Re: calendario venatorio sicilia 2012 2013
Amici, sul sito del tar alla pagina del ricorso 1458/2012 è stato aggiunto un decreto presidenziale quale provvedimento monocratico datato 29/08, ma io non riesco a visualizzarlo.
Voi ci riuscite? sarebbe opportuno riuscire a leggerlo per capire le decisioni assunte dal giudice; il link è il seguente:
Tar sede di - Dettaglio Ricorso verifica
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
Il Presidente ff
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1458 del 2012, proposto da:
Legambiente Comitato Regionale Siciliano Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Crosta, Nicola Giudice, Corrado V. Giuliano, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Giudice in Palermo, via M. D'Azeglio N. 27/C;
Associazione Mediterranea per la Natura - Mediterranean Association For Nature (M.A.N.), Lega Italiana Protezione Uccelli, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Giudice, Corrado V. Giuliano, Giovanni Crosta, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Giudice in Palermo, via M. D'Azeglio N. 27/C;
contro
Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana
nei confronti di
Arci Caccia - Comitato Federativo Siciliano, Dip.To Regionale Ambiente dell'Assessorato Territorio e Ambiente, Di.To Regionale Interventi Strutturali in Agricoltura dell'Assess.To Risorse Agricole e Alimentari, Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale (Ex Infs); Commissione Europea;
per l'annullamento
del d.a. 2693 dell' 8 agosto 2012 dell'assessore risorse agricole e alimentari della regione siciliana (e relativo allegato "a" facente parte integrale del medesimo decreto), avente ad oggetto "calendario venatario 2012/20i3", pubblicato sul sito web dell'assessorato (e di cui è stato dato avviso in g.u.r.s. parte i n. 33 del 10 agosto 2012) e sulla gurs parte i n. 36 del 24 agosto 2012, nelle parti in cui:
a) viene consentito l'esercizio dell'attività venataria in assenza del piano faunistico venatorio (previsto dagli arti. 14 e 15 della l.r. 33/1997 tv e dall'art. 10 della l. 157/1992 tv) e quindi anche in mancanza della valutazione ambientale strategica, obbligatoria per le attività sottoposte a pianificazione ai sensi della direttiva 2001/42/ce edeld.lgs.l52/2006tv;
b) consente l'attività venatoda all'interno dei siti natura 2000 (sic-siti di importanza comunitaria e zps-zone di protezione speciale) e nelle aree esteme contigue senza essere stato sottoposto a preventiva valutazione di incidenza ai sensi del dpr 357/1997 come modificato dal dpr 120/2003 ed in violazione delle direttive 147/2009/ce (direttiva uccelli) e 92/43/ce (direttiva habitat), disattentendo anche l'impugnativa del commissario dello stato del 26 aprile 2012 all'articolo 11 comma 21 e 22 del ddl 801/2012 (per violazione della costituzione e della normativa comunitaria e nazionale in materia di valutazione di incidenza e tutela dei siti natura 2000) e la successiva mancata promulgazione della norma abilitante;
e) prevede la preapertura della stagione venatoria a far data dal 1 settembre 2012 in assenza della "preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori" obbligatoria ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992 n.157;
d) consente l'attività venatoria in contrasto con le indicazioni contenute nella stessa proposta di piano regionale faunistico venatorio 2011/2016 formulata dallo stesso assessorato risorse agricole (elaborati del giugno 2011 e del marzo 2012);
e) consente l'attività venatoria all'intemo dei siti natura 2000 (sic-siti di importanza comunitaria e zps-zone di protezione speciale) e nelle aree esterne contigue in contrasto con le prescrizioni e le misure di salvaguardia contenute nello studio di valutazione di incidenza (elaborato del marzo 2012) del piano regionale faunistico venatorio 2011/2016 redatto dallo stesso assessorato risorse agricole. disattendendo anche l'impugnativa del commissario dello stato del 26 aprile 2012 all'articolo 11 comma 21 e 22 del ddl 801/2012 (per violazione della costituzione e della normativa comunitaria e nazionale in materia di valutazione di incidenza e tutela dei siti natura 2000) e la successiva mancata promulgazione della norma abilitante;
f) contiene previsioni in palese contraddizione con quanto disposto in precedenza su identici aspetti nella stagione venatoria 2011/2012 e senza che siano intervenute innovazioni di tipo normativo;
