Regolarità Serbatoio Benelli M1/M2 (1 utente sta leggendo)

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Questa norma, ai più sconosciuta, compreso me, è entrata in punta di piedi...silenziosa, che se non se ne parlava qui non sapevo niente. Comunque va letta per bene. Girando su internet ho trovato qualcosa, una circolare del Ministero degli interni, che parla di serbatoi contenenti in totale non più di 3 cartucce, la stessa norma parla di serbatoi contenenti non più di 11 cartucce. Come al solito niente è chiaro e lampante, si lascia tutto alla personale interpretazione.
Non sono riuscito a trovare a quale categoria appartiene il fucile in discussione, Ma comunque chi era in possesso dell'arma prima dell'entrata in vigore della legge, non è in difetto e può andare a caccia, ma come si fa a stabilire che quel fucile all'atto dell'acquisto era dotato di un serbatoio contenente 7/8/10 cartucce? Allora non vi era l'obbligo della denuncia e tutt'ora se compri un serbatoio che contiene 7 cartucce, non c'è obbligo di denuncia. Si deduce che chi è in possesso di un qualsiasi fucile ove si può montare una prolunga serbatoio, acquistato prima della legge, può comprare e montare una prolunga serbatoio, che può contenere 10 cartucce e nessuno gli può dir niente, visto che non si può riscontrare se già l'aveva al momento dell'acquisto.
C'è da considerare un altro aspetto; la 157 dice che non si possono utilizzare fucile contenenti più di due cartucce nel serbatoio e che gli stessi devono essere dotati di un fermo...riduttore o come si voglia chiamare, che impedisca l'introduzione nel serbatoio della terza cartuccia. Questa legge non è stata ne abrogata, ne modificata. Allora io mi domando e vi domando; a quale legge mi devo attenere? Sicuramente a quella più consona ai miei bisogni! E chi me lo può contestare?

Un esempio logico: compro una Ferrari che fa 300 km orari, nessuno me lo impedisce, ma in nessuna strada d'Italia si può raggiungere la velocità di 300 km orari e non mi obbligano a mettere un limitatore di velocità. Se sforo il limite di velocità vengo multato ecc....Quindi si deve dedurre che il tutto è lasciato alla propria responsabilità. Tornando alla discussione, se mi trovi a caccia con un fucile che contiene più di tre colpi, sono in difetto, ma se mi trovi a caccia con lo stesso fucile ma con il riduttore nel serbatoio, ove non può contenere più di due cartucce, sono a posto. E questo con tutti i semiautomatici.

Ma perchè devono fare delle leggi che non stanno ne in cielo ne in terra e tra l'altro discordanti tra di loro? Mi verrebbe da dire: semplice! Per far cassa!
 
io posseggo un benelli m1 s90 con serbatoio da 8 cartucce dal 1999 e ci vado a caccia regolarmente. in commissariato ho sollevato, illo tempore, il problema e mi dissero che non dovevo denunciare nulla in quanto il serbatoio è parte inamovibile dell'arma a differenza di pistole e carabine, e che cmq avendola acquistata cosi prima del 2015 era ancora classificata arma da caccia. un paio di controlli li ho avuti e nulla. col fermo tutto regolare.
 
io posseggo un benelli m1 s90 con serbatoio da 8 cartucce dal 1999 e ci vado a caccia regolarmente. in commissariato ho sollevato, illo tempore, il problema e mi dissero che non dovevo denunciare nulla in quanto il serbatoio è parte inamovibile dell'arma a differenza di pistole e carabine, e che cmq avendola acquistata cosi prima del 2015 era ancora classificata arma da caccia. un paio di controlli li ho avuti e nulla. col fermo tutto regolare.

L'M1 è nato così, ma lo scopo ancora non si comprende, visto che è gia dalla 968/77 che si può andare a caccia riducendo a 2 il numero di cartucce nel serbatoio, nei Breda e Franchi mollone di una volta, la prolunga era un accessorio, bastava togliere il tappo cambiare la molla con quella piu lunga ed avvitare il serbatoio supplementare da tre colpi, ma era sempre e comunque un'appendice non parte di arma come nell'M1.
 
