anconetani ha scritto:
allora i riferimenti precisi non li conosco ma sono sicuro di quello che dico perchè ho assistito a delle contestazioni dalle guardie e verbali successivi...inoltre quelli in commercio tutti hanno il contrassegno con indicato l'imbalsamatore e il numero di stampo...saluti luca....
L'articolo 6 della L.157/92 menziona le leggi sulla tassidermia e sulla regolarizzazione dei tassidermisti.Poi chiarisce che dopo l'entrata della L.157/92 le regioni devono emanare un regolamento atto a disciplinare l'attivita' di tassidermista e imbalsamazione....quindi dovete attenervi alle vostre Leggi Regionali....In E.Romagna puoi usare uccelli imbalsamati per l'esercizio venatorio,ovviamente soggetti provenienti da un imbalsamatore regolarmente autorizzato dopo una regolare prova d'esame,ogni uccello imbalsamato deve avere una etichetta dove e' indicato il numero di autorizzazione,la data e il nome dell'imbalsamatore,corrispondente alla registrazione che esso apporra' su un registro rilasciato dalla Provincia.Poi abbiamo anche una clausola che recita all'art 8 della L.Regionale E.Romagna

reparazione tassidermica in proprio;il cacciatore che abbia abbattuto esemplari delle seguenti specie: storno,pavoncella,colombaccio,cesena,allodola,puo' preparare in proprio suddetti esemplari e usarli come richiami nell'esercizio venatorio,previa autorizzazione della Provincia competente,che ne stabilisce tra l'altro il numero......,ma non parla assolutamente di divieto nell'apporre penne su stampi in plastica.Dopo si sa' le solite interpretazioni dei nostri Ag di Pol.Provinc.a volte hanno anche carattere personale e questo non e' ammissibile...ciao Davide..