Re: Merdacce campane,ovvero cacciatori campani,siete vivi?
Re: Merdacce campane,ovvero cacciatori campani,siete vivi?
Becchiamoci tutta sta roba, ma sono matti! Speriamo che mercoledì ci sia qualcosa a nostro favore.
DECRETO DIRIGENZIALE
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario
COORDINATORE Dr. Massaro Francesco
DIRIGENTE SETTORE Dr.ssa Lombardo Daniela
DECRETO N° DEL A.G.C. SETTORE SERVIZIO SEZIONE
121 02/07/2012 11 5 - -
Oggetto:
D.G.R. n 269 del 12.6.2012 -approvazione per l'annata venatoria 2012-2013 delle "Procedure
per l'accesso ai territori della Campania ai fini di esercizio della caccia per l'annata 2012-2013 a
seguito della modifica dell'articolo 36 della L R. 8/96 per mezzo dell'articolo 34 della L. R.
1/2012" - Con allegato
Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data dell’invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio
Data dell’invio al settore Sistemi Informativi
Giunta Regionale della Campania
Oggetto: D.G.R. n 269 del 12.6.2012 – approvazione per l’annata venatoria 2012-2013 delle
“Procedure per l’accesso ai territori della Campania ai fini di esercizio della caccia per l’annata
2012-2013 a seguito della modifica dell’articolo 36 della L R. 8/96 per mezzo dell’articolo 34 della
L. R. 1/2012” – Con allegato
IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a. l’articolo 2, comma 3, della Legge regionale 10 aprile 1996 n.8 (Norme per la protezione della
fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania), dispone, tra l’altro, che
l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di
conservazione della fauna selvatica.
b. l’articolo 14, comma 1 della medesima Legge dispone, tra l’altro che le Regioni, ripartiscono il
Territorio Agro Silvo Pastorale (T.A.S.P.) in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni
subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali;
c. l’articolo 34 della L.R. 27 gennaio 2012, n.1, ha modificato l’articolo 36 della Legge Regionale
10 aprile 1996, n. 8, in merito all’accesso dei cacciatori agli A.T.C. alla Fauna Stanziale, ed
all’attività venatoria su avifauna migratoria, stabilendo inoltre che la Giunta Regionale debba
disciplinare tali disposizioni con regolamento;
PRESO ATTO della Deliberazione n. 269 del 12.6.2012 recante “Indirizzi per la determinazione del
Territorio Agro Silvo Pastorale (T.A.S.P.) in funzione della pianificazione faunistico-venatoria e
della disciplina dell'esercizio della caccia programmata in Campania.” con cui la Giunta Regionale,
tra l’altro, ha stabilito, in applicazione del comma 2 del vigente articolo 36 della L. R. 8/96 e nelle
more dell’approvazione del regolamento in esso indicato:
a. che per l’annata venatoria 2012-2013, i cacciatori che hanno prodotto regolare istanza saranno
iscritti, con residenza venatoria nell’A.T.C. già istituito dove ricade la residenza anagrafica;
b. di non applicare, per l’iscrizione dei cacciatori agli A.T.C., le precedenti disposizioni,
gerarchicamente inferiori, in contrasto con le norme vigenti;
c. che, in ogni caso, l’accesso per l’esercizio venatorio dei cacciatori alla fauna stanziale nel
territorio di ciascun A.T.C., dovrà avvenire nel rispetto della densità venatoria, eventualmente
mediante l’attivazione di procedure di limitazione degli accessi che rispettino l’esigenza di
conservazione della fauna;
d. di incaricare il Settore Foreste Caccia e Pesca affinché disponga la modifica della procedura
telematica per l’iscrizione e l’accesso dei cacciatori agli A.T.C. per l’annata venatoria 2012-
2013, in coerenza con le precedenti disposizioni, adottando inderogabilmente le citate
procedure di limitazione degli accessi per la salvaguardia della fauna selvatica.
