VALIDITA' del PORTO D'ARMI senza CC.GG. (1 utente sta leggendo)

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Da diverso tempo si legge su riviste del settore armi, caccia su siti ecc. discussioni sulla validità o meno del porto d'armi per uso caccia.
Scontato che detta autorizzazione deve essere in corso di validità intendo con libretto non scaduto; è obbligatorio fare il versamento delle CC.GG. per frequentare un campo di tiro? Il Dott. MORI (v. sito) spiega che nel momento i cui non si rinnova la licenza per la stagione venatoria, il Libretto di Porto d'armi è comunque valido come se fosse il Porto d'armi per uso Sportivo / Tiro a volo e consente anche l'acquisto di armi ecc.
Sui campi di tiro a volo ogni tanto nei momenti di pausa/noia qualcuno viene fuori con argomenti del genere ma si può avere un'idea chiara in merito?
[26] [26] [26]
 
Re: VALIDITA' del PORTO D'ARMI senza CC.GG.

SASA53 ha scritto:
Da diverso tempo si legge su riviste del settore armi, caccia su siti ecc. discussioni sulla validità o meno del porto d'armi per uso caccia.
Scontato che detta autorizzazione deve essere in corso di validità intendo con libretto non scaduto; è obbligatorio fare il versamento delle CC.GG. per frequentare un campo di tiro? Il Dott. MORI (v. sito) spiega che nel momento i cui non si rinnova la licenza per la stagione venatoria, il Libretto di Porto d'armi è comunque valido come se fosse il Porto d'armi per uso Sportivo / Tiro a volo e consente anche l'acquisto di armi ecc.
Sui campi di tiro a volo ogni tanto nei momenti di pausa/noia qualcuno viene fuori con argomenti del genere ma si può avere un'idea chiara in merito?
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Premetto che non frequento i campi da tiro, ma se non ricordo male, oltre al porto d'armi (sia uso caccia che per uso sportivo), si deve anche essere assicurati.
 
Re: VALIDITA' del PORTO D'ARMI senza CC.GG.

Ciao "benelli121", per praticare qualsiasi tipo di disciplina è scontato che bisogna essere assicurati - si usano le armi - e la prudenza ed il buon senso non bastano mai.
Cordialità [lol.gif]
 
Re: VALIDITA' del PORTO D'ARMI senza CC.GG.

sè i c/c per la caccia sono in corso di validità puoi accedere ai campi di tiro, sè invece sono scaduti e vero che il p.d. a valore 6 anni mà per l'utilizzo " tiro, movimentazioni armi,ecc." comunque le cc.gg. vanno pagate intendo le 173....euri, anche se non vai a caccia alla Questura non gli interessa delle tasse regionali e provinciali atc ecc... per dar corso alla validità del p.d. gli interesano le stramaledette 173...euri, per il tiro l'assicurazione e importante che la fai per tanti buoni motivi specialmente se fai qualche garetta.ciao :)
 
Re: VALIDITA' del PORTO D'ARMI senza CC.GG.

LEX ha scritto:
sè i c/c per la caccia sono in corso di validità puoi accedere ai campi di tiro, sè invece sono scaduti e vero che il p.d. a valore 6 anni mà per l'utilizzo " tiro, movimentazioni armi,ecc." comunque le cc.gg. vanno pagate intendo le 173....euri, anche se non vai a caccia alla Questura non gli interessa delle tasse regionali e provinciali atc ecc... per dar corso alla validità del p.d. gli interesano le stramaledette 173...euri, per il tiro l'assicurazione e importante che la fai per tanti buoni motivi specialmente se fai qualche garetta.ciao :)

perdonami ma il Giudice Mori dice l'esatto contrario , il p.d,a per uso venatorio sostituisce quello per uso sportivo.
Io possessore di p.d.a per uso venatorio purchè in corso di validità (6 anni) se smetto di andare a caccia , posso tranquillamente andare al tiro a volo, e quindi, trasportare, acquistare, e detenere armi e munizioni ,tutto questo senza aver pagato la tassa di concessione governativa.
 
