Legittimità revoca licenza di porto di fucile uso caccia per omessa custodia (1 utente sta leggendo)

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Enzo
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Enzo

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TAR Lombardia (BS), Sez. II, n. 651, del 8 luglio 2013
Caccia e animali.Legittimità revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia per omessa custodia
Se l’arma esce dalla sfera di controllo del legittimo possessore per un’autonoma decisione dello stesso, non possono certamente essere considerate idonee a escludere profili di responsabilità le istruzioni date alla persona che subentra nella detenzione, e tantomeno il rapporto di fiducia intercorrente tra i medesimi soggetti. Gli errori di giudizio circa l’affidabilità della persona a cui l’arma viene consegnata diventano inevitabilmente sintomi di inaffidabilità del legittimo possessore, e possono costituire il presupposto per la revoca della licenza di porto d’armi.


La Questura di Bergamo con decreto 31 gennaio 2012 ha revocato al ricorrente la licenza di porto di fucile per uso caccia. Il provvedimento è stato adottato sulla base degli art. 11 e 43 del RD 18 giugno 1931 n. 773 (Tulps).
Il fatto che ha provocato la decisione della Questura è la condanna ex art. 444 cpp a 2 mesi e 20 giorni di arresto per omessa custodia di armi ai sensi dell’art. 20-bis della legge 18 aprile 1975 n. 110 (Trib. Bergamo 12 gennaio 2012). In sintesi, il ricorrente in data 14 maggio 2011 ha consegnato un fucile di sua proprietà, regolarmente denunciato, di marca Manu Arm Saint-Étienne, unitamente a 16 cartucce di marca Fiocchi Flobert calibro 9, a un suo amico privo della licenza di porto d’armi. Quest’ultimo ha utilizzato il fucile per abbattere alcuni galletti del suo allevamento, situato nel Comune di Covo. Dopo aver sparato ai galletti, l’amico del ricorrente ha imbracciato il fucile dalla parte della canna, come una mazza, per finirli a bastonate.[elf.gif] In questo modo ha però fatto partire un colpo ferendosi alla coscia destra. Trasportato immediatamente all’ospedale di Romano di Lombardia, l’amico del ricorrente è stato ricoverato con una prognosi di 10 giorni. A causa dell’uso improprio il fucile si è spezzato in due.
 
La Questura di Bergamo con decreto 31 gennaio 2012 ha revocato al ricorrente la licenza di porto di fucile per uso caccia. Il provvedimento è stato adottato sulla base degli art. 11 e 43 del RD 18 giugno 1931 n. 773 (Tulps).
Il fatto che ha provocato la decisione della Questura è la condanna ex art. 444 cpp a 2 mesi e 20 giorni di arresto per omessa custodia di armi ai sensi dell’art. 20-bis della legge 18 aprile 1975 n. 110 (Trib. Bergamo 12 gennaio 2012). In sintesi, il ricorrente in data 14 maggio 2011 ha consegnato un fucile di sua proprietà, regolarmente denunciato, di marca Manu Arm Saint-Étienne, unitamente a 16 cartucce di marca Fiocchi Flobert calibro 9, a un suo amico privo della licenza di porto d’armi. Quest’ultimo ha utilizzato il fucile per abbattere alcuni galletti del suo allevamento, situato nel Comune di Covo. Dopo aver sparato ai galletti, l’amico del ricorrente ha imbracciato il fucile dalla parte della canna, come una mazza, per finirli a bastonate.[elf.gif] In questo modo ha però fatto partire un colpo ferendosi alla coscia destra. Trasportato immediatamente all’ospedale di Romano di Lombardia, l’amico del ricorrente è stato ricoverato con una prognosi di 10 giorni. A causa dell’uso improprio il fucile si è spezzato in due.


SENTENZA INECCEPIBILE.
Si sono bevuti il cervello entrambi ..... siamo seri.
 

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