Certo che se lo afferma un avvocato ... Comunque, ho trovato questo:
Un cacciatore, quante armi da caccia può portare per l’attività venatoria?
Quante armi si possono trasportare?
Si possono portare, ed usare, armi di calibro diverso?
C’è l’obbligo di portare con se la denuncia delle armi da caccia?
Differenza tra porto e trasporto di un’arma da caccia?
Comodato (prestito) gratuito e temporaneo di un’arma per uso venatorio sul luogo di caccia, come
funziona?
A queste, ed altre domande, l’Ufficio legislativo del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio ha così risposto, dando finalmente un parere chiaro in materia, stabilendo oltretutto dei
punti chiave per l’esercizio dell’attività venatoria.
[Numero di protocollo 8031 del 24 ottobre 2002]
• E’ necessario, inizialmente, porre chiarezza per quanto riguarda le nozioni di “porto” e
“trasporto”. Portare un’arma significa averla con se, pronta per essere usata, per la sua destinazione
naturale di recare offesa (in questo caso per l’attività venatoria), ossia se ne deve avere l'immediata
disponibilità (criterio con il quale la giurisprudenza ha inteso definire la differenza con il trasporto).
Si ha il trasporto quando l’arma è scarica, in custodia e, non necessariamente, smontata. Ossia non
se ne può avere l’immediata disponibilità ma, necessariamente, debbono essere fatte una serie
d’operazioni, non eseguibili in brevissimo tempo, per rendere l’arma attiva e pronta all’uso.
• Ai primi tre quesiti si può tranquillamente rispondere che, secondo quanto disposto dall’articolo
13 (mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria) della legge 11 febbraio 1992, n° 157, non vi sono
limiti al numero di armi che si possono usare per la caccia, gli unici limiti riguardano le
caratteristiche delle munizioni che si possono impiegare ed alcune tipologie di armi comuni da
sparo che non si possono usare. Lo stesso articolo 42 del T.U.L.P.S. (Licenza di porto di armi) non
prescrive limiti al numero di armi portabili.
Etc Etc