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Lunedì 09 Marzo 2015
In materia di caccia, la nozione di esercizio venatorio rilevante per l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla l. 11 febbraio 1992, n. 157, comprende necessariamente la disponibilità di mezzi idonei all'abbattimento o alla cattura della selvaggina. Sicché, la mera disponibilità di un richiamo utile ad attirare pennuti, per quanto lo stesso risulti di genere vietato, non integra la contravvenzione di cui all'art. 21 lett. r) della citata l. n. 157 del 1992 quando, per la mancanza di strumenti utili alla soppressione o all'apprensione degli stessi pennuti, non sia riferibile a persona in atteggiamento di caccia.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11 novembre 2004
fonte:sindacatonazionalecacciatori.it
In materia di caccia, la nozione di esercizio venatorio rilevante per l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla l. 11 febbraio 1992, n. 157, comprende necessariamente la disponibilità di mezzi idonei all'abbattimento o alla cattura della selvaggina. Sicché, la mera disponibilità di un richiamo utile ad attirare pennuti, per quanto lo stesso risulti di genere vietato, non integra la contravvenzione di cui all'art. 21 lett. r) della citata l. n. 157 del 1992 quando, per la mancanza di strumenti utili alla soppressione o all'apprensione degli stessi pennuti, non sia riferibile a persona in atteggiamento di caccia.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11 novembre 2004
fonte:sindacatonazionalecacciatori.it