Taglio canne (1 utente sta leggendo)

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Sono intenzionato a tagliare una canna con strozzatura fissa da 75 * vorrei applicarci gli strozzatori esterni . 1' armeria mi dice che non e' piu' possibile e' vietato e nesuno la punzonera' mai , la 2' armeria dice non c'e' nessun problema il lavoro te lo garantiamo noi con un certificato e che non serve bancare la canna , io personalmente so che vanno ribancate. Adesso mi chiedo chi ha ragione?
 
Re: Taglio canne

premesso che tagliare le canne non è mai bello è come tagliare una mano,però da quando ho capito si tratta di una canna di un semiautomatico a cui vuoi applicare gli strozzatori e quindi il lavoro si può fare.però va ribancata al banco di prova con relativa certificazione altrimenti è manomissione e scatta la denuncia penale.
 
Re: Taglio canne

premesso che tagliare le canne non è mai bello è come tagliare una mano,però da quando ho capito si tratta di una canna di un semiautomatico a cui vuoi applicare gli strozzatori e quindi il lavoro si può fare.però va ribancata al banco di prova con relativa certificazione altrimenti è manomissione e scatta la denuncia penale.
Esatto e' un bel benelli 123
 
Re: Taglio canne

Sorry, ma:
- è una st etienne oppure una franchi ??
- è magnum oppure no ??
- che punzoni di diametro ha 18,2-3-4 ??

Perchè, anzichè fare lavori che molto spesso rovinano solo le caratteristiche originarie, NON valuti la vendita di questa e l'acquisto di una che risponda meglio alle tue nuove esigenze ??
 
Re: Taglio canne

Premesso che quando sulle canne si fà il lavoro da te voluto vanno ribancate, il consiglio che ti dò è di non farlo, rovinerai la canna e molto probabilmente non otterrai i risultati che ti aspetti (purtroppo lo dico per esperienza), cercati una canna ed orientati sugli strozzatori interni sui quali all'occorrenza potrai utilizzare int/est.
 
Re: Taglio canne

Infatti ha ragione Beppe58, secondo me. Si fa prima a cercarne un'altra e va a finire che pur rimettendoci qualcosa dalla vendita di questa 75 cm 1* si risparmia! Cambia poco se e' S. Etienne o Franchi, l'arma perde valore in ogni caso....
 
Re: Taglio canne

Ciao a tutti, premesso che io non conosco le normative che esistono in materia volevo solo dire che a me è sucesso svariati anni fa (almeno 7/8) di avere un grosso danno alla canna del mio A302 l'armiere mi ha fatto il lavoro, taglio, saldatura ghiera filettata per montare gli strozzatori esterni Breda e non è stata bancata . Allora mi disse l'armiere che non serviva.
 
Re: Taglio canne

espongo la mia sotto un punto di vista prettamente pecuniario.......tagliare la canna con adattatura e relativi strozzatori con punzonatura pensa vadono via dai 100 ai 150 se ne compri una nuova dorebbe costare un 250, almeno da un mio punto di vista non conviene molto, poi se l'armiere ti fa un prezzaccio non saprei
 
Re: Taglio canne

Nel corso della mia attività a difesa della caccia e del cacciatore, sovente si ricevono dei quesiti a cui è molto difficile rispondere con precisione. Ciò è dovuto principalmente alle numerose lacune presenti nei testi normativi in nostro possesso che, purtroppo, non chiariscono compiutamente alcune problematiche in materia di caccia o armi.

Una di queste, senza dubbio, riguarda la modifica delle canne dei nostri fucili. La domanda che mi viene spesso posta è : “si possono tagliare le canne del proprio fucile senza mandarle al Banco Nazionale di Prova?”.

Questa è una domanda molto insidiosa anche per chi, come me, è costantemente aggiornato sulla normativa in materia. Alla domanda suddetta, infatti, non si può rispondere con precisione perché è la legge stessa che non ci fornisce una risposta adeguata.

Detto ciò, da amante e studioso del diritto, voglio addentrami insieme a voi ad esaminare questo interessante argomento.

Preliminarmente mi corre l’obbligo di sottolineare, al fine di non generare equivoci o fraintendimenti, che il presente parere è frutto esclusivamente di una personale interpretazione sulla normativa in esame, non è avvallato da alcuna norma di legge e pertanto non rappresenta una verità assoluta.

Premesso ciò passiamo all’analisi della normativa in esame riguardante la modifica del nostro fucile da caccia.

L’art. 3 della Legge 110/1975 statuisce che "chiunque,alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da € 309 a € 2.065".

Applicando asetticamente la norma in esame si potrebbe sostenere che il legislatore abbia voluto escludere la possibilità per chiunque di modificare un’arma e conseguentemente anche per il cacciatore se non previa spedizione al Banco di Prova.
Tuttavia le norme di legge vanno interpretate ed anche, ove possibile, storicizzate tenendo presente il contesto socio-politico in cui sono nate.