Re: VALIDITA' del PORTO D'ARMI senza CC.GG.

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Licenza di caccia per cui non si è pagato il rinnovo annuale - Validità
La risposta al quesito se la licenza di porto di fucile per cui non si sia pagato il rinnovo annuale sia valida come licenza di porto di fucile per il tiro a volo e per acquistare armi e munizioni e per trasportarle è positiva e assolutamente ovvia e pacifica e davvero non si comprende per quale motivo deve uscire ogni tanto qualche sprovveduto (ivi compreso il sito della Polizia di Stato!) ad affermare il contrario. Il guaio è che troppi rispondono a caso senza neppure rendersi conto del problema.
E non vi è nessun problema a spiegare perché la risposta al quesito può venir data in termini di certezza.
1) La licenza di tiro a volo è stata creata nel 1969 dopo che nel 1967 erano state introdotte le tasse venatorie e l'abilitazione venatoria, per non costringere i tiratori non cacciatori a dare esami ed a pagare tasse. La legge quindi stabilisce che chi non ha la licenza di caccia e non vuole averla, può limitarsi a richiedere la licenza di tiro a volo gratuita. Siccome ogni altri altra condizione per il rilascio delle due licenze è identica, ciò significa che la licenza di tiro a volo è semplicemente la licenza di caccia gratuita. E ciò è tanto vero che la legge dice che chi ha la licenza di caccia non ha bisogno di avere la licenza di tiro a volo.
2) Il fatto di non pagare la tassa di concessione governativa per il rinnovo annuale della licenza di caccia non integra da tempo alcun reato, ma solo una sanzione amministrativa da E 154 a E 413 come già stabilito dalla legge 21 febbraio 1990 nr. 36, art. 6 (norma inutile perché la sanzione già doveva essere applicata in base alle norme fiscali). Il che significa che la licenza rimane perfettamente valida al fine del porto di fucile. Attualmente dall'art. 31 delal legge sulla caccia vigente (157/1992) stabilisce che la sanzione per aver esercitato la caccia senza effettuare i versamento delle tasse di concessione governativa è quella amministrativa da € 154 ad € 929; se la violazione è nuovamente commessa da € 258 ad € 1.549. Queste sanzioni assorbono, per il principio di specialità, quella fiscale.
3) Supponiamo che il titolare della licenza di caccia non rinnovata vada a richiedere il rilascio di una licenza di tiro a volo; è chiaro che la questura gliela nega perché egli è già titolare della licenza di caccia. È però pure chiaro che il cittadino non può essere tenuto a pagare tasse di concessione e venatorie se non vuole andare a caccia e che quindi egli può usare la sua licenza di caccia come licenza di tiro a volo.
4) La questione è stata definitivamente risolta con i nuovi modelli di libretto di cui al D.M. Ministero dell'Interno 17 aprile 2003 in quanto vi è ora un unico modello di libretto per la licenza di caccia e di tiro a volo, privo di foglietto intercalare e per il quale è sufficiente allegare ogni anno la ricevuta del pagamento delle tasse (il fatto che poi materialmente venga inserito un foglietto che specifica il tipo di licenza richiesto non cambia la sostanza della questione). Nelle "avvertenze" stampate sul libretto nulla viene detto circa l'effetto del mancato pagamento della tassa di concessione governativa, se dovuta, salvo che per la licenza di porto di fucile per difesa. Non vi era ragione logica di stabilire una simile distinzione, ma il ministero l'ha fatta; probabilmente non voleva accettare l'idea che una licenza per difesa personale fosse valida pee sei anni; e in effetti ha fatto una bella confusione perché non vi è ragione logica per cu ichi poerta la pistola debba richiedere la licenza ogni anno e chi porta il fucile ogn isei anni!
5) Vecchie norme fiscali le quali facevano dipendere la validità della licenza dal pagamento delle tasse sono ora abolite in quanto la vigente Tariffa allegata al D.M. 28-12-1995 sulle tasse di cc. gg. dice semplicemente che:
1. Le licenze sono valide per sei anni. Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso .
2. (omissis)
3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da E.155 a E. 930 ed in caso di nuova violazione da E. 258 a E. 1.550 (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31).
Perciò la legge fiscale espressamente prevede che la licenza è valida per sei anni indipendentemente dal pagamento della tassa e che l'unica sanzione ipotizzabile nel caso si faccia uso della licenza di caccia per cacciare è quella fiscale-amministrativa.
QUINDI: la licenza di caccia è valida per 6 anni al fine di portare armi; anche se non è stata rinnovata annualmente essa ha valore di licenza di tiro a volo e legittima all'acquisto e trasporto di armi e all'acquisto di polvere e munizioni, così come ogni altra licenza di porto d'armi.