CONSIDERATO che il comma 2 dell’articolo 36 della L.R. 8/1996, come modificato dall’articolo 34
della L. R. 1/2012 dispone che “Il cacciatore in possesso di residenza venatoria ha diritto a trenta
giornate di mobilità venatoria per l’esclusivo esercizio della caccia all’avi-fauna migratoria, con
accesso alle zone di territorio utile alla caccia previa prenotazione. Tale diritto è soggetto al
pagamento alla Regione di una quota pari a quella prevista al comma 1, lettera d), dell’articolo 38
per i cacciatori residenti in Campania.”;
RITENUTO pertanto, di dover formalizzare, per l’annata venatora 2012-2013, nelle more
dell’approvazione del regolamento sopra citato, le procedure relative all’iscrizione ed all’accesso
dei cacciatori agli A.T.C. alla fauna stanziale della Campania, e per l’accesso alle zone di territorio
utile alla caccia per l’esercizio venatorio all’avifauna migratoria, adottando misure adeguate ad
evitare contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica;
Giunta Regionale della Campania
VISTO il documento “Procedure per l’accesso ai territori della Campania ai fini di esercizio della
caccia per l’annata 2012-2013 a seguito della modifica dell’articolo 36 della L R. 8/96 per mezzo
dell’articolo 34 della L. R. 1/2012”, elaborato dalla competente unità organizzativa di questo
Settore;
VISTI
a. la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “ 7/2002 “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio.”;
b. la Legge Regionale 10 aprile 1996, n. 8 “Norme per la protezione della fauna selvatica e
disciplina dell’attività venatoria in Campania”
c. il Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.)
emanato con D.P.G.R. n. 626/2003;
d. l’art. 4 della L.R n. 24 del 29.12.2005;
e. il D.D. del Coordinatore dell’A.G.C. 11 n. 70 del 15.11.2010;
f. la Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012).“;
g. la Deliberazione n. 269 del 12.6.2012 recante “Indirizzi per la determinazione del Territorio Agro
Silvo Pastorale (T.A.S.P.) in funzione della pianificazione faunistico-venatoria e della disciplina
dell'esercizio della caccia programmata in Campania.”
DECRETA
per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato ed approvato:
1. di approvare il documento “Procedure per l’accesso ai territori della Campania ai fini di
esercizio della caccia per l’annata 2012-2013 a seguito della modifica dell’articolo 36 della L R.
8/96 per mezzo dell’articolo 34 della L. R. 1/2012”, allegato al presente provvedimento di cui forma
parte integrante (allegato 1);
2. di stabilire prudenzialmente il limite di cacciatori prenotabili per l’esercizio venatorio alla
fauna migratoria in un cacciatore ogni quaranta ettari di territorio utile alla caccia di ciascuna
provincia, al fine di rispettare l’esigenza di conservazione della fauna, tale soglia è suscettibile di
modificazioni dopo l’inizio dell’attività venatoria, in considerazione della precisa determinazione del
numero di cacciatori che eserciteranno l’attività venatoria in Campania per l’annata 2012-2013.
3. di incaricare la Ditta che provvede alla gestione della procedura informatica relativa al
sito WEB
CampaniaCaccia affinché provveda alla conformità dei programmi e dei modelli
telematici alle disposizioni riportate nel documento allegato;
4. di incaricare i cacciatori ed i responsabili delle Associazioni venatorie che coadiuvano gli
associati, nonché, i responsabili delle Province e dei Comitati di Gestione, ad attenersi alle
procedure descritte nel citato documento;
5. che i singoli contenuti del documento allegato, in contrasto con le norme che dovessero
entrare in vigore nel corso della stagione venatoria 2012-2013, debbano essere immediatamente
disapplicate;
Giunta Regionale della Campania
6. di revocare tutte quelle disposizioni, derivanti da decreti dirigenziali, in contrasto con
quanto riportato nel documento allegato, e per quanto in esso non riportato di fare riferimento alle
disposizioni non contrastanti di cui ai precedenti provvedimenti dirigenziali, al decreto del
Presidente della Giunta regionale della Campania n. 626, del 22 settembre 2003 “Nuovo
regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia” per le parti non contrastanti con le
successive modifiche legislative ed alla L. R. 10 aprile 1996, n.8.
7.
Il presente provvedimento sarà inviato
- al Sig. Assessore all’Agricolutra;
- alla Ditta che provvede alla gestione sistema informatico attivato per le iscrizioni agli A.T.C., per le
attività conseguenti e per la pubblicazione sul sito;
- agli Uffici Caccia delle Province della Campania;
- agli A.T.C. della Campania;
- al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la relativa pubblicazione sul BURC e sul
sito della Regione;
- Al Settore S.I.R.C.A. per la pubblicazione sul sito dell’Assessorato Agricoltura;
- al Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali” del Settore
“Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali” dell’Area 02 “Affari Generali
della Giunta Regionale”.
f.to LOMBARDO