Re: Giovannit l'americano ed il gallinaccio.
Comunque a prescindere da eventuali autorizzazioni che la legge Reg. Tosc. 3/94 art. 77 attribuisce al cacciatore di beccacce dalla modifica di due anni fa...di transitare nei pressi di un appostamento... se il cane disturba la tesa provocando un qualsiasi problema ai richiami si può anche essere denunciati per l'art 638 CP. Uccisione o danneggiamento di animali altrui ..
ne sei proprio certo?
questo è x lo sparo
Giurisprudenza
• Data la liberta di circolazione in qualsiasi parte del territorio nazionale, garantita ad ogni cittadino dalla carta costituzionale (art. 16), non sono configurabili restrizioni alla libera circolazione delle persone nelle campagne, durante la stagione venatoria. Pertanto, in caso di ferimento di un passante attraverso i campi, per effetto di un colpo di fucile, fatto imprudentemente partire da un cacciatore, senza il previo accertamento di una sufficiente liberta e sicurezza del campo di tiro, non e ipotizzabile una colpa concorrente del danneggiato con quella del feritore per il solo fatto che il primo abbia liberamente passeggiato per la campagna, nella quale si praticava la caccia, ovvero si sia posto ad esercitare la caccia nella stessa località. *Cass., 23 dicembre 1968, n. 4072.
• L'esercizio della caccia con fucile costituisce attività pericolosa, che obbliga a tenere conto delle specifiche peculiarità di luogo e di tempo, nonché della probabile 'rosa' del tiro. (nella specie, il cacciatore e stato ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose per avere sparato ad altezza d'uomo in un uliveto, senza accertarsi della assenza di persone, nel tentativo di colpire un volatile, cagionando la perdita di un occhio ad un contadino). *Cass., 19 giugno 1980, n. 9942.
• L'esplosione di colpi di fucile verso il basso integra gli estremi della condotta colposa, sotto il profilo dell'imprudenza, qualora non vi sia una totale e completa visibilità e la certezza che non siano presenti persone lungo la traiettoria dei proiettili. (fattispecie in tema di lesioni colpose a seguito di incidente di caccia).* Cass., 16 marzo 1981, n. 5263
La precisazione relativa al tiro verso il basso è priva di senso e contraria a logica.
• Nel caso di lesioni personali cagionate nell'esercizio della caccia, l'asserita e non dimostrata circostanza della deviazione dei pallini da parte del vento non può configurare l'esimente del caso fortuito, di cui all'art. 45 cod. pen.; infatti il cacciatore è tenuto, per normale prudenza, a calcolare anche tali fattori, oltre che ad accertarsi della eventuale presenza di terzi nella zona. (fattispecie relativa a ferimento di altro cacciatore, la cui presenza in zona è stata ritenuta ampiamente prevedibile). *Cass., 12 maggio 1983, n. 5471.
Massima corretta; è veramente difficile ipotizzare situazioni in cui l’incidente non sia interamente attribuibile a responsabilità del tiratore il quale è tenuto alla massima diligenza ed a sparare solo quando è sicuro che sulla traiettoria non vi siano esseri umani. Però non è impossibile: si pensi ad un tizio che si sia accuratamente mimetizzato nel bosco, tanto da ingannare persino un selvatico che si è fermato presso di lui.
• In tema di reati venatori, non rientra nella ipotesi della caccia con mezzi vietati l'esercizio della caccia con uso di richiami vivi al di fuori dei casi consentiti (art. 21 lett. p), ma soltanto l'esercizio di caccia con l'ausilio dei richiami vietati, elencati nell'art. 21, comma 1 lett. r), stessa legge; né l'uso di richiami vivi può rientrare nel concetto di esercizio della caccia con mezzi vietati, anch'esso sanzionato dalla predetta norma incriminatrice, stante la riferibilità del termine "mezzo" all'uso di strumenti materiali per la caccia, secondo la nozione fornita dall'art. 13 della medesima legge. *Cass., 06/10/2000, n. 3089.
• La cooperazione nel delitto colposo si verifica quando più persone pongono in essere una autonoma condotta, nella reciproca consapevolezza di contribuire con l'azione od omissione altrui alla produzione dell'evento non voluto. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che sussiste la sinergia psicologica richiesta dall'art. 113 cod. pen. nell'ipotesi in cui gli imputati, benché avvertiti della pericolosità del loro comportamento e ben rappresentandosi che i pallini da caccia avrebbero potuto attingere le persone presenti nelle vicinanze, avevano continuato ad esplodere insieme alcuni colpi di fucile, così da violare contemporaneamente le norme di prudenza caratterizzanti l'attività venatoria ed avevano attinto la vittima, causandole lesioni). Cass. n. 16978 del 12/02/2013.
La massima è stupidamente contraria ai principi fondamentali del diritto penale. I giudici di fronte a più cacciatori che avevano sparato contemporaneamente, non sapendo individuare chi aveva sparato il colpo letale per una persona lo ha condannati tutti! Ma se il colpo letale è stato uno solo, che c'entrano gli altri?
• In tema di caccia, costituisce obbligo essenziale del cacciatore il controllo degli spostamenti dei compagni e l'accertamento scrupoloso in ordine all'assenza di persone sulla traiettoria del colpo, non costituendo fatto imprevedibile l'improvviso spostamento di un cacciatore, in quanto è caratteristica dell'attività venatoria di gruppo rendere possibile spostamenti dei partecipanti e, pertanto, la presenza di siffatte situazioni di pericolo per la loro incolumità. (Fattispecie di omicidio colposo nel corso di una battuta di caccia). Cass. 4, n. 12948 del 05/03/2013
leggendo questo non mi sembra proprio e ora vo a cercare danneggiameto animali