Meglio di così non riesco a spiegare la cosa; ma se uno non la capisce, vuol dire che è inutile insistere!

Questo è quello che dice Mori.
 
Re: VALIDITA' del PORTO D'ARMI senza CC.GG.

Storia vangata e rivangata.
Nulla da dire sull'autorità di Mori in materia, ma ricordate che è un Magistrato, quello che scrive è solo una sua personale interpretazione, non è legge. La legge dice diversamente e così la pensano Ministero e Questure, nostri diretti interlocutori. Poi ognuno è libero di fare ciò che vuole......

Dal sito di PS:
Domanda n. 1929: Sono titolare di licenza di porto di fucile uso caccia, ma da qualche tempo non pratico più l'attività venatoria. Vorrei saper se, per poter frequentare un campo di tiro a volo con la mia licenza, debbo continuare a pagare annualmente la tassa di Concessione Governativa.

La risposta è affermativa. La normativa in materia prevede, infatti, il rinnovo automatico del titolo a seguito del pagamento della tassa annuale. In caso di omesso versamento del richiamato tributo, la licenza perde di validità e, quindi, non potrebbe essere più utilizzata anche solo come titolo di acquisto o trasporto. Nel caso in cui, però, non si intenda praticare il prelievo venatorio, potranno omettersi i pagamenti delle tasse regionali e degli altri tributi previsti a favore di Enti Locali necessari per l'esercizio di detta attività.

Domanda n. 2106: Sono titolare di porto di fucile uso caccia. Ho letto tra le vostre FAQ che il mio titolo non mi consente di acquistare o trasportare armi se non sono state pagate le dovute tasse di Concessioni Governative, eppure sento dire da tanti che in caso di mancato pagamento il mio titolo equivale ad una licenza di porto di fucile uso tiro a volo. Sapreste darmi maggiori chiarimenti in materia?

Quanto affermato in precedenza è frutto della letterale interpretazione della normativa vigente. Il D.P.R. 26 ottobre 1972, nr. 641, all'art. 8, stabilisce infatti che: "Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate". Non vi è dubbio che il suo titolo di polizia sia un atto per il quale la legge prevede il pagamento di una tassa.
 
Re: VALIDITA' del PORTO D'ARMI senza CC.GG.

Secondo il mio avviso ci sono diverse interpretazioni non corrette.
Prima di prendere il p.d.a. uso caccia,ero in possesso di p.d.a. uso sportivo. Al momento del rilascio,La Questura mi disse che potevo detenere armi nella mia abitazione,con le munizioni,e trasportare le stessa dalla mia abitazione ai luoghi di tiro ove mi recavo per praticare skeet e trap
I versamenti regionali,governativi,e l'assicurazione, non li ho mai pagati,perche' non mi e' mai stato richiesto di farlo.
Ho iniziato a pagare i suddetti versamenti,dal momento in cui sono entrato in possesso di p.d.a. uso caccia.
 
