al Ministero delle Politiche agricole ogni cinque anni in base a dati censuari; la parte che prevede piani di abbattimenti di specie domestiche inselvatichite (la legge non prevede questa definizione); l'aver omesso di indicare nell'articolo concernente i mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria il recupero dei bossoli. E ancora, l'addestramento cani per 45 giorni nei due mesi precedenti all'apertura della caccia (norma per altro contestata anche alla Lombardia) e infine l'aver predisposto il divieto di esercitare la caccia nelle zone colpite dal fuoco per i 12 mesi successivi all'incendio (la legge nazionale vieta caccia e pascolo per 10 anni).
Questo è un attacco ben mirato.......
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Secondo il governo sono censurabili, perché in violazione degli obblighi comunitari, nonché invasive della competenza esclusiva statale nei punti in cui prevede l' adozione di deroghe a prescindere dal parere Ispra, “in palese violazione della disciplina dettata dall'articolo 19 bis, comma 3, della l.n. 157/1992 – sottolinea il CdM - che richiede, invece che, per i provvedimenti di deroga sia imprescindibilmente sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA) o gli istituti riconosciuti a livello regionale”. Sempre sulle deroghe si contesta la norma contenuta nell'articolo 15 dove si prevede la possibilità per la Giunta regionale di adottare il provvedimento di deroga alla scadenza di un breve termine (trenta giorni) dato al Comitato faunistico regionale per l'esame della proposta, decorso il quale si prescinde dal parere. “Tale previsione, introducendo un meccanismo di silenzio assenso, consente l'adozione di provvedimenti di deroga in assenza del parere dell'ISPRA o degli istituti regionali richiesto invece dall'articolo 19 bis, comma 3 della legge n.157/92. 3)”dice l'impugnativa. Si contesta inoltre al Friuli anche la possibilità inserita all'articolo 15 di autorizzare il controllo di specie alloctone per specie per le quali sia accertata una grave diminuzione della consistenza numerica. “La richiamata disposizione nazionale – dice l'impugnativa del governo - esclude dalla possibilità di prelievo in deroga le specie in declino indipendentemente dalla finalità della deroga e nel corso di tutto l'anno a differenza di quanto previsto dalla norma regionale in esame”.
Si contesta inoltre l'articolo 18, comma 1, lett. a) con il quale è stato introdotto l'articolo 8ter alla l.r. 6/2008, il quale prevede genericamente l'immissione di selvaggina "pronta caccia", affidando alle riserve di caccia il compito di stabilire i tempi e le modalità delle immissioni di detta selvaggina " in deroga alle vigenti disposizioni di legge". “La legge n. 157/92, all'art. 16 – si legge ancora nel testo del CdM - riconosce quali strutture di caccia private solo le aziende faunistico venatorie nelle quali possono essere effettuati ripopolamenti entro e non oltre il 31 agosto e le aziende agri-turistico venatorie, dove le immissioni con selvaggina allevata possono essere effettuate solamente durante la stagione venatoria”.
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