Prossima stagione venatoria in TOSCANA...chiusura il 15 gennaio? (3 utenti stanno leggendo)

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Re: Prossima stagione venatoria in TOSCANA...chiusura il 15 gennaio?

Cero Diego ci mancherebbe altro!
La Corte Costituzionale e` la Corte Costituzionale,ma non e` detto che ogni tanto ...............sbarelli!
E questa volta mi pare che abbia sbarellato,poi naturalmente tutti senza chiedersi perche` e per come prenderanno la palla al balzo.
 
Re: Prossima stagione venatoria in TOSCANA...chiusura il 15 gennaio?

Diciamo che questa volta la Corte ha dato un "parere" che poteva anche risparmiarsi.... visto che non è suffragato dalla legge quadro nazionale.
 
Re: Prossima stagione venatoria in TOSCANA...chiusura il 15 gennaio?

C'e` chi dice anche che la Corte Costituzionale non puo`mettere il naso negli affari regionali,e che non e`scritto da nessuna parte che il CV debba essere fatto con atto amministrativo.
Le leggi regionali possono essere impugnate presso la Corte Costituzionale e su questo non ci piove.
Ma concordo che non c'è nessuna legge nazionale che prescrive che i calendari venatori debbano essere redatti sotto forma di delibera amministrativa.
 
Re: Prossima stagione venatoria in TOSCANA...chiusura il 15 gennaio?

La differenza caro Rom e`solo di tempi,se lo impugna il Tar,blocca subito tutto,se invece e`la C.C. i tempi sono piu`lunghi e si finisce la stagione. Ma guarda a che cosa ci dobbiamo attaccare per andare a caccia ,sulla carta,58 giorni all'anno!!!!!!
Si fa proprio schifo!!
 
Re: Prossima stagione venatoria in TOSCANA...chiusura il 15 gennaio?

La differenza caro Rom e`solo di tempi,se lo impugna il Tar,blocca subito tutto,se invece e`la C.C. i tempi sono piu`lunghi e si finisce la stagione. Ma guarda a che cosa ci dobbiamo attaccare per andare a caccia ,sulla carta,58 giorni all'anno!!!!!!
Si fa proprio schifo!!
E' proprio così. Paghiamo anticipatamente la tassa governaitiva e regionale, la polizza assicurativa e i vari ATC, senza sapere i tempi e i modi di come si potrà svolgere la stagione venatoria. Uno schifo, ma mai mollare.....
 
Re: Prossima stagione venatoria in TOSCANA...chiusura il 15 gennaio?

Comunque la 157/92 gia`prevede che il CV debba uscire entro il 15/06,e la corte, avendolo rimarcato, darebbe i tempi anche a loro di sospenderli.E quello mi preoccupa.

--- AGGIUNTA AL POST ---

Diciamo che questa volta la Corte ha dato un "parere" che poteva anche risparmiarsi.... visto che non è suffragato dalla legge quadro nazionale.

Ma allora perche`ha dato un parere non suffragato da nessuna parte?
Maremma maiala,ma perche` tutti ci vogliono vedere morti ?
 
Re: Prossima stagione venatoria in TOSCANA...chiusura il 15 gennaio?

Comunque la 157/92 gia`prevede che il CV debba uscire entro il 15/06,e la corte, avendolo rimarcato, darebbe i tempi anche a loro di sospenderli.E quello mi preoccupa.

--- AGGIUNTA AL POST ---



Ma allora perche`ha dato un parere non suffragato da nessuna parte?
Maremma maiala,ma perche` tutti ci vogliono vedere morti ?



Fonti attendibili in questo fine settimana appena tascorso danno il calendario 2012 2013 vicino a quello dello scorso anno,per lo meno per quanto riguarda il discorso turdidi.Primo perchè c'è la volontà di mantenerlo tale,secondo perchè il calendario vigente è ancora legge,e da quel punto di vista non puo' essere toccato....
 
Re: Prossima stagione venatoria in TOSCANA...chiusura il 15 gennaio?

Ma io non capisco una cosa la legge 157/92 non e' stata cambiata e allora perche' si continua a mettere mano sui calendari venatori che tracciano la permessivita' fino al 31 gennaio come era quando la legge e' stata istituita?
 
