Legittima difesa – La nuova legge, marzo 2019 (1 utente sta leggendo)

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Alberto 69
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Questo è il testo con commento della nuova legge sulla legittima difesa. Ho integrato le modifiche nel testo orignario, come sarebbe logico che facessero tutti i legiferatori invece di fare rappezzi incomprensibili!
In corsivo le novità.

Art. 1. (Modifiche all’articolo 52 del codice penale)
L’art. 52 diventa ora:
Art. 52. Difesa legittima
1 – Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone».
2 – Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
3 – Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
4 – La disposizione di cui al secondo e al quarto comma si applicano si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
5 – Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone
COMMENTO: Il comma 1 ribadisce ciò che già scriveva il testo originario e cioè che la legittima difesa può essere esercitata per difendere ogni tipo di diritto e quindi per respingere sia aggressioni alla persona che al patrimonio, cosa negata dalla giurisprudenza della Cassazione non per motivi giuridici, ma per motivi etici e religiosi estranei alla volontà del legislatore. Sul punto era chiara la relazione al codice penale scritta dal famoso professore Vincenzo Manzini, autore del codice penale. Poi i nani della Cassazione hanno pensato bene di affermare il loro pensiero!
Ciò è ribadito al comma 2 lett. b) anche se limitatamente a beni nel domicilio, ma resta il principio generale. È prevedibile che certa giurisprudenza non si arrenderà.
È rimato l’inciso “usa un’arma legittimamente detenuta” che è una pura sciocchezza. Si vuol forse dire che se una vittima usa un’arma illegalmente detenuta, magari un pugnale di incerta qualificazione, risponde di omicidio volontario? È chiaro che si crea una situazione manifestamente incostituzionale perché si viene a punire per omicidio solo chi deve rispondere di illegale detenzione di un’arma.
La norma è restrittiva rispetto alle normali prevedibili necessità perché tutela solo chi è vittima di intrusioni; come dire ai rapinatori: se volete rapinare un benzinaio aspettate che esca dalla stazione di servizio con i soldi perché se spara rischia più lui di voi! Eppure le statistiche non dicono affatto che le aggressioni all’ aperto siano maggiori di quelle in luoghi privati. L’uso della parola intrusione consenta però di ritenere che la norma si applica anche in tutti i casi in cui l’intrusione avvenga in un luogo aperto al pubblico (ad. es. un negozio), anche se non al chiuso.
Il comma 4 è un po’ equivoco. Là dove si parla di violenza ci si riferisce ad ogni tipo di violenza sulle cose o sulla persona, oppure alla sola violenza sulle persone? Si dà spazio ai giudici pro-rapinatori di cavillare e di sostenere che se un ladro sta sfondando la mia cancellata con un trattore, forse sta usando solo violenza sulle cose e quindi devo aspettare oppure chiedergli se intende anche aggredirmi! Dovrebbe essere ovvio che ci si riferisce anche alla violenza sulle cose. Un po’ strana anche la frase “con minaccia di uso di armi”: basta dire “attento che ti sparo”, “attento che sono armato”, o bisogna avere un’arma in mano, anche se finta? Ci vorranno decine di sentenze e di anni per capirlo. Il che conferma la mia opinione che gli apprendisti del diritto sono pericolosi quanto gli apprendisti stregoni! I politici devono dire che cosa vogliono, ma poi il modo migliore per tradurre in una norna la loro volontà lo deve stabilire un professore universitario o un magistrato esperto, non un tirapiedi di partito o il politico stesso!

