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TAR Calabria (RC) n. 902 del 9 ottobre 2018
L’art. 32 l.n. 157/92 ha carattere speciale rispetto alla prescrizione di cui all’art. 10 del T.U.L.P.S. n. 773/1931, che ha carattere generale.Nel caso in esame era stata contestata l’ipotesi contravvenzionale di cui alla lett. h) dell’art. 30, per l’esercizio della caccia con l’ausilio di richiami vietati di cui all’art. 21, comma 1, lettera r), ed il contravventore ha definito il procedimento con l’oblazione. L’Autorità amministrativa – tenuta ad applicare la norma speciale di cui all’art. 32 l.n. 157 cit. e non già l’art. 10 TULPS -, avrebbe potuto disporre la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia nei confronti del ricorrente soltanto in presenza di condanna definitiva o dell’intervenuto pagamento dell’oblazione, e della recidiva, come espressamente previsto dall’art. 32, comma 1, lettera a) della L. n. 157/1992 per il caso della lett. h) dell’art. 30.
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Fonte:lexambiente.it