Re: VALIDITA' del PORTO D'ARMI senza CC.GG.

paolo ha scritto:
Secondo il mio avviso ci sono diverse interpretazioni non corrette.
Prima di prendere il p.d.a. uso caccia,ero in possesso di p.d.a. uso sportivo. Al momento del rilascio,La Questura mi disse che potevo detenere armi nella mia abitazione,con le munizioni,e trasportare le stessa dalla mia abitazione ai luoghi di tiro ove mi recavo per praticare skeet e trap
I versamenti regionali,governativi,e l'assicurazione, non li ho mai pagati,perche' non mi e' mai stato richiesto di farlo.
Ho iniziato a pagare i suddetti versamenti,dal momento in cui sono entrato in possesso di p.d.a. uso caccia.

Non c'è niente di strano. La governativa per il Tiro a Volo non è prevista. Per caccia sì.
Dell'assicurazione alla Questura non gliene frega niente.
Sono le strutture di Tiro che stabiliscono o meno se chi accede deve averla. Parlo di tiratori occasionali, non agonismo.
 
Re: VALIDITA' del PORTO D'ARMI senza CC.GG.

Essebie ha scritto:
Storia vangata e rivangata.
Nulla da dire sull'autorità di Mori in materia, ma ricordate che è un Magistrato, quello che scrive è solo una sua personale interpretazione, non è legge. La legge dice diversamente e così la pensano Ministero e Questure, nostri diretti interlocutori. Poi ognuno è libero di fare ciò che vuole......

Dal sito di PS:
Domanda n. 1929: Sono titolare di licenza di porto di fucile uso caccia, ma da qualche tempo non pratico più l'attività venatoria. Vorrei saper se, per poter frequentare un campo di tiro a volo con la mia licenza, debbo continuare a pagare annualmente la tassa di Concessione Governativa.

La risposta è affermativa. La normativa in materia prevede, infatti, il rinnovo automatico del titolo a seguito del pagamento della tassa annuale. In caso di omesso versamento del richiamato tributo, la licenza perde di validità e, quindi, non potrebbe essere più utilizzata anche solo come titolo di acquisto o trasporto. Nel caso in cui, però, non si intenda praticare il prelievo venatorio, potranno omettersi i pagamenti delle tasse regionali e degli altri tributi previsti a favore di Enti Locali necessari per l'esercizio di detta attività.

Domanda n. 2106: Sono titolare di porto di fucile uso caccia. Ho letto tra le vostre FAQ che il mio titolo non mi consente di acquistare o trasportare armi se non sono state pagate le dovute tasse di Concessioni Governative, eppure sento dire da tanti che in caso di mancato pagamento il mio titolo equivale ad una licenza di porto di fucile uso tiro a volo. Sapreste darmi maggiori chiarimenti in materia?

Quanto affermato in precedenza è frutto della letterale interpretazione della normativa vigente. Il D.P.R. 26 ottobre 1972, nr. 641, all'art. 8, stabilisce infatti che: "Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate". Non vi è dubbio che il suo titolo di polizia sia un atto per il quale la legge prevede il pagamento di una tassa.


Il problema caro ESSEBIE è cercare la verità , anche nei vari uffici preposti regna la confusione piu totale a livello legislativo sulle armi.
La questura di Taranto per esempio sostiene che chi è in possesso di p.d.a per uso venatorio può esercitare la pratica del tiro a volo senza la tassa di concessione governativa, e addirittura potrebbe ottenere un secondo p.d.a per uso sportivo.
Basta spostarsi in provincia presso la stazione dei carabinieri per sentirti dire l'esatto contrario, chi è in possesso di p.d.a per uso venatorio non puo richiedere quello per uso sportivo e comunque volendo praticare solo il tav devi pagare la tassa di concessione governativa.
A questo punto chi ha ragione???? [42]


APACHE e FRANZ illuminateci!!! [up.gif]
 
Re: VALIDITA' del PORTO D'ARMI senza CC.GG.

"La questura di Taranto per esempio sostiene che chi è in possesso di p.d.a per uso venatorio può esercitare la pratica del tiro a volo senza la tassa di concessione governativa, e addirittura potrebbe ottenere un secondo p.d.a per uso sportivo."