Art. 2. (Modifica all’articolo 55 del codice penale)
L’art. 55 diventa ora:
Art. 55 – Eccesso colposo.
1 – Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
2 – Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in attoNota: l’articolo 61, primo comma, numero recita: 5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
COMMENTO: Il riferimento all’art. 61, primo comma n. 5 (l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa) è importante e ben studiato perché fa capire che anche il soggetto debole, chi deve girare di notte o in ambienti malfamati, chi non può chiamare aiuto, chi si trova di fronte energumeni, ha diritti di difendersi in tutti i modi, senza doversi preoccupare di non far troppo male al povero aggressore!
Il riferimento alla situazione psicologica di chi viene aggredito è sacrosanto e compare già da tempo in molte legislazioni europee perché è normale che in certe situazioni si perda la testa, che l’adrenalina prevalga su altri ormoni, che si debba pensare urgentemente a salvare la pelle e non alle massime della cassazione sulla legittima difesa. Però è stato un grave errore scrivere la parola “grave”. Non dubito che leggeremo sentenze in cui il giudice, che in vita sua è stato aggredito solo dal coniuge, sosterrà che la vittima ha fatto male a spaventarsi “gravemente” perché bastava spaventarsi un pochino. Nessun altro Stato in cui si è giustificati a causa del turbamento dovuto all’aggressione ha avuto la bislacca idea di parlare di “grave turbamento” perché questo è soggettivo e non misurabile. Negli altri paesi la formula serve per aiutare al massimo chi si è difeso; in Italia servirà per condannare qualcuno perché secondo i testimoni è una persona molto calma!

Articolo 3 – (Modifiche all’articolo 165 del codice penale)
1. All’articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Nel caso di condanna per il reato previsto dall’articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.»

COMMENTO
Norma che si riferisce ai condannati per furto con violazione di domicilio o con scippo

Articolo 4 – (Modifiche all’articolo 614 del codice penale)
L’art. 614 diventa ora:
Art. 614 Violazione di domicilio.
Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
La pena è da due a sei anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.


Art. 5. (Modifiche all’articolo 624-bis del codice penale)
L’art 624 bis c.p. diventa ora:
Art. 624-bis.
Furto in abitazione e furto con strappo.
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

Articolo 6(Modifiche all’articolo 628 del codice penale)
1. All’articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: “quattro” è sostituita dalla seguente: “cinque”;
b) al terzo comma, alinea, la parola: “cinque “è sostituita dalla seguente: “sei” e le parole ” 1.290 a euro 3.098″ sono sostituite dalle seguenti: “da euro 2.000 a euro 4.000”;
c) al quarto comma, la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “sette” e le parole “da euro1.538 a euro 3.098″ sono sostituite dalle seguenti: ” da euro 2.500 a euro 4.000″.

COMMENTO
Gli art. 4, 5 e 6 aumentano le p*** per i furti con violazione di domicilio, per lo scippo e per la rapina.

Articolo 7 – (Modifica all’articolo 2044 del codice civile)
L’art. 2044 CC diventa ora:
Art. 2044 – Legittima difesa.
Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.
Nei casi di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.
Nel caso di cui all’articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato-

COMMENTO
L’art. 2044 del Codice Civile stabilisce che “Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri”; ciò come precisazione dell’art. 2043 in cui si dice che chiunque cagiona un danno per dolo o colpa è tenuto a risarcirlo.
Ora si aggiunge un comma dicendo che non vi è responsabilità nei casi di legittima difesa (art. 5 C.P.); è una stupidaggine perché l’art. 52 è stato già scritto proprio per stabilire che se vi è legittima difesa non vi è illecito!
Nel secondo comma si stabilisce invece che in caso di eccesso colposo il danno sarà equamente valutato dal giudice; soluzione formalmente corretta ma che lascia un po’ troppo margine d’azione ai pro-rapinatori.

Articolo 8(Disposizioni in materia di spese di giustizia)
1. Dopo l’articolo 115 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:
«Art. 115-bis (L)
(Liquidazione dell’onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa)
1. L’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all’articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell’albo degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello dell’autorità giudiziaria procedente, in deroga all’articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.
2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata».

COMMENTO:
Norma complicata per dire una cosa semplice: se chi si è difeso viene indagato o processato e poi riconosciuto innocente, lo stato gli rimborserà le spese di avvocato e del processo. Ottima regola che nel resto d’Europa vale per TUTTI coloro che sono ingiustamente accusato e indagati da PM incapaci (fanno eccezione a questa regola Francia, Germania e Italia). La norma sarà forse utile perché nel momento in cui un indagato per altri reati e innocente solleverà la questione delle spese legali, la Corte Costituzionale dovrà riconoscere che spettano a tutti a non solo a chi ha si è difeso da una aggressione !

