RADIO MIGRATORIA "TORDI IN PUGLIA"2010/2011 (3 utenti stanno leggendo)

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Re: RADIO MIGRATORIA "TORDI IN PUGLIA"2010/2011

gordo ha scritto:
[eusa_naughty.gif] La brambilla NON la merita!! Bisogna scarpinare dall'alba al tramonto dietro un sogno per guadagnarsela!!! [5a]

concordo con te che non la merita,ma poi è troppo piccola e non vibra neanche :wink: :wink:

Marco ce le porti al prossimo raduno!
 
Re: RADIO MIGRATORIA "TORDI IN PUGLIA"2010/2011

Si penso che lo fanno per prendere per il culo............
Spero che non siete tutti così a Monopoli se no state rovinati [marameo.gif]
 
Re: RADIO MIGRATORIA "TORDI IN PUGLIA"2010/2011

Avete una visione un tantino maligna e poco attinente al mio modo di vedere, raccontare e vivere la Caccia. Venatoriamente parlando, l'ultima cosa che farei e prendere per i fondelli altri Cacciatori, tra l'altro con la C maiuscola ( e parlo seriamente ) :mrgreen:
 
Re: RADIO MIGRATORIA "TORDI IN PUGLIA"2010/2011

[sconvolto.gif] Alberto, non riesco a trovare l'articolo su internet, vedo solo la prima pagina del quotidiano. Postalo tu se puoi!!! [sconvolto.gif]
 
Re: RADIO MIGRATORIA "TORDI IN PUGLIA"2010/2011

Vi risparmio la lettura di tutta la sentenza e vi posto solo le conclusioni:

"19. In conclusione, il Collegio ritiene dunque di statuire che l’accoglimento dell’appello in epigrafe, e del corrispondente ricorso di primo grado, comporta unicamente la produzione di effetti conformativi, in assenza di effetti caducatori e d’annullamento, in quanto la Regione Puglia deve emanare ulteriori provvedimenti, sostitutivi ex nunc di quelli risultati illegittimi e che tengano conto dei medesimi effetti conformativi e della sopravvenuta entrata in vigore del decreto legislativo n. 4 del 2008.
Inoltre, la Sezione ritiene di statuire che la Regione Puglia proceda alla approvazione dell'ulteriore piano faunistico venatorio, rilevante fino all'anno 2014, entro il termine di dieci mesi, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, nel rispetto delle precedenti considerazioni e anche esercitando i poteri sostitutivi che le spettano, nei tempi da essa determinati, nel caso di inadeguata collaborazione di altre pubbliche amministrazioni.
Qualora il termine di dieci mesi decorra in assenza di determinazioni regionali, nel caso di proposizione del giudizio di ottemperanza la Sezione potrà valutare tutte le circostanze ed esercitare i poteri previsti dal Codice del processo amministrativo, anche quelli riguardanti le misure dissuasorie della eventuale inottemperanza.
Resta comunque inteso che, in attesa della rinnovata emanazione (con effetti di per sé non retroattivi) del piano faunistico regionale, nel rispetto dei procedimenti previsti dalle leggi, rimangono ferme tutte le prescrizioni contenute nella deliberazione n. 217 del 21 luglio 2009 del consiglio regionale della Puglia, così come resta inteso che la presente sentenza non produce ulteriori conseguenze, sulla legittimità e sulla efficacia di qualsiasi atto o provvedimento che sia stato emesso in applicazione o a seguito della medesima deliberazione, ovvero che sia emesso fino a quando sia approvato il nuovo piano faunistico venatorio regionale efficace sino all'anno 2014.
20. Per le ragioni che precedono, l’appello in esame va accolto nei limiti sopra precisati e con le conseguenze conformative sopra determinate.
In ragione della reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 1846 del 2010, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei termini di cui alla motivazione e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza:
- accoglie il ricorso di primo grado n. 1683 del 2009 e rileva che la delibera n. 217 del 2009 del Consiglio Regionale della Puglia è stata emanata in assenza dell’attivazione del procedimento sulla valutazione ambientale strategica, prescritto dalla legislazione di settore;
- mantiene fermi, come precisato in motivazione, tutti gli effetti dei provvedimenti impugnati in primo grado e, in particolare, della medesima delibera n. 217 del 21 luglio 2009, anche per la verifica della legittimità e della efficacia degli atti conseguenti;
- dichiara il dovere della Regione Puglia di procedere alla rinnovata emanazione – con effetti ex nunc - del piano faunistico venatorio regionale efficace fino all'anno 2014 e di concludere il relativo procedimento entro il termine di dieci mesi, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
- compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio;
- dispone che copia della presente sentenza sia comunicata, a cura della Segreteria, anche al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
" [lol.gif]
 