g) non è stato predisposto dai competenti dipartimento regionale interventi strutturali in agricoltura e servizio 7-tutela patrimonio faunistico e gestione attività venatoria dell'assessorato risorse agricole e contiene previsioni in palese ed insanabile contrasto con la precedente proposta di calendario venatorio 2012/2013 sottoposta dai predetti uffici alla firma del precedente assessore d'antrassi;
2) del d.a. 2721 del 10 agosto 2012 dell'assessore risorse agricole e alimentari della regione siciliana, avente ad oggetto ^calendario venatorio 2012/2013 - esercizio dell'attività venatoria nei siti della rete natura 200(f\ pubblicato sul sito web dell'assessorato (e di cui è stato dato avviso in g.u.r.s. parte i n. 33 del 10 agosto 2012) e sulla gurs parte i n. 36 del 24 agosto 2012, in quanto:
h) non è stato sottoposto a preventiva valutazione di incidenza ai sensi del dpr 357/1997 come modificato dal dpr 120/2003 ed in violazione delle direttive 147/2009/ce (direttivaUccelli) e 92/43/CE (Direttiva Habitat), disattendendo anche l'impugnativa del Commissario dello Stato del 26 aprile 2012 all'articolo 11 comma 21 e 22 del DDL 801/2012 (per violazione della Costituzione e della normativa comunitaria e nazionale in materia di Valutazione di Incidenza e tutela dei Siti Natura 2000) e la successiva mancata promulgazione della norma abilitante;
i) consente l'attività venatoria all'interno dei Siti Natura 2000 (SIC-Siti di Importanza Comunitaria e ZPS-Zone di Protezione Speciale) e nelle aree esteme contigue in contrasto con le prescrizioni e le misure di salvaguardia contenute nello Studio di Valutazione di Incidenza (elaborato del marzo 2012) del Piano Regionale Faunistico Venatario 2011/2016 redatto dallo stesso Assessorato Risorse Agricole. Disattentendo anche l'impugnativa del Commissario dello Stato del 2é aprile 2012 all'articolo 11 comma 21 e 22 del DDL 801/2012 (pei violazione della Costituzione e della normativa comunitaria < nazionale in materia di Valutazione di Incidenza e tutela dei Sit Natura 2000) e la successiva mancata promulgazione della nomi:
abilitante;
j) contiene previsioni in palese contraddizione con quanto disposto in precedenza su identici aspetti nella stagione venataria 2011/2012 e senza che siano intervenute innovazioni di tipo nonnativo;
k) non è stato predisposto dai competenti Dipartimento Regionale Interventi Strutturali in Agricoltura e Servizio 7-tutela patrimonio faunistico e gestione attività venatoria dell'Assessorato Risorse Agricole e contiene previsioni in palese ed insanabile contrasto con la precedente proposta di Calendario Venatorio 2012/2013 sottoposta dai predetti Uffici alla firma del precedente Assessore D'Antrassi;
1) non è stato sottoposto a preventivo parere del Comitato Regionale Faunistico Venatorio e dell'ISPRA in violazione dell'articolo 18 comma 1 della LR 33/1997 TV;
m) contiene norme in palese ed insanabile contrasto con quanto precedentemente determinato dallo stesso calendario venatorio con l'articolo 15 dell'Allegato A del DA 2693/2012.
3) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ai provvedimenti sopra indicati;
Osservando che i suddetti decreti assessoriali hanno riprodotto in via amministrativa delle disposizioni ed operato delle scelte che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha rilevato non potersi determinare neanche in via legislativa per violazione della costituzione e delle direttive comunitarie (impugnativa del 26 aprile 2012 all'articolo 11 comma 21 e 22 del ddl 801/2012 - ricorso Corte Costituzionale n.76 depositato il 7 maggio 2012 in GURS parte I n.27 del 6/7/201.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di notificazione a mezzo fax della domanda di misura cautelare monocratica contenuta nel ricorso introduttivo, motivata in relazione all’imminente apertura della stagione venatoria e alla documentata difficoltà di procedere per via ordinaria (peraltro già tentata) alle notifiche a tutte le parti intimate e controinteressate;
visti gli artt. 52, comma 2, e 56 cod proc amm.;
visto l’art. 151 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, alla stregua della prospettazione della fattispecie contenuta nel ricorso, sussistono esigenze di celerità tali da consentire l’autorizzazione alla notificazione dell’istanza cautelare per via telematica o fax.
P.Q.M.
Autorizza la parte ricorrente a notificare l’istanza cautelare di cui in premessa anche per via telematica o a mezzo telefax.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo il giorno 29 agosto 2012
CHE SIGNIFICA "Autorizza la parte ricorrente a notificare l’istanza cautelare di cui in premessa anche per via telematica o a mezzo telefax" ????