Re: Richiami vivi:come funziona?
Finalmente ho trovato il regolamento di attuazione della nostra legge provinciale in materia di richiami vivi....
eccolo....
CRITERI E MODALITA’ PER LA DETENZIONE E L'INANELLAMENTO DEI RICHIAMI VIVI AI SENSI DEI COMMI 2 E 3 DELL'ART. 32 BIS DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 DICEMBRE 1991, N. 24 E S.M. DI CUI AL D.P.G.P. 17 NOVEMBRE 1992, N. 16-69/LEG.
1. Il Servizio Foreste e Fauna provvede:
- all'acquisto dei contrassegni inamovibili individuali necessari per l'identificazione di ogni richiamo vivo detenuto e alla consegna dei medesimi all’Ente Gestore per l’inanellamento degli uccelli feriti destinati ad integrare il patrimonio dei richiami vivi;
- all’aggiornamento annuale dell’archivio informatico contenente la situazione complessiva dei richiami vivi, effettuata sulla base dei dati delle schede statistiche contenute nei tesserini di caccia o di analoghe schede predisposte dal medesimo Servizio, che l’Ente Gestore trasmette su supporto informatico e strutturati come di seguito indicato entro il 31 marzo di ogni anno.
2. L'Ente gestore della caccia nelle riserve provvede:
- alla registrazione e all’apposizione, attraverso il proprio personale di vigilanza, dei contrassegni ai soggetti feriti destinati ad integrare il patrimonio dei richiami vivi;
- a trasmettere su supporto informatico (formato data base) al termine della stagione venatoria e, comunque, non oltre il 31 marzo di ogni anno, i dati desunti dalle schede dei richiami vivi detenuti, contenute nel tesserino di caccia o predisposte dal Servizio Foreste e Fauna, sia in forma di riepilogo complessivo provinciale, sia strutturati per riserva e distinti per specie e provenienza.
3. I contrassegni per il riconoscimento individuale degli uccelli detenuti a scopo di richiamo, tenuto conto dei pareri espressi dall'Istituto Nazionale per la fauna selvatica, consistono in fascette di materiale plastico resistente che, una volta chiuse attorno al tarso dell'uccello, assumono la forma di un anello. Al momento dell'applicazione la fascetta viene stretta e la parte superflua eliminata con un taglio netto. Le fascette presentano un colore tipico per ogni specie e riportano la sigla della provincia di Trento e, sempre per specie, la numerazione progressiva in conformità al modello di seguito riportato.
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TN 0001
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4. Ogni cacciatore detentore di richiami vivi denunciati e contrassegnati in applicazione della disciplina prevista dall’art. 32 bis del regolamento di esecuzione della L.P. n. 24/’91 e s.m., provvede:
- alla corretta compilazione della scheda dei richiami vivi detenuti contenuta nel tesserino che accompagna il permesso di caccia o dell’analoga scheda predisposta dal Servizio Foreste e Fauna e alla sua trasmissione all’Ente Gestore entro la data fissata, per la restituzione dei tesserini di caccia, dalle vigenti prescrizioni tecniche per l’esercizio della caccia;
5. In caso di ferimento di esemplari appartenenti alle specie elencate al comma 1 dell'art. 32 del regolamento di esecuzione della L.P. n. 24/1991 e s.m. nel corso dell'ordinario esercizio della caccia, gli stessi possono essere destinati all'integrazione del patrimonio dei richiami vivi unicamente nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 26, comma 1 della L.P. n. 24/1991 e s.m..
L'Ente gestore accerta il verificarsi delle predette condizioni e, se del caso, fornisce e applica all'esemplare, sempre attraverso il proprio personale di vigilanza, apposito contrassegno di riconoscimento individuale.
L'eventuale apposizione del contrassegno inamovibile dovrà comunque avvenire entro il 30° giorno dal ferimento.
6. I richiami vivi detenuti, ai sensi dell'art. 32 bis del regolamento di esecuzione della L.P. n. 24/1991 e s.m., non possono essere adibiti ad attività riproduttiva. La riproduzione e l'allevamento di uccelli da richiamo possono essere condotti unicamente previa acquisizione dell'autorizzazione prevista dall'art. 36 della L.P., n. 24/1991 e s.m..
7. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 5. l'integrazione del patrimonio dei richiami vivi può avvenire unicamente attraverso:
- l'acquisto presso allevamenti autorizzati;
- l'acquisizione da impianto per la cattura e la cessione a fini di richiamo della cui autorizzazione sono titolari amministrazioni provinciali;
- lo scambio fra cacciatori detentori di uccelli da richiamo nel rispetto della normativa vigente.