Articolo 9(Modifica all’articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale)
1. Al comma 1 dell’articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente: “a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale;”

COMMENTO
La norma stabilisce che i processi per chi ha ucciso o ferito in episodi in cui si invoca la legittima difesa vanno trattati con priorità.
Non molto chiaro lo scopo perché è giusto far assolvere rapidamente chi è innocente, ma non rientra nello spirito della legge di far condannare rapidamente chi ha sbagliato a difendersi! Però non cambia nulla perché in Italia non si riesce a fare rapidamente neppure i processi per direttissima!

(14 marzo 2019)

Fonte:earmi.it
 

Allegati

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Molto bello, a prima vista. Ma quando poi all'atto pratico chi si difende gioca alla roulette russa con un metaforico revolver a 10 colpi, con nelle metaforiche camere di scoppio del tamburo forse 2 magistrati imparziali e giusti e 8 toghe rosse, e un PM che vuole sbatterti in galera a tutti i costi, un sistema giudiziario che ti presume colpevole a meno che tu non riesca a dimostrarti innocente, investigatori incompetenti (li abbiamo visti all'opera nel processo contro Amanda Knox), e, come hai detto tu, tempi lunghissimi (e spese a carico dell'imputato--non so come funzionino le cose da voi se uno e' poi assolto; gli rimborsano le spese legali?), ecc. io starei molto attento prima di premere il grilletto. Poi la cagata pazzesca e' che la legittima difesa la devi lasciare, insieme all'arma, appesa all'attaccapanni di casa prima di uscire. Anzi, l'arma la devi pure mettere in cassaforte, cosi' se tua figlia viene attaccata in casa da uno stupratore magrebino, Rom, o italiano, non potra' difendersi se non con le unghie...
Meglio di com'era prima, certamente. Ma soltanto un piccolo, claudicante passo in avanti che potrebbe rivelarsi inutile perche' in Italia la certezza del diritto e' che non c'e' certezza. E non solo in Italia--ma in Italia tali aberrazioni hanno raggiunto livelli incredibili: poliziotti arrestati per aver fatto il proprio dovere, immigranti clandestini rimessi in liberta' dopo qualche grave delitto perche' commettere tali delitti e' parte della loro cultura (o qualche altra scusa demenziale), una manciata di centesimi alle vittime di un tagliagola e centinaia di migliaia di Euro a ladri che hanno riportato qualche escoriazione durante la cattura, Rom arrestati e rilasciati in meno di un'ora, stupri non considerati stupri perche' la vittima e' brutta e mascolina, e cosi' via. Altro che alla frutta, al caffe'... No, ma che dico, all'ammazzacaffe', il sambuchino con la mosca...
 
Pensavo che finalmente si era capito cosa si intende per legittima difesa, ma sembra che mi sbagliavo. In sostanza, chi si difende da un attacco ingiusto e violento è sempre perseguibile, fino a prova contraria e questa prova la deve fornire il malcapitato, a sue spese. Invece di fornirla la Polizia giudiziaria che indaga.

Cioè; tu Stato, che mi dovresti proteggere e difendere, non lo fai, anzi incrementi tali reati, mandando fuori chi li ha commessi, poco dopo essere stati catturati o magari gli dai una pena lieve, che con alternative alla detenzione, magari non vedrà neanche la porta del carcere, facendo si che ritorni a delinquere e poi, quando succede un fatto delittuoso dove io mi devo necessariamente difendere..... mi punti il dito contro! Come se la colpa di tutto ciò fosse la mia. Ma stiamo scherzando?
Ci vorrebbe veramente un avvocato che i gabasisi se li deve portare con una carriola, che impiantasse causa allo Stato per mancato adempimento della Costituzione, chiedendo danni annessi e connessi, quando succedono reati del genere.
Anche nella piena e riconosciuta legittima difesa, alla fine del processo con assoluzione, si dovrebbe far causa allo Stato per i risarcimenti spettanti, perchè è risaputo che quando si spara ad un essere umano, scattano nella psicosi di chi ha dovuto difendersi, delle sensazioni deleterie che durano per tutta la vita, in quanto si è dovuti agire personalmente, ad un fatto che non doveva accadere, ma che è accaduto per imperizia, negligenza, noncuranza, ingerenza e altro, da parte dello Stato, che per costituzione, mi doveva tutelare e non lo ha fatto.
Facendo così in modo di pagare le proprie colpe ad altrui.