Beh, questa della Questura di Taranto è una vera e propria contraddizione!
Qui a Vicenza almeno sono coerenti con quello che dicono, che è poi ciò che interpreta il Ministero: se vuoi ti rilasciano sia il tiro a volo che l'uso caccia!
Alla luce appunto del fatto che se non voglio o non posso più andare a caccia per qualche anno, ho comunque il tiro a volo che me lo permette non spendendo niente (173 €)!
Che poi la normativa italiana sia una jungla ti do pienamente ragione. Però ti ripeto, io mi attengo a quello che dice Questura e Ministero, anche se sbagliano, perchè se vai a finire in Tribunale ci vogliono un buon avvocato e tanti soldi.....e magari trovi anche il Giudice che interpreta tutto l'esatto contrario del mitico Mori!
 
Re: VALIDITA' del PORTO D'ARMI senza CC.GG.

E' proprio per questo che ho postato questo argomento, possibile che per un questione di interpretazione io mi debba barcamenare tra tanti pareri e tanta contraddizione, è possobile che ogni volta che il cittadino si trova in dubbio/difficoltà nessuno gli dice con concertezza visto che si tratti di reati, come ci si debba comportare.
Grazie comunque da parte mia, per quanti hanno voluto dire la propria opinione è comunque non sono il solo - e questo mi consola - ad avere questi dubbi.
Cordialità [lol.gif]
 
Re: VALIDITA' del PORTO D'ARMI senza CC.GG.

cecchino ha scritto:
Essebie ha scritto:
Storia vangata e rivangata.
Nulla da dire sull'autorità di Mori in materia, ma ricordate che è un Magistrato, quello che scrive è solo una sua personale interpretazione, non è legge. La legge dice diversamente e così la pensano Ministero e Questure, nostri diretti interlocutori. Poi ognuno è libero di fare ciò che vuole......

Dal sito di PS:
Domanda n. 1929: Sono titolare di licenza di porto di fucile uso caccia, ma da qualche tempo non pratico più l'attività venatoria. Vorrei saper se, per poter frequentare un campo di tiro a volo con la mia licenza, debbo continuare a pagare annualmente la tassa di Concessione Governativa.

La risposta è affermativa. La normativa in materia prevede, infatti, il rinnovo automatico del titolo a seguito del pagamento della tassa annuale. In caso di omesso versamento del richiamato tributo, la licenza perde di validità e, quindi, non potrebbe essere più utilizzata anche solo come titolo di acquisto o trasporto. Nel caso in cui, però, non si intenda praticare il prelievo venatorio, potranno omettersi i pagamenti delle tasse regionali e degli altri tributi previsti a favore di Enti Locali necessari per l'esercizio di detta attività.

Domanda n. 2106: Sono titolare di porto di fucile uso caccia. Ho letto tra le vostre FAQ che il mio titolo non mi consente di acquistare o trasportare armi se non sono state pagate le dovute tasse di Concessioni Governative, eppure sento dire da tanti che in caso di mancato pagamento il mio titolo equivale ad una licenza di porto di fucile uso tiro a volo. Sapreste darmi maggiori chiarimenti in materia?

Quanto affermato in precedenza è frutto della letterale interpretazione della normativa vigente. Il D.P.R. 26 ottobre 1972, nr. 641, all'art. 8, stabilisce infatti che: "Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate". Non vi è dubbio che il suo titolo di polizia sia un atto per il quale la legge prevede il pagamento di una tassa.


