. I fondi chiusi sono delimitati da muro o da rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1,20 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno mt. 3.
2. La nuova istituzione di fondi chiusi e di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere notificata al Comune. Qualora la superficie dei fondi chiusi di nuova istituzione sia superiroe a 3 ettari la notifica deve essere fatta anche alla Provincia nel cui territorio ricadono.
3. I proprietari o i conduttori dei fondi cui ai commi precedenti provvedono ad apporre tabelle esenti da tasse, recanti la scritta "Fondo chiuso" nei modi previsti dall'art. 26 della presente legge.
4. In detti fondi, su richiesta dei proprietari o dei conduttori interessati, le Province possono effettuare catture di fauna selvatica ovvero autorizzare i richiedenti a provvedere alle catture della stessa definendo le condizioni e le modalità di utilizzazione dei soggetti catturati.
5. Nell'eventualità della riapertura del fondo, il proprietario o conduttore dovrà dame comunicazione alla Provincia affinchè sia possibile catturare la fauna selvatica ivi esistente ai fini del ripopolamento.
6. La superficie dei fondi di ampiezza superiore a 3 ettari entra a far parte della quota di territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica di cui all'art. 9 comma 4 lettera a).
7. Il conduttore o il proprietario che a norma dell'alt. 15, 3° comma, della L. n. 157/1992, intende vietare la caccia nel proprio fondo rustico deve presentare al Presidente della Provincia richiesta motivata entro 30 giorni dalla pubblicazione del piano faunistico venatorio regionale di cui all'ari. 9 della presente legge.
8. Il Presidente della Provincia, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, comunica l'accoglimento o il rifiuto della stessa sulla base dei criteri definiti negli indirizzi regionali di cui al precedente art. 7 comma 2 lettera g).
9. La superficie dei fondi sottratti alla gestione della caccia di cui al precedente comma entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica ai sensi dell' art. 9 comma 4 lettera a). La Provincia può aggregare tali fondi ad uno degli Istituti faunistici di protezione previsti dal piano faunistico-venatorio.
10. Il divieto per i fondi di cui al precedente comma è reso noto mediante l'apposizione, o da parte dell'organo gestore dell'Istituto o da parte del proprietario o conduttore del fondo, di tabelle, esenti da tasse, recanti la scritta "Divieto di caccia ai sensi dell'ari 25 della L.R. n...." conformi a quanto indicato dall'alt. 26 della presente legge.