Esercizio della caccia con richiami vietati e sospensione licenza di porto di fucile (1 utente sta leggendo)

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TAR Calabria (RC) n. 902 del 9 ottobre 2018

L’art. 32 l.n. 157/92 ha carattere speciale rispetto alla prescrizione di cui all’art. 10 del T.U.L.P.S. n. 773/1931, che ha carattere generale.Nel caso in esame era stata contestata l’ipotesi contravvenzionale di cui alla lett. h) dell’art. 30, per l’esercizio della caccia con l’ausilio di richiami vietati di cui all’art. 21, comma 1, lettera r), ed il contravventore ha definito il procedimento con l’oblazione. L’Autorità amministrativa – tenuta ad applicare la norma speciale di cui all’art. 32 l.n. 157 cit. e non già l’art. 10 TULPS -, avrebbe potuto disporre la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia nei confronti del ricorrente soltanto in presenza di condanna definitiva o dell’intervenuto pagamento dell’oblazione, e della recidiva, come espressamente previsto dall’art. 32, comma 1, lettera a) della L. n. 157/1992 per il caso della lett. h) dell’art. 30.

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Fonte:lexambiente.it
 

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Se sbaglio correggetemi, la questura aveva disposto la sospensione del pda X 1 anno perché sorpreso con richiamo acustico, lui essendo che aveva fatto l'oblazione con pagamento di sanzione ha fatto ricorso vincendolo xchè con l'oblazione effettuata quel tipo di reato è stato estinto, giusto
 

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  • Moderatore A.I Moderatore A.I:
    La stanza della chat è stata ripulita dai vecchi messaggi!
  • kunfors @ kunfors:
    QUESTA chat e come la vecchia chat ...di anni fa ?
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  • kunfors @ kunfors:
    che si usava hai chiatare ? con altri utenti conessi ?
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    Reazioni: Marco
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  • Moderatore A.I Moderatore A.I:
    L'ospite salve si è unito alla stanza.
  • Marco @ Marco:
    @kunfors, Esatto... Sol che con l' avvento di whatsapp e i vari social al momento è abbastanza inutilizzata purtroppo... Ad averla avuta gli anni passati abrebbe fatto furore:-)
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      Marco @ Marco: @kunfors, Esatto... Sol che con l' avvento di whatsapp e i vari social al momento è abbastanza...
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