Re: Prossima stagione venatoria in TOSCANA...chiusura il 15 gennaio?

Ma io non capisco una cosa la legge 157/92 non e' stata cambiata e allora perche' si continua a mettere mano sui calendari venatori che tracciano la permessivita' fino al 31 gennaio come era quando la legge e' stata istituita?

Ma come non è stata cambiata .... è stata aggiornata alla legge comunitaria del 2009 ... non ricordi? I calendari sono vincolati al parere dell'ISPRA.
 
Re: Prossima stagione venatoria in TOSCANA...chiusura il 15 gennaio?

Caso mai e' stato introdotto l'art 34 oppure 43 che modifica in parte questa situazione....ma torniamo al solito discorso:
il parere dell'ISPRA non e' vincolante

pero' senza questo parere non si puo' far nulla.....
 
Re: Prossima stagione venatoria in TOSCANA...chiusura il 15 gennaio?

Poi aggiungo io,ci vogliono prendere in giro sulle date di migrazione prenuziale:come si spiega infatti che in Corsica si caccia il tordo e il merlo fino al 20 Febbraio,e in Capraia (atc 9 Livorno) a soli 31 km,i turdidi sarebbero in ripasso al 10 Gennaio in quanto Italia secondo l'Ispra?Tratto liberamente da Rottasudovest.it/​arcipelago toscano,a proposito di Capraia:" E' piu' lontana dalla costa italiana che dalla Corsica e somiglia all'isola francese per ambiente ed asprezza del paesaggio."In ogni caso le coste Toscane distano meno di 100 km dalla Corsica,per non parlare della distanza tra l'isola francese e la Sardegna,che ha subito già da quest'anno il taglio del calendario per i turdidi....

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Hai perfettamente ragione,come si vede si vede..alla fine è una gran presa per i fondelli.

La corsica mi sembra che abbia uno statuto tutto suo..ma comunque sia non credo che la migrazione sia decisa dagli statuti:) e quindi nella sostanza è una vergogna!

Ogni anno ci tolgono qualcosa..non ho parole
 
Re: Prossima stagione venatoria in TOSCANA...chiusura il 15 gennaio?

Il parere Ispra non è vincolante se ogni regione si attrezza tramite un suo osservatorio regionale e motiva il prolungamento fino al 31 gennaio per tutte quelle specie che nei Kc risultano nelle decadi del periodo prenuziale.
 
Re: Prossima stagione venatoria in TOSCANA...chiusura il 15 gennaio?

Il parere dell' ISPRA! Basato su cosa? Ce l'hanno un osservatorio in loco loro? Cosa osservano? Dove stanno i fatti incontrovertibili?
E' sempre la solita storia.....

--- AGGIUNTA AL POST ---

E poi se ogni regione avesse il suo osservatorio a cosa servirebbe piu' l' ISPRA? In tal caso la smantellerebbero visto che sarebbe superflua?
 
Re: Prossima stagione venatoria in TOSCANA...chiusura il 15 gennaio?

Loro si rifanno a studi vecchi e mai conprovati fatti da ambientalisti che riportano i periodi dei Key Concept....studi recenti non ce ne sono, e se le nostre regioni non si attrezzano per sfatare queste assurdita' ci chiuderanno la caccia al 31 dicembre entro pochi anni
 
Re: Prossima stagione venatoria in TOSCANA...chiusura il 15 gennaio?

Loro si rifanno a studi vecchi e mai conprovati fatti da ambientalisti che riportano i periodi dei Key Concept....studi recenti non ce ne sono, e se le nostre regioni non si attrezzano per sfatare queste assurdita' ci chiuderanno la caccia al 31 dicembre entro pochi anni

E lo so.......e non e' solo una questione di calendari ma proprio di regole in generale, come quella del no-toxic per gli ungulati, ad esempio.
Certe volte mi viene voglia di fare come Di Pietro cosi' se chiudessero la caccia in maniera definitiva i cittadini italiani tutti si beccherebbero un' altra legnata sulla schiena dovendo tirar fuoiri tutti i fior di quattrini che i cacciatori pagano allo Stato, che spendono mantendo tutte le attivita' economiche e poltrone ad ogni livello e che servirebbero per controllare/gestire la fauna (questi sarebbero proprio assai), in particolare ungulati e nocivi! Poi vorrei vedere chi si dichiarebbe ancora anti-caccia!!