Ci vuol tanto per capire la situazione? O le situazioni? Una delle tante..... la classica; un uomo, o più di uno, entra in casa mia, di notte o di giorno, (non importa l'orario), magari forzando una porta o una finestra, (e già c'è violenza) con chiare intenzioni malefiche, qualunque esse siano. Mi alzo dal letto di scatto, intuisco cosa sta succedendo,.... mi armo.....mi avvio verso la fonte del rumore..... lo sorprendo.... gli punto l'arma e gli dico 1) vattene o ti sparo, 2) stenditi faccia a terra e non ti muovere o ti sparo, (per poter chiamare le forze dell'ordine e farlo arrestare).
Altro caso, una volta sorpreso, l'energumeno mi viene velocemente contro.....o armato o disarmato....gli sparo e buona notte. In tutti questi casi, si deve solo appurare se sto dicendo la verità o meno e questo lo deve stabilire chi indaga. Punto! Finito!
 
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

...e questa dove la mettiamo tra le tante ambiguità?
Mi devo accertare delle intenzioni del malvivente per commisurare la mia reazione? Devo vedere se la pistola che impugna o che ha alla cinta è vera o finta e di conseguenza limitarmi a consigliarli di andar via o andare per le vie di fatto magari sparandogli?

Ahi, ahi Salvini, quanto fumo e poco arrosto.
 
Io penso ,come gia' scritto, che a parte(forse!?!) il discorso risarcimento al bandito o familiari se si e' riconosciuti non imputabili a fine processo.... per il resto non cambia un ca@@o : chi spara s'e' fatto i ca@@i propri per spese legali e valutazioni da parte del giudice...che l'esperienza m'insegna non sempre e' super partes.....anzi heuuu.gif]!

Saluti.
 
Anche questa penso che alla fine sara" poco piu" di quello che abbiamo ora (se non lo stesso) …….reddito di cittadinzanza si e" rivelato una bufala……….vi dico (e non solo il solo) andate a casa che non siete proprio capaci.
 
Beh insomma secondo me qualche passo avanti si è fatto. Teniamo presente che si sta parlando di 2, massimo 3 casi all’ anno.
Spero vivamente che nessuno di noi debba avere la necessità di alzare un arma contro qualcuno, ma nel caso mi sento più tutelato ora che con la vecchia legge.
Non vorrei proprio arrivare a casi estremi, dove chiunque entra nel mio giardino possa uscirne con i piedi avanti.
Nel caso in cui si minacci la mia vita, quella dei miei familiari o nel caso di rapina (armata o no), posso usare un arma e affrontare il processo sereno. Non ditemi che volete sparare a chiunque vi mandi a quel paese per una lite in macchina, o che erroneamente oltrepassa la soglia del mio cancello per chiedere informazioni dai.
Non ci vuole molto per avere un porto d’armi, e non oso pensare di rilasciare la licenza di omicidio a chicchessia.
Sono stato in Brasile per capodanno, e ho dovuto nascondermi sotto una macchina per evitare una sparatoria nel pieno centro di Rio, mi è stato detto che queste cose sono all’ordine del giorno, così come in molte città degli Stati Uniti.
Le armi date in mani sbagliate sono davvero l’ultima spiaggia della civiltà.
Qualcuno entra in casa mia? Ho diritto di difesa, ma anche di subire un processo che attesti la mia legittima difesa. Non voglio il processo ?.....
 
Il punto sono le ultime due righe che hai scritto "subire un processo penale" !!! Lo sai quanto ti costa un processo penale? Quanto dura oggi un processo penale? Quello che ha affermato Salvini non tanto tempo fa in un"intervista pubblica e" che la legge sulla difesa personale serviva anche a questo evitare processi onerosi a carico del malcapitato che si trovava in casa propria delinquenti, costretto a difendersi e che ne aveva diritto. Ora mi sembra che si sia rimangiato qualcosa anche lui.
 