Va rilevato, infatti, che prima della suddetta legge era del tutto lecito il taglio delle canne dei fucili da caccia e peraltro era molto in uso specialmente nel meridione d’Italia.

Era prassi consolidata effettuare drastici accorciamenti dei fucili da parte dei pastori che per difendere il proprio gregge dai predatori avevano bisogno di armi poco ingombranti da poter trasportare agevolmente e comodamente durante i propri spostamenti.

Sennonché tale prassi è stata perpetrata anche dai criminali che, naturalmente, con un arma più maneggevole potevano nascondere od occultare la stessa sotto abiti o piccoli involucri.

La “lupara” è un esempio tipico di queste armi modificate ed è diventata purtroppo famosa per essere l’arma tipica della mafia nel corso dei primi decenni del secolo scorso.
Nel corso degli anni la pratica di modificare brutalmente l’arma lunga è stata applicata in tutta la penisola e sovente vi sono stati furti e rapine commessi con tali fucili detti “a canne mozze”.

Il legislatore, pertanto, al fine di impedire che i fucili da caccia diventassero “lupare” , decise di intervenire emanando la legge che ci occupa.
Le modifiche operate sui fucili per farle diventare “lupare” o fucili “a canne mozze”, però, non consisteva in un piccolo taglio della canna, ma in un drastico accorciamento non solo dei tubi ma anche del calcio.

E’ evidente infatti che per poter occultare un fucile è necessario ridurlo decisamente e per far ciò bisogna apportare modifiche consistenti.

Nel nostro caso, invece, parliamo di piccoli tagli della canna che possono variare dai tre ai dici centimetri al massimo.

La maggior parte dei cacciatori e degli esperti del settore prevedono che anche il taglio minimo comporta il necessario invio della canna al Banco Nazionale di Prova per testarla nuovamente.

Secondo l’interpretazione maggioritaria, infatti, la predetta norma prevede che tagliare la canna implica un’alterazione della dimensione e pertanto l’asportazione seppur minima della canna, senza invio al Banco di Prova, configura il reato di cui all’art. 3 Legge 110/1975.

Tale motivazione, sebbene corretta e apparentemente logica, non mi convince completamente. Va rilevato, infatti, che la norma in esame dispone che l’alterazione dell’arma deve essere finalizzata ad aumentare la potenzialità di offesa ovvero a rendere più agevole il porto, l’uso o l’occultamento.

A questo punto è legittimo chiedersi se il taglio di pochi centimetri della canna di un fucile renda lo stesso più potente e ne consenta un trasporto più agevole. E’ ormai opinione consolidata da parte degli esperti balistici e di armi in generale che tagliare di qualche centimetro la canna di un fucile da caccia elimina la strozzatura presente sulla stessa e conseguentemente rende il fucile meno potente.

La canna strozzata, infatti, consente al fucile di raggiungere distanze sicuramente più lunghe rispetto ad una canna cilindrica. Ne consegue che il fucile con la canna tagliata non acquista più potenza anzi ne perde notevolmente.

Per quel che concerne il porto, l’uso, o l’occultamento più agevole dell’arma, non v’è chi non veda come il taglio di pochi centimetri non possa in alcun modo concretizzare la predetta condotta illecita. Un fucile da caccia pur modificato di pochi centimetri rimane sempre un fucile da caccia che sicuramente non può essere occultato.

A riprova di ciò come tutti sappiamo ogni azienda armiera mette a disposizione dei propri clienti varie dimensioni di canna e le più comuni sono la cm. 76, la cm. 71, la cm. 66, la cm. 61.

Supponiamo che un cacciatore possessore di una canna cm. 71 decida di tagliarla per portarla a cm. 61. Ma perché a quel cacciatore bisogna contestargli la fattispecie criminosa di cui all’art. 3 della legge 110/1995 se la stessa ditta armiera fornisce una canna di tale dimensione?

Molti potrebbero replicarmi che sulle canne è presente il peso delle stesse ed una modifica, anche minima, comporterebbe necessariamente una variazione del peso stesso.

Tale affermazione è sicuramente legittima, ma è necessario chiarire che il marchiare il peso sulla canna non deriva da alcun obbligo giuridico imposto alle aziende armiere, ma è una tradizione da sempre in uso tra le fabbriche costruttrici ed inoltre non vi è alcun registro in cui è catalogato il peso delle canne dei fucili da caccia.

Il legislatore stesso, infatti, nella Legge 110/1975 ha previsto una sostanziale difformità di normativa tra le armi da caccia a canne lisce e tutte le altre armi.

