Basta fare la tessera Fitav e siete apposto. potete fare anche un ulteriore porto d'armi ad uso sportivo oltre che avere quello per la caccia!
Salve a tutti sono nuovo del forum e faccio i complimenti a tutti per la grande utilità dello stesso.
Premesso che molti commissariati per l'acquisto delle armi con pda uso caccia pretendono il pagamento delle tasse di conc. gover., tale assunto è una loro pretesa che non trova fondamento in nessuna legge del nostro impianto giuridico in materia di armi.
Premessa, anche la validità delle teorie dell'Ill.mo Giudice di Cassazione, dott. Mori, che certo non è l'ultimo arrivato, il grosso errore, sta nella confusione tra validità ed inefficacia del pda.
Il pagamento della tassa di conc. gover. riguarda solo ed esclusivamente la sfera giuridica della efficacia del pda, ossia la sua idoneità alla produzione degli effetti giuridici per cui è stato rilasciato, non intaccando minimamente la sfera giuridica della sua validità.
Errore, questo, commesso da molti commissariati!!
Pertanto, non pagando la tassa di con. gover. ma avendo il pda in corso di validità, non si può andare a caccia, ma si possono acquistare e vendere armi!!
Inoltre l'articolo 8 del d.m. 28.12.2005, richiamato da molti commissariati a sostegno della loro frustrante pretesa, riguarda solo ed esclusivamente il pagamento delle tasse di con. gover., non l’acquisto di armi, statuendo semplicemente che per tutti quelli atti per i quali la legge richiede il pagamento di tali tasse, il mancato pagamento ne determina l'inefficacia. Nulla statuendo circa la validità!!
Quindi pda in corso di validità ma tassa di conc. govern. non pagata = pda inefficace ma valido!
AFFERMARE CHE INEFFICACIA = INVALIDITA' E' UN ERRORE GIURIDICO ABNORME!!
Inoltre, affermare che il mancato pagamento delle tasse di con. govr. pone il presunto trasgressore nella stessa posizione di chi non ha il pda, è altra eresia! Infatti, se così fosse, il trasgressore dovrebbe essere punito con l’arresto da 3 a 6 mesi anziché con la sola sanzione amministrativa! L’applicazione della sanzione amministrativa è dovuta al fatto, che il pda anche in mancanza del pagamento delle tasse di con. gover. è valido, ed è il solo titolo che attesta che il soggetto titolare dello stesso è idoneo alla detenzione delle armi.
Altresì, si ricorda che la legge assorbe nel pda uso caccia anche quello ad uso sportivo, gratuito, i cui requisiti di legge sono identici! Pertanto il mancato pagamento delle tasse di con. gov. derubricherebbe, ipso iure, il pda uso caccia ad uso sportivo, permettendo non solo la compravendita di armi ma anche il trasporto delle stesse ed il loro utilizzo sui campi di tav..
Una volta capito che validità ed efficacia sono due istituti giuridici differenti siamo ad un buon punto (per conferma basta rivolgersi ad un avvocato, ma anche uno studente di giurisprudenza al primo anno saprebbe rispondere).
Infine per mero zelo, a conclusione della mia “teoria”, si osserva che la sola norma nel nostro impianto giuridico che disciplina l'acquisto delle armi è il testo unico in materia di pubblica sicurezza, e non certo l'art. 8 del d.m. 28.12.2005, che riguarda le tasse di conc. gover., il cui articolo 35 afferma in maniera chiara semplice ed incontrovertibile che le armi possono essere vendute o cedute in qualunque altro modo, solo ed esclusivamente a soggetti muniti di pda; nulla statuendo circa il pagamento delle tasse! Tale art. è riportato anche nel d.l. 26.10.2010, n. 204, art. 5!!!
Ancora per scrupolo, si invita a procedere alla lettura delle avvertenze riportate sul vostro pda uso caccia, ove si legge che le licenze di porto di fucile per uso caccia e tiro a volo hanno validità 6 anni dalla data del rilascio; la licenza di porto di fucile per difesa personale ha la validità di 5 anni dalla data del rilascio,
subordinatamente al rinnovo annuale della licenza! Specificazione quest’ultima non riportata per le licenze uso caccia e tiro!
In conclusione, nel caso in cui qualche genio Vi voglia elevare un verbale o vi sanzione per davvero, per l’acquisto di armi, munizioni o polvere da sparo con pda in corso di validità ma con tassa di con. gover. scaduta, non fatevi intimorire e se necessita impugnate il verbale con l’assistenza di un avvocato.
Più certo di così vi è solo la ****!
Cordialità.
Fonti normative in materia di acquisto di armi:
- art. 11 e 35 T.U. di PS;
- art. 17 T.U. di PS;
- circolare 19 luglio 2000 TSN;
- circolare 29 settembre 2000;
- circolare min. int. 5 maggio 2003;
- circolare min. inte. 9 maggio 2003;
- d.l. 26.10.2010, n. 204
Fonti normative in materia di tasse di con. gover.:
- d.m. 28.12.2005