Meglio un brutto processo che un buon funerale

Meglio essere giudicato da dodici che portato da sei.

Pero' questi sono proverbi U.S. In Italia se spari a un Rom o un romeno che ti entra in casa e lo fai fuori, forse ce la fai al processo, ma poi uno zio o fratello del fu PDM la pelle te la fara' quando neanche te l'aspetti.
 
Purtroppo nel nostro statuto di costituzione è fatto d'obbligo aprire un fascicolo contro un delitto o reato che sia, anche se questo omicidio anche consumato per legittima difesa o non, va appurato il tutto... Poi se pensate che potevate sparare a chiunque scavalchi il vostro giardino.... Bhe allora non vi riempite la bocca con la democrazia forse sarebbe meglio una dittatura, aimè purtroppo non esiste più .
 
Quindi se qualcuno ti entra in giardino, gli spari e trovi giusto che non si venga ad indagare ? Dai cerchiamo di capire che nel momento in cui io ferisco o peggio uccido qualcuno mi si venga chiesto almeno di rendere conto. Il processo costa, ma la nuova legge ha stabilito che io venga risarcito anche delle spese legali, naturalmente se innocente. Ti porto un esempio della mia città, un imprenditore stanco dei furti è riuscito a bloccare il ladro, ma invece di chiamare le fdo l'ha fatto inginocchiare, e dopo averlo pestato per bene gli ha sparato nel petto. Questa è legittima difesa ? Io ovviamente sono con l'imprenditore stanco. Ma non troviamo eccessive le esecuzioni ?
 
Premessa: sono a favore della legittima difesa ancora più accentuata di come l'ha concepita Salvini. Prima dello sparo però occorre il coraggio di farlo. Tanti che la inneggiano, con molta probabilità, anche in caso di bisogno estremo, rinunciano. Vedi intanto il pensiero corre al parente che può vendicare il morto. Non c'è storia Giovà; quando occorre lo devi fare senza pensare alle conseguenze altrimenti….saresti uno schiavo non solo della paura ma della sofferenza maggiore: la coscienza. Pochi gli uomini molti i quaquaraquà.
setterman1
 
Ovviamente da noi c'e' poco da preoccuparsi di conseguenze legali se la difesa e' veramente legittima. Qui in Alabama (e in tanti altri stati) abbiamo sia la "dottrina del castello," che lo "stand your ground." Se ti entra uno dentro casa scassando porta o finestra quando sei a casa, il tuo castello, e' ovvio che ha cattive intenzioni, e non c'e' bisogno che abbia un'arma propria o impropria per sparargli. Se temi per la tua vita o incolumita', e' ragione sufficiente per la legittima difesa con mezzi letali. Se sei fuori casa e uno sconosciuto ti aggredisce o sta per aggredirti non devi ritirarti, o scappare, ma puoi difenderti con un mezzo letale se temi per la tua vita o incolumita' fisica. Naturalmente se un bambino di dieci anni ti da' un calcio a uno stinco e gli spari ti inguai. Un bambino di certo non puo' ucciderti o menomarti, e basterebbe un ceffone per farlo desistere. Ma se il bambino ha in mano un coltello o un martello allora e' un altro discorso. Poi se si tratta di un adolescente muscoloso, una donna o una persona anziana di certo non puo' difendersi a mani nude, e quello ti potrebbe menomare o uccidere a mani nude. E quindi non si ha scelta: se si teme per la propria vita o incolumita', si spara. Punto e basta. E non per ferire, ma per fermare. Il coraggio di farlo di certo non lo avrebbero tutti. Ma ci sono corsi che uno puo' fare per abituarsi all'idea, simili a quelli ai quali partecipano i poliziotti. Io so che potrei sparare per difendermi. L'avrei potuto fare anche prima di fare tali corsi, ma e' bene abituarsi a diversi scenari e addestrarsi a usare l'arma in maniera automatica, istintiva, quando non si puo' fare altrimenti. Per quanto riguarda il parente vendicativo, non ci penso nemmeno. Come ho scritto prima, qui non appendi la pistola e il diritto di difenderti all'attaccapanni prima di uscire di casa. Quindi se il parente **** mi fa un'imboscata, anche lui rischia di grosso. Quindi ribadisco che se il momento della verita' dovesse venire (spero mai) di certo non penserei alle possibili conseguenze ma soltanto ad impugnare bene l'arma togliendo la sicura con un gesto istintivo, a guardare il mirino (o il punto rosso del laser che ho attaccato alla pistola e metterlo (mirino o laser) sul centro di massa dell'attaccante. Se vedere l'occhio nero della pistola o il puntino di luce che gli ballonzola sul petto non lo fa desistere, un paio di pallottole dovrebbero convincerlo... Ma da voi sarebbe impossibile, con quella pallida imitazione di "legittima difesa" che avete ottenuto, non pensare alle conseguenze, e io stesso ci penserei tre o quattro volte prima di sparare. E probabilmente finirei accoltellato o impiombato prima di decidere, o in galera se decido troppo presto.
 
