Re: Giovannit l'americano ed il gallinaccio.
Art. 77 - Distanze degli appostamenti temporanei e per la caccia in forma vagante
(articolo 34 l.r. 3/1994)
1. Gli appostamenti temporanei devono rispettare la distanza minima di 80 metri da qualsiasi altro appostamento temporaneo.
2. La provincia può ridurre a 50 metri la distanza di cui al comma 1 per la gestione di particolari territori.
3. Gli appostamenti temporanei devono rispettare la distanza minima di 100 metri dagli appostamenti fissi di cui all’articolo 73, comma 2, lettere a) e b) e di 200 metri dagli appostamenti fissi di cui all’articolo 73, comma 2, lettere c) e d). Le province possono portare a 200 metri le distanze previste per gli appostamenti fissi di cui all’articolo 73, comma 2, lettere a) e b) per la gestione di particolari territori o l’esercizio di particolari forme di caccia.
4. La distanza di 200 metri deve essere comunque rispettata in caso di appostamenti temporanei che utilizzino richiami vivi.
5. Le distanze di cui al comma 3 si applicano, limitatamente ai periodi di utilizzazione degli appostamenti fissi, per la caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria, fatta eccezione per la beccaccia.
Scusate probabilmente non so LEGGERE, comunque nessuno mi vieta di passare a 20,30,40 mt da un appostamento fisso,che molte volte vengono fatti x comodità del fruitore stesso ,vicino a strade private,viottoli e stradelli vari, e poi tranciano le gomme....ma dai,ora che ci penso una volta un mio amico gli hanno tagliato le gomme...meglio che non vi dico poi che è successo..allo sventurato malfattore.
Art. 77 - Distanze degli appostamenti temporanei e per la caccia in forma vagante
(articolo 34 l.r. 3/1994)
1. Gli appostamenti temporanei devono rispettare la distanza minima di 80 metri da qualsiasi altro appostamento temporaneo.
2. La provincia può ridurre a 50 metri la distanza di cui al comma 1 per la gestione di particolari territori.
3. Gli appostamenti temporanei devono rispettare la distanza minima di 100 metri dagli appostamenti fissi di cui all’articolo 73, comma 2, lettere a) e b) e di 200 metri dagli appostamenti fissi di cui all’articolo 73, comma 2, lettere c) e d). Le province possono portare a 200 metri le distanze previste per gli appostamenti fissi di cui all’articolo 73, comma 2, lettere a) e b) per la gestione di particolari territori o l’esercizio di particolari forme di caccia.
4. La distanza di 200 metri deve essere comunque rispettata in caso di appostamenti temporanei che utilizzino richiami vivi.
5. Le distanze di cui al comma 3 si applicano, limitatamente ai periodi di utilizzazione degli appostamenti fissi, per la caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria, fatta eccezione per la beccaccia.
Scusate probabilmente non so LEGGERE, comunque nessuno mi vieta di passare a 20,30,40 mt da un appostamento fisso,che molte volte vengono fatti x comodità del fruitore stesso ,vicino a strade private,viottoli e stradelli vari, e poi tranciano le gomme....ma dai,ora che ci penso una volta un mio amico gli hanno tagliato le gomme...meglio che non vi dico poi che è successo..allo sventurato malfattore.