Re: Prossima stagione venatoria in TOSCANA...chiusura il 15 gennaio?
Non e' vincolante l'ispra lo e' solo per il prolungamento al 10 di febbraio.
a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate alla Legge 157/92 dalla Legge 4 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009" (pubblicata sul So n. 138 alla GURI 25 giugno 2010 n. 146) che, tra l'altro, prevedono che le regioni possano posticipare la chiusura della caccia a specie determinate non oltre la prima decade di febbraio, dopo aver acquisito il parere dell'ISPRA al quale devono uniformarsi (art. 18, comma 2, l. 157/1992) . L' art 18 comma 1 bis prescrive solo che debba essere rispettato l'art 4 della direttiva 2009/147, la stessa guida alla direttiva stabilisce che i kc possono essere superati (punto 2.7.10) dalle Regioni con studi specifici, Regionali e Nazionali, in quanto gli stessi kc sono uno mero strumento tecnico non recepito nell'ordinamento giuridico Nazionale e ne tantomeno degli stati membri. la richiamata modifica alla Legge 157/1992 non ha disposto, per quanto attiene le specie di caccia e i periodi di attività venatoria, una modifica diretta al comma 1 dell'art. 18, ma l'inserimento di un nuovo comma, l'1-bis, con il previsto richiamo al divieto dell'esercizio venatorio per ogni singola specie: "durante il ritorno al luogo di nidificazione" (art. 1 bis lett. a) e "durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli" (art. 1 bis lett. b) non modificando quindi i periodi di caccia di cui al comma 1. I predetti periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 18 della l. 157/1992 dall'art. 42 della legge 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale, in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE .Nel documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU" elaborato dal Comitato Ornis, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 che riporta indicazioni di massima specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale e che afferma tra l'altro- " In generale, l'inizio della migrazione di ritorno può solo essere stimata per confronto di dati provenienti da molte regioni dell'Unione europea, importanti sono: l'analisi delle ricatture e la considerazione delle date di arrivo nelle zone di riproduzione. Il metodo di analisi e le informazioni che definiscono i tempi di migrazione prenuziale è basato sulle statistiche relative alle POPOLAZIONI e non ai singoli uccelli" .
la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici", documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria, in particolare, le previsioni di applicazione delle indicazioni di cui al punto 2.7 ("analisi delle sovrapposizioni"). il calendario venatorio è, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della legge 157/1992 e successive modifiche, una competenza delle Regioni, che lo emanano quindi nel rispetto dei periodi di caccia indicati al comma 1 dell'articolo 18 della medesima legge 157/92. Le Regioni possono disporre con il calendario venatorio, sulla scorta di congrue motivazioni tecnico-scientifiche che tengano conto delle specificità ambientali che ne caratterizzano il territorio, periodi di caccia che, rispettosi del periodo massimo previsto per la stagione venatoria, dell'arco temporale massimo previsto per le singole specie di fauna selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla legge 157/1992 (e quindi come tali conformi alla direttiva 2009/147/CE), si discostino anche da quelli suggeriti da autorevoli istituti di ricerca e consulenza sugli uccelli selvatici, nazionali ed internazionali ( vedasi in tal senso Ordinanza del TAR Lazio - Sez. I ter., 12-11-2010, n.4908/2010). L'art. 7 della direttiva n. 2009/147/CE, secondo cui «In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale» ha trovato, per pacifico insegnamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono individuate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva n. 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale, rappresentati dall'arco temporale 1 di settembre- 31 gennaio. (cfr., in tal senso, ex plurimis Corte Costituzionale sent. n. 233 del 2010).