Purtroppo nel nostro statuto di costituzione è fatto d'obbligo aprire un fascicolo contro un delitto o reato che sia, anche se questo omicidio anche consumato per legittima difesa o non, va appurato il tutto... Poi se pensate che potevate sparare a chiunque scavalchi il vostro giardino.... Bhe allora non vi riempite la bocca con la democrazia forse sarebbe meglio una dittatura, aimè purtroppo non esiste più .

Anche da noi se uno ti entra in giardino non gli puoi sparare perche' non costituisce ancora una minaccia alla tua incolumita' o vita. Ma il momento che comincia ad entrare attraverso una finestra o porta sfondata o aperta con un grimaldello o chiave finta, allora e' legittimo impiombarlo, anche prima che sia entrato del tutto.
 
Purtroppo nel nostro statuto di costituzione è fatto d'obbligo aprire un fascicolo contro un delitto o reato che sia, anche se questo omicidio anche consumato per legittima difesa o non, va appurato il tutto... Poi se pensate che potevate sparare a chiunque scavalchi il vostro giardino.... Bhe allora non vi riempite la bocca con la democrazia forse sarebbe meglio una dittatura, aimè purtroppo non esiste più .

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Non travisiamo quello che ho scritto, ho scritto che mi sfonda/apre la porta o la finestra e mi entra in casa di soppiatto. Il processo in questi casi, dovrebbe essere evitato dalle indagini della PG, anche se si apre un fascicolo, dopo le dimostranze della PG dovrebbe essere archiviato. Nel senso che chi ha agito per legittima difesa, non deve essere imputato. Nel senso che se succede ciò, è stato un fallimento dello Stato, non certo mio!

P.S. Per quale motivo credi che, se ce ne sono le necessità, ti rilasciano il P.D. per difesa personale? O il nulla osta a detenere un arma in casa?
 
E' scontato che ci deve sempre essere un accertamento da parte dell'autorita'.......c'era pure nel Far West.....nessuno vuole il diritto d'ammazzare impunemente sulla sua proprieta' : solo poter difendersi senza dover andar sotto processo anche solo per aver esploso un colpo in aria [42]! Saluti.
 
Non travisiamo….lascia stare il giardino, stiamo parlando di ladri che ti entrano in casa e di notte quando magari sei rincoglionito di sonno e in piena emozione e paura non puoi agire come dicono i legiferanti attuali e passati. Io reagisco a modo mio in quanto non siamo tutti uguali, posso essere indagato si, ma non processato, punto. Sei tu l"invasore io stavo in casa mia a dormire con la mia famiglia. Ci vuole tanto?
 