Il problema caro ESSEBIE è cercare la verità , anche nei vari uffici preposti regna la confusione piu totale a livello legislativo sulle armi.
La questura di Taranto per esempio sostiene che chi è in possesso di p.d.a per uso venatorio può esercitare la pratica del tiro a volo senza la tassa di concessione governativa, e addirittura potrebbe ottenere un secondo p.d.a per uso sportivo.
Basta spostarsi in provincia presso la stazione dei carabinieri per sentirti dire l'esatto contrario, chi è in possesso di p.d.a per uso venatorio non puo richiedere quello per uso sportivo e comunque volendo praticare solo il tav devi pagare la tassa di concessione governativa.
A questo punto chi ha ragione???? [42]


APACHE e FRANZ illuminateci!!! [up.gif]
Questione intricatissima!

Questione affrontata pochi mesi fa per conto di un amico che mi chiedeva consulenza.

Sono diventato matto per trovare un riferimento normativo che mi aprisse gli occhi in questa intricata materia.

Nonostante ciò ho trovato una circolare della quale però purtroppo non ricordo il num. Del Min dell’Interno che affermava la necessità che nel caso si intendesse “mantenere il porto d’armi per USO CACCIA, pur non praticando l’attività venatoria ma solo per utilizzare le armi per fini sportivi, allora PERMANEVA L’OBBLIGO DEL PAGAMENTO ANNUALE DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA”.

Un controsenso, ma tant’è.

A questo punto parlando con la questura mi venne suggerito di fare la procedura di modica della finalita del pda: sostanzialmente viene variata la finalità in USO SPORTIVO.

In tal caso non è necessario pagare la tassa.

Saluti,
Daniele
 
Re: VALIDITA' del PORTO D'ARMI senza CC.GG.

Ciao a Tutti,
chiedo una ulteriore delucidazione anche se dalle precedenti risposte penso di aver capito.
A mio figlio in gennaio è stato rinnovato il p.d.a. ma a differenza della volta precedente
sulla licenza è scritto " per uso di caccia" e non come prima " anche per uso di caccia".
Io ritengo che con tale documento in regola con i versamenti e la tessera FITAV possa
tranquillamente andare al campo di tiro a volo trasportando il suo fucile. Sbaglio o è così?
Cordialità
 
Re: VALIDITA' del PORTO D'ARMI senza CC.GG.

dotto ha scritto:
Ciao a Tutti,
chiedo una ulteriore delucidazione anche se dalle precedenti risposte penso di aver capito.
A mio figlio in gennaio è stato rinnovato il p.d.a. ma a differenza della volta precedente
sulla licenza è scritto " per uso di caccia" e non come prima " anche per uso di caccia".
Io ritengo che con tale documento in regola con i versamenti e la tessera FITAV possa
tranquillamente andare al campo di tiro a volo trasportando il suo fucile. Sbaglio o è così?
Cordialità
Se è in fregola con il pagamento della tassa può utilizzarlo anche solo per andare a tirare al volo!
Daniele
 
Re: VALIDITA' del PORTO D'ARMI senza CC.GG.

Basta fare la tessera Fitav e siete apposto. potete fare anche un ulteriore porto d'armi ad uso sportivo oltre che avere quello per la caccia!
 
Basta fare la tessera Fitav e siete apposto. potete fare anche un ulteriore porto d'armi ad uso sportivo oltre che avere quello per la caccia!