Questa norma, ai più sconosciuta, compreso me, è entrata in punta di piedi...silenziosa, che se non se ne parlava qui non sapevo niente. Comunque va letta per bene. Girando su internet ho trovato qualcosa, una circolare del Ministero degli interni, che parla di serbatoi contenenti in totale non più di 3 cartucce, la stessa norma parla di serbatoi contenenti non più di 11 cartucce. Come al solito niente è chiaro e lampante, si lascia tutto alla personale interpretazione.
Non sono riuscito a trovare a quale categoria appartiene il fucile in discussione, Ma comunque chi era in possesso dell'arma prima dell'entrata in vigore della legge, non è in difetto e può andare a caccia, ma come si fa a stabilire che quel fucile all'atto dell'acquisto era dotato di un serbatoio contenente 7/8/10 cartucce? Allora non vi era l'obbligo della denuncia e tutt'ora se compri un serbatoio che contiene 7 cartucce, non c'è obbligo di denuncia. Si deduce che chi è in possesso di un qualsiasi fucile ove si può montare una prolunga serbatoio, acquistato prima della legge, può comprare e montare una prolunga serbatoio, che può contenere 10 cartucce e nessuno gli può dir niente, visto che non si può riscontrare se già l'aveva al momento dell'acquisto.
C'è da considerare un altro aspetto; la 157 dice che non si possono utilizzare fucile contenenti più di due cartucce nel serbatoio e che gli stessi devono essere dotati di un fermo...riduttore o come si voglia chiamare, che impedisca l'introduzione nel serbatoio della terza cartuccia. Questa legge non è stata ne abrogata, ne modificata. Allora io mi domando e vi domando; a quale legge mi devo attenere? Sicuramente a quella più consona ai miei bisogni! E chi me lo può contestare?

Un esempio logico: compro una Ferrari che fa 300 km orari, nessuno me lo impedisce, ma in nessuna strada d'Italia si può raggiungere la velocità di 300 km orari e non mi obbligano a mettere un limitatore di velocità. Se sforo il limite di velocità vengo multato ecc....Quindi si deve dedurre che il tutto è lasciato alla propria responsabilità. Tornando alla discussione, se mi trovi a caccia con un fucile che contiene più di tre colpi, sono in difetto, ma se mi trovi a caccia con lo stesso fucile ma con il riduttore nel serbatoio, ove non può contenere più di due cartucce, sono a posto. E questo con tutti i semiautomatici.

Ma perchè devono fare delle leggi che non stanno ne in cielo ne in terra e tra l'altro discordanti tra di loro? Mi verrebbe da dire: semplice! Per far cassa!

Ma infatti è semplice la cosa... se hai comprato un m1 o m2 etc etc...prima dell'entrata della legge puoi montarci anche un serbatoio prolunga da 20 colpi... se hai in denuncia un m1 o m2 etc... posteriore all'entrata in vigore della legge non puoi averlo...!

Saluti
 
Se io compro un altra arma e nella denuncia il Benelli passa sotto, al controllo (se ho dietro la denuncia), come fanno a stabilire da quando ho il benelli? Devono per forza connettersi con la banca dati. Nella denuncia, perche non scrivono; arma comune oppure arma sportiva?.........E' un bordello!
 
In base a quanto ho letto e se ho capito bene, si può andare a caccia con l'M1 con serbatoio "lungo" ma con limitatore di cartucce in modo che la terza cartuccia non entri!
Ho capito bene?

Del resto anche l'avvocato relatore, va a caccia con un arma catalogata B4 nella cui rientra l'M1, M2, M3.
 
(Untitled)

walker io non proverei, se è acquistato prima del 5 maggio 2015 data in cui è entrata la norma si, dopo non rischierei infatti sono catalogati in maniera differente, cioè io oggi non posso andare ha comprare un semiautomatico è poi montargli un sb da 8 colpi modifica arma penale,
 
Ho letto da qualche parte, che chi dopo quella data vende il fucile comprato prima del 2015 con serbatoio lungo, prima di venderlo lo deve dotare di un limitatore di colpi, in modo che non ne entrino più di due.
Comunque la normativa è da vedere per bene da un giurista, in quanto, ripeto, la 157 non è stata modificata e neanche quella prima che non ricordo il numero, quindi, a quale norma ci dobbiamo adeguare?
Speriamo non succeda niente, ma sono certo che se succederebbe qualcosa per cui andare in giudizio, parlo malauguratamente di affrontare i tre giudizi, quando il processo arriverà in Cassazione, vedrete che la legge sarà contestata come inapplicabile e quindi proscioglimento.... ma perchè arrivare a questo?....perchè l'Europa lo vuole?
 