Mah...., se è quella la nuova legge sulla legittima difesa...., io non mi sento maggiormente tutelato rispetto a prima, mi è bastato leggere i commenti. Questo succede quando una norma è ispirata più dalla promessa elettorale che dalla legislazione, scritta di “pancia” piuttosto che con la “testa”, e mi preoccupa molto l’effetto che potrà avere sulle persone che usano poco la testa ma ragionano con la pancia nelle situazioni che la legge vorrebbe regolamentare.
Noi tutti che scriviamo qui abbiamo un feeling con le armi che abbiamo stabilito e consolidato nel tempo, sappiamo come dove e quando vanno usate , maneggiate, conservate, e ne abbiamo un SACRO RISPETTO; per noi l’arma è sempre carica anche quando non lo è, abbiamo una consuetudine nell’uso durante l’anno, e via discorrendo. Siete convinti che gli altri spinti all’acquisto di un’arma per difendersi , grazie alla nuova normativa, sarebbero in grado di stabilire un giusto rapporto con l’arma che, nella migliore delle ipotesi, dopo averla provata al poligono verrebbe riposta in un cassetto? Ragazzi, di imbecilli in giro senza armi ce ne sono già abbastanza, non è il caso di armarli , mi conforta che questa legge non intacchi la “concessione”, quella rimane sempre a “discrezione” del Questore o Prefetto e, per quanto anche io abbia contestato e subito personalmente il potere dei funzionari, oggi ne sono contento.
A chi usa con leggerezza il termine” dittatura” , addirittura rimpiangendola , vorrei augurargli di non doverla mai sperimentare di persona, capisco che ormai il significato delle parole si sia perso ma un po’ di buon senso sarebbe auspicabile. Il primo interesse di un sistema dittatoriale è il CONTROLLO, di tutto e tutti, non la libertà dei cittadini, e non mi dispiace affatto deludere tutti i nostalgici del “regime” raccontando loro non una “storytelling “ ma la verità : il comma della legge TULPS che consente alle autorità su menzionate di agire a propria discrezione è stato voluto dal regime fascista, e si capisce il perché.[2]
 
Purtroppo con i corsi combat training o come si chiamino non acquisisci quella determinazione nel reagire ad una aggressione armata che occorre avere per neutralizzarla. O unisci all'addestramento militare l'esperienza sul campo maturata in contesti di guerra o la reazione è dovuta alla disperazione come dimostrano i fatti avvenuti più o meno recentemente. Poi c'è chi è nato criminale ma questo è un altro discorso che non ha nulla a che vedere con la difesa.
setterman1
 
Martino, metti in conto che la legittima difesa, non riguarda esclusivamente l'uso delle armi da sparo, non parliamo "solo" di queste. La legittima difesa si può perpetrare anche con altro, con tutto quello che ti capita per le mani, anche con un portacenere di cristallo, scagliato con violenza, che provocherebbe il ferimento o la **** dell'intruso. Il fatto è che chi commette tale gesto, no, non dovrebbe, ma non deve essere perseguito. Questo secondo me, lo dovrebbe stabilire la PG che indaga, passando tutto al PM che deve non dar atto a procedere. La questione, non deve arrivare neanche al GIP, figuriamocci al processo!
 
Le indagini di PG si chiamano indagini preliminari, ovvero aperte da un Pm ma se tutto nella norma il GIP archivia è niente processo . .. La procedura è questa ed è obbligatoria a meno che non si vuole cambiare tutto il sistema giudiziario..