Salve a tutti sono nuovo del forum e faccio i complimenti a tutti per la grande utilità dello stesso.
Premesso che molti commissariati per l'acquisto delle armi con pda uso caccia pretendono il pagamento delle tasse di conc. gover., tale assunto è una loro pretesa che non trova fondamento in nessuna legge del nostro impianto giuridico in materia di armi.
Premessa, anche la validità delle teorie dell'Ill.mo Giudice di Cassazione, dott. Mori, che certo non è l'ultimo arrivato, il grosso errore, sta nella confusione tra validità ed inefficacia del pda.
Il pagamento della tassa di conc. gover. riguarda solo ed esclusivamente la sfera giuridica della efficacia del pda, ossia la sua idoneità alla produzione degli effetti giuridici per cui è stato rilasciato, non intaccando minimamente la sfera giuridica della sua validità. Errore, questo, commesso da molti commissariati!!
Pertanto, non pagando la tassa di con. gover. ma avendo il pda in corso di validità, non si può andare a caccia, ma si possono acquistare e vendere armi!!
Inoltre l'articolo 8 del d.m. 28.12.2005, richiamato da molti commissariati a sostegno della loro frustrante pretesa, riguarda solo ed esclusivamente il pagamento delle tasse di con. gover., non l’acquisto di armi, statuendo semplicemente che per tutti quelli atti per i quali la legge richiede il pagamento di tali tasse, il mancato pagamento ne determina l'inefficacia. Nulla statuendo circa la validità!!
Quindi pda in corso di validità ma tassa di conc. govern. non pagata = pda inefficace ma valido!
AFFERMARE CHE INEFFICACIA = INVALIDITA' E' UN ERRORE GIURIDICO ABNORME!!
Inoltre, affermare che il mancato pagamento delle tasse di con. govr. pone il presunto trasgressore nella stessa posizione di chi non ha il pda, è altra eresia! Infatti, se così fosse, il trasgressore dovrebbe essere punito con l’arresto da 3 a 6 mesi anziché con la sola sanzione amministrativa! L’applicazione della sanzione amministrativa è dovuta al fatto, che il pda anche in mancanza del pagamento delle tasse di con. gover. è valido, ed è il solo titolo che attesta che il soggetto titolare dello stesso è idoneo alla detenzione delle armi.
Altresì, si ricorda che la legge assorbe nel pda uso caccia anche quello ad uso sportivo, gratuito, i cui requisiti di legge sono identici! Pertanto il mancato pagamento delle tasse di con. gov. derubricherebbe, ipso iure, il pda uso caccia ad uso sportivo, permettendo non solo la compravendita di armi ma anche il trasporto delle stesse ed il loro utilizzo sui campi di tav..
Una volta capito che validità ed efficacia sono due istituti giuridici differenti siamo ad un buon punto (per conferma basta rivolgersi ad un avvocato, ma anche uno studente di giurisprudenza al primo anno saprebbe rispondere).
Infine per mero zelo, a conclusione della mia “teoria”, si osserva che la sola norma nel nostro impianto giuridico che disciplina l'acquisto delle armi è il testo unico in materia di pubblica sicurezza, e non certo l'art. 8 del d.m. 28.12.2005, che riguarda le tasse di conc. gover., il cui articolo 35 afferma in maniera chiara semplice ed incontrovertibile che le armi possono essere vendute o cedute in qualunque altro modo, solo ed esclusivamente a soggetti muniti di pda; nulla statuendo circa il pagamento delle tasse! Tale art. è riportato anche nel d.l. 26.10.2010, n. 204, art. 5!!!
Ancora per scrupolo, si invita a procedere alla lettura delle avvertenze riportate sul vostro pda uso caccia, ove si legge che le licenze di porto di fucile per uso caccia e tiro a volo hanno validità 6 anni dalla data del rilascio; la licenza di porto di fucile per difesa personale ha la validità di 5 anni dalla data del rilascio, subordinatamente al rinnovo annuale della licenza! Specificazione quest’ultima non riportata per le licenze uso caccia e tiro!
In conclusione, nel caso in cui qualche genio Vi voglia elevare un verbale o vi sanzione per davvero, per l’acquisto di armi, munizioni o polvere da sparo con pda in corso di validità ma con tassa di con. gover. scaduta, non fatevi intimorire e se necessita impugnate il verbale con l’assistenza di un avvocato.
Più certo di così vi è solo la ****!
Cordialità.
Fonti normative in materia di acquisto di armi:
- art. 11 e 35 T.U. di PS;
- art. 17 T.U. di PS;
- circolare 19 luglio 2000 TSN;
- circolare 29 settembre 2000;
- circolare min. int. 5 maggio 2003;
- circolare min. inte. 9 maggio 2003;
- d.l. 26.10.2010, n. 204
Fonti normative in materia di tasse di con. gover.:
- d.m. 28.12.2005
 