L’art. 7 della suddetta legge chiarisce che tutte le armi da fuoco “… con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia…” sono soggette all’iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. Tale iscrizione comporta l’assegnazione di un numero di catalogo e l’annotazione di tutte le caratteristiche dell’arma tra cui anche la lunghezza della canna.
Da ciò si evince che per le armi da caccia (ad anima liscia, ndr) il legislatore, non prevedendo la catalogazione, abbia dato più libertà alle ditte di armi da caccia di poter fabbricare e commerciare più liberamente i propri prodotti.

Giova peraltro evidenziare che la Suprema Corte di Cassazione non è mai intervenuta nella fattispecie in esame e conseguentemente non vi sono sentenze che possano avvalorare le varie tesi a confronto.

Atteso ciò pare si possa affermare che la volontà del legislatore del 1975 era quella di vietare la modifica delle armi per uso criminale per far fronte alla dilagante consuetudine di rendere i fucili degli strumenti di **** e non sicuramente quello di contrastare l’uso legittimo dell’arma da parte del cacciatore.

In conclusione, ribadendo che il presente parere è frutto di una interpretazione personale sulla normativa esaminata, invito tutti gli amici cacciatori ad evitare di tagliare le canne ai propri fucili perché una bella doppietta dotata di canne lunghe non va snaturata o modificata perché perderebbe la propria autenticità e bellezza

Avv. Luca Cecinati
 
Re: Taglio canne

Io ti consiglio di fare la cosa più legalmente possibile in modo da non avere mai problemi e ti consiglio di contattare via telefono o mail la Gemini per farli applicare gli strozzatori a parete sottile interni e anche il taglio della canna...che poi loro faranno bancare le modifiche da te richieste spendendo praticamente la stessa cifra con 3 strozzzatori!!

Giovanni Grassi

******************

Winshoot s.r.l.

Via Terranova , 14

25086 Rezzato - BS - Italy

tel + 39 030 675883

fax + 39 030 6873899

e-mail [email protected]

web www.winshoot.it
 
Re: Taglio canne

No ragazzi non e' una st etienne quella la tengo integra solo che avrei trovato la 75 * a poco prezzo e vorrei applicarci gli strozzatori , comunque vada se faccio il lavoro la manderei da qualcuno che mi faccia la punzunatura e ribancatura
 
Re: Taglio canne

Ragazzi ho trovato la canna che fa per me una 65 cilindrica con boccola per applicare gli strozzatori esterni a 120 euro comunque mi sono informato bene la gemini non fa questi lavori , poi ho sentito la siace forniscono questo servizio piu' bancatura con circa 250 euro e se non si va di persona a brescia ma spedisci la canna tramite coriere 70 euro ci vuole il nulla osta , quindi si spende troppo la prendi nuova fortunatamente ho trovato questa 65 ,
 
Re: Taglio canne

L’art. 3 della Legge 110/1975 statuisce che "chiunque,alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da € 309 a € 2.065".
Applicando asetticamente la norma in esame si potrebbe sostenere che il legislatore abbia voluto escludere la possibilità per chiunque di modificare un’arma e conseguentemente anche per il cacciatore se non previa spedizione al Banco di Prova.
Tuttavia le norme di legge vanno interpretate ed anche, ove possibile, storicizzate tenendo presente il contesto socio-politico in cui sono nate.
 
Re: Taglio canne

per fortuna hai trovato la canna giusta. Indipendentemente dalla legge, tagliare una canna non è mai un buon affare, nè economicamente nè balisticamente e poi ti piange il cuore. Trovare un altra canna era la soluzione al tuo problema. Ora ...in bocca al lupo
 
Re: Taglio canne

per fortuna hai trovato la canna giusta. Indipendentemente dalla legge, tagliare una canna non è mai un buon affare, nè economicamente nè balisticamente e poi ti piange il cuore. Trovare un altra canna era la soluzione al tuo problema. Ora ...in bocca al lupo
Lo so,pero' quanti fucili automatici sono stati fabbricati con gli strozzatori esterni praticamente tantissimi e nessuno hai mai trovato dei vantaggi con quelli interni secondo me e' una moda.
 
Re: Taglio canne

Quella canna per Benelli da 75 *, specie se St.Etienne, potrebbe interessare a molti possessori di Benelli 121-123. Rovinarla sarebbe stato un crimine. Prova a metterla in vendita, se non ti serve, e vedrai...
 
Re: Taglio canne

Quella canna per Benelli da 75 *, specie se St.Etienne, potrebbe interessare a molti possessori di Benelli 121-123. Rovinarla sarebbe stato un crimine. Prova a metterla in vendita, se non ti serve, e vedrai...
Ciao giova' la st etienne c'e'l'ho ed e' 70** non l'avrei mai tagliata la 75* non porta bene come la st etienne per quello ero intenzionato a tagliarla
 

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