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Luigi, so bene come vanno queste cose. Il primo intervento su fatti del genere viene effettuato da agenti in servizio in quel momento, mandati dalla sala operativa, la quale ha ricevuto la chiamata, (sempre se c'è stata, ma poniamo di si). La stessa, avvisa gli ufficiali di PG operanti per ufficio. Questi ultimi, (se c'è stato il morto), avvisano il PM, che si recherà sul posto per i primi rilievi ed assumere la direzione delle indagini, investendo di ciò la PG, che chiamerà la scientifica per i rilevi ed esami di rito. La relazione, verrà posta alla conoscenza di chi di dovere, (Procura della Repubblica). Qui si dovrebbe fermare tutto, dando il non luogo a procedere, per effettiva legittima difesa, se c'è stata, altrimenti si inquisisce per omicidio e si passa tutto al GIP. Ma non so, se in un caso come da me espresso ad esempio sopra, in quale categoria si possa inquadrare l'omicidio; colposo? Io non ho nessuna colpa se qualcuno mi entra arbitrariamente dentro casa; Preterintenzionale? Ma quando mai! La mia azione è stata intenzionale, per fermare un pericolo imminente di vita, per me e i presenti in quel momento in casa mia; premeditato? E' sicuro che non c'è premeditazione, se mai c'è la premeditazione e il diritto a difendermi; Volontario? Forse, ma forse non c'era la volontà di uccidere è successo dietro l'azione dell'aggressore.
Quindi ditemi che cosa ho commesso! Reato a forma libera? Non credo, (il reato lo ha commesso chi è entrato in casa mia), il reato è un atto vietato dalla forma giuridica di ogni Stato, quindi io stando a casa mia per fatti miei e per stato di necessità (qui entriamo in un altro mondo), ho dovuto agire in quel modo, rispondendo altresì ad un reato che si stava perpetrando nei miei confronti, che poteva avere dei risfolti letali per la mia e altrui incolumità.
L'ho commesso con dolo? Ma certo che lo commesso con dolo! C'è la necessità di fermare in qualsiasi modo, (altro che "sempre che la difesa sia paragonabile all'offesa!), l'energumeno, prima che possa nuocermi o nuocere ai miei cari. Quindi si tratta di dolo senza colpa.

Per quanto su detto, perchè devo subire un processo? Una volta accertati i fatti? Tu mi dirai, i fatti si accertano nel processo. Bene, fatelo al delinquente il processo, non a me! Non mi inquisite, inquisite lui! Lo Stato deve stare dalla mia parte, in questo caso, la Procura deve essere mia alleata, in fin dei conti, sono io la parte lesa! Sono io che cerco giustizia!

Alla fine hanno partorito un altra......cazzata.
 

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  • Marco @ Marco:
    (AI prompt) Quali sono le 5 migliori polveri da caccia per ricaricare cartucce cal 12?
    Cita
  • Diana (A.I) @ Diana (A.I):
    @Marco, Ecco una selezione delle **5 migliori polveri da caccia** per ricaricare cartucce **calibro 12**, basata su prestazioni, versatilità e affidabilità:

    ### 1. **Vihtavuori N340**
    - **Caratteristiche**: Polvere a combustione progressiva, ottima per caricamenti medio-leggeri.
    - **Vantaggi**: Pulita, stabile e adatta a diverse grammature di pallini.
    - **Utilizzo**: Ideale per cartucce sportive (trap, skeet) e caccia a media distanza.

    ### 2. **Alliant Steel**
    - **Caratteristiche**: Polvere a doppia base, sviluppata per alte pressioni e prestazioni potenti.
    - **Vantaggi**: Eccellente per cartucce con pallini in acciaio (caccia acquatica) o carichi pesanti.
    - **Nota**: Richiede attenzione ai dosaggi per evitare sovrapressioni.

    ### 3. **Hodgdon Longshot**
    - **Caratteristiche**: Polvere versatile per caricamenti medio-alti.
    - **Vantaggi**: Ottima resa balistica, adatta a pallettoni e slug.
    - **Consiglio**: Usata spesso per caccia al cinghiale o selvaggina grossa.

    ### 4. **Winchester 572**
    - **Caratteristiche**: Polvere a combustione rapida, adatta a caricamenti leggeri e medi.
    - **Vantaggi**: Pulizia eccellente e performance costanti, perfetta per cartucce ricreative.

    ### 5. **Reload Swiss RS 50**
    - **Caratteristiche**: Polvere svizzera di alta qualità, a combustione progressiva.
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    ### **Note Importanti**:
    - **Sicurezza**: Seguire sempre i manuali di ricarica (es. Lyman, Hodgdon) e rispettare i dosaggi.
    - **Leggi**: Verificare la compatibilità con le normative locali (es. polveri per pallini in acciaio in zone umide).
    - **Prove**: Testare piccoli lotti prima di ricaricare in grandi quantità.

    Se cerchi una polvere per uno scopo specifico (es. caccia acquatica, tiro sportivo), posso suggerirti opzioni più mirate!
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      Diana (A.I) @ Diana (A.I): @Marco, Ecco una selezione delle **5 migliori polveri da caccia** per ricaricare cartucce...
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