Ciao
 
Re: Prossima stagione venatoria in TOSCANA...chiusura il 15 gennaio?

Caso mai e' stato introdotto l'art 34 oppure 43 che modifica in parte questa situazione....ma torniamo al solito discorso:
il parere dell'ISPRA non e' vincolante

pero' senza questo parere non si puo' far nulla.....

Allora concordi con me che la L.157/92 è cambiata ... anche perchè se non fosse cambiata non staremmo qui a parlarne.
Tiè beccati la modifica della legge.

LEGGE 4 giugno 2010, n. 96

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009. (10G0119)

Art. 42.


(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 2009/147/CE)


1. All’articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva»;
b) al comma 5, le parole: «prioritariamente le specie di cui all’elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «prioritariamente le specie di cui all’allegato I annesso alla citata direttiva 2009/147/CE, secondo i criteri ornitologici previsti all’articolo 4 della stessa direttiva»;
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per quanto possibile, anche per gli habitat esterni alle zone di protezione speciale. Le regioni e le province autonome provvedono all’attuazione del presente comma nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l’utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 della citata direttiva 2009/147/CE, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell’allegato V annesso alla medesima direttiva. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e l’utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2. All’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L’esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:
a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;
b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli»;
b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta».

3. All’articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «e della direttiva 79/409/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «entro due mesi dalla data della loro entrata in vigore»;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le regioni, nell’esercizio delle deroghe di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4. All’articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere dell’ISPRA, nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea».
5. All’articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge»;
b) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».



Ora secondo voi non è vincolante il parere dell'ISPRA?
".....
Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta».
....."

Ti vincola eccome perchè tutto ciò che non si attiene ai KC è impugnabile dagli animal-verdastri del ca@@o!!!
 
Re: Prossima stagione venatoria in TOSCANA...chiusura il 15 gennaio?

Non e' vincolante l'ispra lo e' solo per il prolungamento al 10 di febbraio.
a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate alla Legge 157/92 dalla Legge 4 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009" (pubblicata sul So n. 138 alla GURI 25 giugno 2010 n. 146) che, tra l'altro, prevedono che le regioni possano posticipare la chiusura della caccia a specie determinate non oltre la prima decade di febbraio, dopo aver acquisito il parere dell'ISPRA al quale devono uniformarsi (art. 18, comma 2, l. 157/1992) . L' art 18 comma 1 bis prescrive solo che debba essere rispettato l'art 4 della direttiva 2009/147, la stessa guida alla direttiva stabilisce che i kc possono essere superati (punto 2.7.10) dalle Regioni con studi specifici, Regionali e Nazionali, in quanto gli stessi kc sono uno mero strumento tecnico non recepito nell'ordinamento giuridico Nazionale e ne tantomeno degli stati membri. la richiamata modifica alla Legge 157/1992 non ha disposto, per quanto attiene le specie di caccia e i periodi di attività venatoria, una modifica diretta al comma 1 dell'art. 18, ma l'inserimento di un nuovo comma, l'1-bis, con il previsto richiamo al divieto dell'esercizio venatorio per ogni singola specie: "durante il ritorno al luogo di nidificazione" (art. 1 bis lett. a) e "durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli" (art. 1 bis lett. b) non modificando quindi i periodi di caccia di cui al comma 1. I predetti periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 18 della l. 157/1992 dall'art. 42 della legge 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale, in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE .Nel documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU" elaborato dal Comitato Ornis, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 che riporta indicazioni di massima specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale e che afferma tra l'altro- " In generale, l'inizio della migrazione di ritorno può solo essere stimata per confronto di dati provenienti da molte regioni dell'Unione europea, importanti sono: l'analisi delle ricatture e la considerazione delle date di arrivo nelle zone di riproduzione. Il metodo di analisi e le informazioni che definiscono i tempi di migrazione prenuziale è basato sulle statistiche relative alle POPOLAZIONI e non ai singoli uccelli" .