Dal documento che ho sopra allegato, tramite link, si evince:

La legge antiterrorismo 43/2015 esclude dall'uso venatorio le armi appartenenti la categoria B7 della Dir. Cee 477/1991.

B7 e B4 sono codici che fanno parte della classificazione europea.

Nella categoria B7 rientrano tutti i moderni fucili muniti di accessori ticipi di armi militari quali calcio telescopico o ribaltabile, impugnatura a pistola, guide Piccadilly, attacchi per baionette ecc. che anche se prodotti nella versione semi-automatica hanno comunque un forte impatto psicologico proprio delle armi militari e che nulla hanno a che vedere con le armi da caccia.

Le armi da caccia sono classificate come ARMI COMUNE IN GENERE a differenza delle armi catalogate come armi per uso sportivo.

Nota:
Le armi di categoria B4 sono le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera idonei a conteneree piu di 3 cartucce.

....dal 2015 è vietata la caccia con armi classificate B7

A caccia si va con armi classificate in Europa come B4 che specifica che è possibile quindi cacciare con armi semiautomatiche a serbatorio e camera idonei a contenere più di 3 cartucce, ma rispettando la normativa italiana che obbliga la riduzione a 2 colpi in serbatoio.

Il testo non esclude armi "comprate con serbatoio a piu colpi di 2" ma solo armi della categoria B7.. e le sportive che è abbastanza ovvio che non sono da caccia.

Potrei sbagliarmi ...ma credo si possa dedurre quindi che non c'è alcun problema se un fucile da caccia semiautomatico sia venduto con serbatoio da 8 colpi in italia, basta che appartenga alla categoria B4 e che abbia un riduttore a 2 due colpi in serbatoio.

A voi le cosiderazioni... mi piacerebbe sentire il parere di un avvocato fra gli amici.
 
". Ho letto da qualche parte, che chi dopo quella data vende il fucile comprato prima del 2015 con serbatoio lungo, prima di venderlo lo deve dotare di un limitatore di colpi, in modo che non ne entrino più di due."

è probabile.. uno ti vende un fucile che deve essere a norma vigente. cioè deve contenere max 2 colpi,., anche se non ha senso lo stesso.. essendo il riduttore un accessorio aggiunto e il fatto che compri un semiautomatico da caccia non significa che devi usarlo così com'è.. e nessuno ti vieta di comprate un semiautomatico con 8 colpi e tenerlo nell'armadio senza usarlo...
 
Ecco è esattamente quello che intendo io. Diversamente dovevano cambiare le Leggi già esistenti e questo non è stato fatto. Sarebbe stato inconcepibile che una legge o più lo permettano e un altra legge lo vieta. Il fucile in questione, rientra nella categoria B4 e quindi secondo la Legge 157 si può andare a caccia, con semiautomatico con serbatoio contenente non più di 2 cartucce, dotandolo di un riduttore.
La legge prima della 157 e cioè la 968/77 già lo prevedeva.
C'è stata un pò di confusione nella penultima Legge quella che prevedeva la denuncia di caricatori o serbatoi per armi lunghe, contenenti più di 5 colpi e più di 15 per le armi corte. L'ultima Legge così detta "antiterrorismo" ha sostituito la precedente, aumentando i colpi nei caricatori e nei serbatoi, senza obbligo di denuncia, per quanto riguarda le lunghe, fino a 10 colpi non si denuncia niente. Gli stessi, possono essere portati a caccia, mettendo un limitatore nel serbatoio, in modo che non entri la terza cartuccia. Eccezione è fatta solo per la caccia in battuta al cinghiale, dove per la carabina e solo per essa, sono ammessi i caricatori da 5 colpi.


mi piacerebbe sentire il parere di un avvocato fra gli amici.

Già c'è il parere di un avvocato, lo hai postato tu, dove alla fine dice e afferma che lui va a caccia con un fucile catalogato B4.

https://www.ordineavvocatiroma.it/wp-content/uploads/2017/10/20180517_090434.pdf
 
chiedevo il paere di qualche appassionato avvocato perchè sicuramente a chi studia legge potranno sfuggire meno dettagli, soprattutto per quanto riguarda eventuali successive circolari.. perche non sappiamo quel documento quando di preciso è stato redatto..
 

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