Re: RADIO MIGRATORIA "TORDI IN PUGLIA"2010/2011

arsvenandi ha scritto:
Vi risparmio la lettura di tutta la sentenza e vi posto solo le conclusioni:

"19. In conclusione, il Collegio ritiene dunque di statuire che l’accoglimento dell’appello in epigrafe, e del corrispondente ricorso di primo grado, comporta unicamente la produzione di effetti conformativi, in assenza di effetti caducatori e d’annullamento, in quanto la Regione Puglia deve emanare ulteriori provvedimenti, sostitutivi ex nunc di quelli risultati illegittimi e che tengano conto dei medesimi effetti conformativi e della sopravvenuta entrata in vigore del decreto legislativo n. 4 del 2008.
Inoltre, la Sezione ritiene di statuire che la Regione Puglia proceda alla approvazione dell'ulteriore piano faunistico venatorio, rilevante fino all'anno 2014, entro il termine di dieci mesi, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, nel rispetto delle precedenti considerazioni e anche esercitando i poteri sostitutivi che le spettano, nei tempi da essa determinati, nel caso di inadeguata collaborazione di altre pubbliche amministrazioni.
Qualora il termine di dieci mesi decorra in assenza di determinazioni regionali, nel caso di proposizione del giudizio di ottemperanza la Sezione potrà valutare tutte le circostanze ed esercitare i poteri previsti dal Codice del processo amministrativo, anche quelli riguardanti le misure dissuasorie della eventuale inottemperanza.
Resta comunque inteso che, in attesa della rinnovata emanazione (con effetti di per sé non retroattivi) del piano faunistico regionale, nel rispetto dei procedimenti previsti dalle leggi, rimangono ferme tutte le prescrizioni contenute nella deliberazione n. 217 del 21 luglio 2009 del consiglio regionale della Puglia, così come resta inteso che la presente sentenza non produce ulteriori conseguenze, sulla legittimità e sulla efficacia di qualsiasi atto o provvedimento che sia stato emesso in applicazione o a seguito della medesima deliberazione, ovvero che sia emesso fino a quando sia approvato il nuovo piano faunistico venatorio regionale efficace sino all'anno 2014.
20. Per le ragioni che precedono, l’appello in esame va accolto nei limiti sopra precisati e con le conseguenze conformative sopra determinate.
In ragione della reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 1846 del 2010, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei termini di cui alla motivazione e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza:
- accoglie il ricorso di primo grado n. 1683 del 2009 e rileva che la delibera n. 217 del 2009 del Consiglio Regionale della Puglia è stata emanata in assenza dell’attivazione del procedimento sulla valutazione ambientale strategica, prescritto dalla legislazione di settore;
- mantiene fermi, come precisato in motivazione, tutti gli effetti dei provvedimenti impugnati in primo grado e, in particolare, della medesima delibera n. 217 del 21 luglio 2009, anche per la verifica della legittimità e della efficacia degli atti conseguenti;
- dichiara il dovere della Regione Puglia di procedere alla rinnovata emanazione – con effetti ex nunc - del piano faunistico venatorio regionale efficace fino all'anno 2014 e di concludere il relativo procedimento entro il termine di dieci mesi, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
- compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio;
- dispone che copia della presente sentenza sia comunicata, a cura della Segreteria, anche al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
" [lol.gif]


Le tempeste vengono annunciate da lieve brezza......
Chissà cosa succede ora.... staremo a vedere........
 
Re: RADIO MIGRATORIA "TORDI IN PUGLIA"2010/2011

Salve mi hanno offerto l'opportunità di andare a caccia a tordi e allodole nella zona di porto cesareo qualcuno mi può dire se la zona vale un viaggio di 1000 km o no? grazie
 
Re: RADIO MIGRATORIA "TORDI IN PUGLIA"2010/2011

Dipende da quando ci vieni. Per il passo la zona ionica Porto cesareo,Gallipoli,Ugento, ecc è eccezzionale. Il resto dell'anno ci sono zone migliori ma sempre entro i 30 40 km da PortoCesareo. Ibal [5a]
 

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