la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici", documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria, in particolare, le previsioni di applicazione delle indicazioni di cui al punto 2.7 ("analisi delle sovrapposizioni"). il calendario venatorio è, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della legge 157/1992 e successive modifiche, una competenza delle Regioni, che lo emanano quindi nel rispetto dei periodi di caccia indicati al comma 1 dell'articolo 18 della medesima legge 157/92. Le Regioni possono disporre con il calendario venatorio, sulla scorta di congrue motivazioni tecnico-scientifiche che tengano conto delle specificità ambientali che ne caratterizzano il territorio, periodi di caccia che, rispettosi del periodo massimo previsto per la stagione venatoria, dell'arco temporale massimo previsto per le singole specie di fauna selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla legge 157/1992 (e quindi come tali conformi alla direttiva 2009/147/CE), si discostino anche da quelli suggeriti da autorevoli istituti di ricerca e consulenza sugli uccelli selvatici, nazionali ed internazionali ( vedasi in tal senso Ordinanza del TAR Lazio - Sez. I ter., 12-11-2010, n.4908/2010). L'art. 7 della direttiva n. 2009/147/CE, secondo cui «In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale» ha trovato, per pacifico insegnamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono individuate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva n. 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale, rappresentati dall'arco temporale 1 di settembre- 31 gennaio. (cfr., in tal senso, ex plurimis Corte Costituzionale sent. n. 233 del 2010).
 
Re: Prossima stagione venatoria in TOSCANA...chiusura il 15 gennaio?

Il prolungamento di febbraio (10gg) va predisposto per non sforare l'arco temporale di alcune specie, infatti per le specie che si intende prolungare a febbraio è necessario portare al 1° ottobre l'apertura, è come una coperta che se la tiri di quà scopre di là, ma la lunghezza è sempre quella.
 
Re: Prossima stagione venatoria in TOSCANA...chiusura il 15 gennaio?

Almeno per il Lazio mica sarebbe male spostare in avanti l'apertura al tordo cercando di arrivare senza deroghe alla data fatidica del 31 gennaio
 
Re: Prossima stagione venatoria in TOSCANA...chiusura il 15 gennaio?

Gli "amici dell'arci caccia" vedono solo cinghialai e caccia con il cane, il migratorista per loro non esiste.
 
Re: Prossima stagione venatoria in TOSCANA...chiusura il 15 gennaio?

Allora,recentemente c'e' stato in regione un incontro tra tutte le associazioni venatorie e l'assessorato alla caccia,e per l'anno prossimo tutto dovrebbe rimanere com'era,visto che il calendario toscano e' ancora legge regionale,inoltre nelle file dell'assessorato toscano c'e' anche chi e' contrario alla chiusura anticipata ai turdidi.Queste e' quanto mi e' stato riferito dal presidente regionale di una associazione venatoria(seria).....
 
Re: Prossima stagione venatoria in TOSCANA...chiusura il 15 gennaio?

da noi paolo.l'unica associazione seria e' la liberacaccia,scommetto che ho indovinato.........ciao padelloni
 
Re: Prossima stagione venatoria in TOSCANA...chiusura il 15 gennaio?

Allora,recentemente c'e' stato in regione un incontro tra tutte le associazioni venatorie e l'assessorato alla caccia,e per l'anno prossimo tutto dovrebbe rimanere com'era,visto che il calendario toscano e' ancora legge regionale,inoltre nelle file dell'assessorato toscano c'e' anche chi e' contrario alla chiusura anticipata ai turdidi.Queste e' quanto mi e' stato riferito dal presidente regionale di una associazione venatoria(seria).....

Ted
Ma con la sentenza della C.Costituzionale come la mettiamo?
 
Re: Prossima stagione venatoria in TOSCANA...chiusura il 15 gennaio?

Associazioni serie.........per fare le tessere!!!!!!!!!!!!!!

No guarda,io sono sempre il primo ad essere critico,ma la Libera Caccia in Toscana si da da fare davvero per noi della migratoria,al contrario delle solite note che pensano solo alle tessere e ai cinghialai....Se e' stata abolita la teleprenotazione lo devi al presidente regionale dell'ANLC e lui avrebbe voluto anche senza la clausola ridicola delle 20 giornate da appostamento temporaneo,ma le solite associazioni si sono opposte......
 

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