Salve a tutti sono nuovo del forum e faccio i complimenti a tutti per la grande utilità dello stesso.
Premesso che molti commissariati per l'acquisto delle armi con pda uso caccia pretendono il pagamento delle tasse di conc. gover., tale assunto è una loro pretesa che non trova fondamento in nessuna legge del nostro impianto giuridico in materia di armi. [/I]
Vedo che hai fatto progressi...dai Vigili.....ai Cacciatori! Ippo....non ti ha risposto? Strano che non abbia dato seguito alle tue teorie perché è uno che le sa tutte. Il problema vero, è la pratica non la teoria Scout! E se la pratica e' quella che propugna l'emittente della concessione....beh, credo sia davvero difficile sbraitare! Ad ogni modo e' un concetto, il tuo credo, che troverebbe tutti d'accordo. Quando si tratta di non pagare, difficilmente trovi quello che lo vuole fare.
 
;155513 ha scritto:
Storia vangata e rivangata.
Nulla da dire sull'autorità di Mori in materia, ma ricordate che è un Magistrato, quello che scrive è solo una sua personale interpretazione, non è legge. La legge dice diversamente e così la pensano Ministero e Questure, nostri diretti interlocutori. Poi ognuno è libero di fare ciò che vuole......

Dal sito di PS:
Domanda n. 1929: Sono titolare di licenza di porto di fucile uso caccia, ma da qualche tempo non pratico più l'attività venatoria. Vorrei saper se, per poter frequentare un campo di tiro a volo con la mia licenza, debbo continuare a pagare annualmente la tassa di Concessione Governativa.

La risposta è affermativa. La normativa in materia prevede, infatti, il rinnovo automatico del titolo a seguito del pagamento della tassa annuale. In caso di omesso versamento del richiamato tributo, la licenza perde di validità e, quindi, non potrebbe essere più utilizzata anche solo come titolo di acquisto o trasporto. Nel caso in cui, però, non si intenda praticare il prelievo venatorio, potranno omettersi i pagamenti delle tasse regionali e degli altri tributi previsti a favore di Enti Locali necessari per l'esercizio di detta attività.

Domanda n. 2106: Sono titolare di porto di fucile uso caccia. Ho letto tra le vostre FAQ che il mio titolo non mi consente di acquistare o trasportare armi se non sono state pagate le dovute tasse di Concessioni Governative, eppure sento dire da tanti che in caso di mancato pagamento il mio titolo equivale ad una licenza di porto di fucile uso tiro a volo. Sapreste darmi maggiori chiarimenti in materia?

Quanto affermato in precedenza è frutto della letterale interpretazione della normativa vigente. Il D.P.R. 26 ottobre 1972, nr. 641, all'art. 8, stabilisce infatti che: "Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate". Non vi è dubbio che il suo titolo di polizia sia un atto per il quale la legge prevede il pagamento di una tassa.

Prova a chiedere in Questura se e' valido il passaposrto senza aver pagato la c.g.? Ti rispondo io! La c.g. bisogna pagarla se si utilizza il passaporto per i paesi extra Schengen (ue)! E' validissimo senza aver pagato la c.g. per l'Italia e tutti i paesi Schengen! Tirate voi le somme!
 
Sono in accordo che il problema è la pratica ed anch'io consiglio di pagare la tassa di conc. prima di acquistare un arma, tuttavia se lasciamo che ognuno fa quello che vuole il nostro paese andrà sempre peggio. Almeno, in questo modo qualcuno, se vorrà saprà di poter presentare un eventuale opposizione alla sanzione comminata. Per Petrus73, sono in pieno accordo con te, in quanto con passaporto valido (che altro non è un documento di riconoscimento dove vengono annotate eventuali restrizioni alla libertà di circolazione di un soggetto) se non si paga la tassa di conc. non si può espatriare (quindi il passaporto non ha efficacia, fine primario "l'espatrio") ma è senza dubbio valido come documento di riconoscimento.
 

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