Toscana. Approvata la riforma della legge regionale sulla caccia (1 utente sta leggendo)

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Questo pomeriggio, il Consiglio Regionale Toscano ha approvato la proposta di legge n° 430 inerente alla Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Il testo, frutto di un lungo iter di consultazione, è stato approvato con i voti del gruppo PD, della Lega nord e di Italia Viva. I voti contrari sono stati quelli del Movimento 5 stelle e di alcuni Consiglieri appartenenti al Gruppo misto e al gruppo Sì -Toscana a sinistra.

La nuova legge regionale sulla caccia e l’introduzione di alcuni contenuti di riforma della precedente normativa, rappresentano alcuni dei punti fondamentali scaturiti dal documento finale della Conferenza Regionale sulla caccia tenutasi a Braccagni lo scorso anno e fortemente voluta dall’ Assessore Marco Remaschi.

Un lavoro che ha visto la Confederazione Cacciatori Toscani e i vertici delle Associazioni Confederate impegnati con serietà in questi mesi e che oggi, consegna ai cacciatori toscani un risultato positivo e un solido riferimento normativo per i prossimi anni.

Nonostante i continui attacchi strumentali del mondo animal/ambientalista, le forze di governo regionale e anche parte dell’opposizione, hanno saputo mantenere alto il valore della politica e della buona amministrazione mettendo in campo scelte che vanno a consolidare un quadro normativo tra i più avanzati a livello nazionale.

Nel merito, vogliamo elencare i principali aspetti che caratterizzano la nuova legge n° 430 e che occorrerà sviluppare nelle prossime settimane, ai fini di una loro puntuale applicazione:
  • Si introduce il concetto di “Gestione della fauna selvatica” oltre a quello della sua tutela;
  • Si afferma il principio della “sussidiarietà” sui servizi e sulle attività di carattere procedimentale e di assistenza che la Regione, potrà in parte delegare alle associazioni venatorie ed ai centri di Assistenza agricola. A tali soggetti sarà inoltre delegata la promozione della cultura della sicurezza;
  • La Giunta Regionale istituisce un “Comitato scientifico” finalizzato all’analisi delle dinamiche di popolazione per le specie di fauna selvatica sul territorio regionale;
  • Si istituisce un fondo per il sostegno dei bilanci degli ATC, viene formalizzata la costituzione del loro organismo di rappresentanza e meglio definite le modalità per gli affidamenti, procedura di spesa, indennizzo dei danni e presentazione dei bilanci;
  • Ridotto al 5% della quota versata dagli ATC alla Regione, il finanziamento per le funzioni di cui alla legge regionale 70/19 (Polizie Provinciali);
  • Vengono introdotte importanti modifiche per la gestione e la perimetrazione degli istituti faunistici pubblici e consentito il prelievo venatorio della Volpe, Gazza e Cornacchia grigia all’interno delle Zone di Rispetto venatorio (ZRV).
Oltre a quanto evidenziato, uno dei punti maggiormente qualificanti del nuovo testo è quello relativo alla riforma dell’ art 28 bis della legge 3/94. Nel nuovo articolato la riformulazione approvata supera definitivamente i limiti della vecchia “Legge Obiettivo”, riconsegnando agli ATC ruolo e funzioni nella organizzazione della caccia di selezione al Cinghiale e per il mantenimento dei necessari equilibri tra forme di caccia.

Un concetto che sta alla base di una precisa volontà politica; Rafforzare nel ruolo e nei compiti gli ATC, poiché tali organismi oggi rivestono una funzione di collegamento con le istanze territoriali, derivato dal superamento delle deleghe sino a ieri svolte dalle province.

Infine, ma non per ordine di importanza, è stato approvato l’articolo riguardante le procedure della disciplina per l’utilizzo venatorio degli uccelli da richiamo. In particolare, vengono definite le caratteristiche, la validità e le modalità per l’inanellamento dei richiami stessi; il tutto garantirà maggiore certezza del diritto per i cacciatori migratoristi e per l’utilizzo dei richiami vivi.
 

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