deroga uso richiami vivi (1 utente sta leggendo)

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MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 30 dicembre 2010

Proroga e modifica all'ordinanza 5 agosto 2010 recante: «Deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi caradriformi nell'attivita' venatoria ai sensi dell'articolo 2-ter, paragrafo 1, lettera d, della decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 e successive modifiche».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954;
Vista la legge n. 833 del,3 dicembre 1978;
Visto l'art. 117, del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998,
e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 9 del 25 gennaio 2010, recante:
"Attuazione della direttiva n. 2005/94/CE relativa a misure
comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la
direttiva n. 92/40/CEE";
Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2008 recante:
"Organizzazione e funzionamento del Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali e dell'Unita' centrale di
crisi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.I52 del 1° luglio 2008;
Vista l'ordinanza 21 dicembre 2007 del Ministro della salute di
proroga dei termini previsti dall'ordinanza 26 agosto 2005 e
successive modifiche ed integrazioni pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 26 febbraio 2008;
Vista la decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE del 19
ottobre del 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre
il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta
patogenicita' provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1,
dai volatili che vivono allo stato selvatico, al pollame e ad altri
volatili in cattivita' e che prevede un sistema di individaszione
precoce nelle zone particolarmente a rischio, come modificata dalla
decisione della Commissione europea n. 2006/574/CE del 18 agosto
2006;
Visto in particolare l'art. 2-ter, della decisione della
Commissione europea n. 2005/734/CE del 19 ottobre del 2005, che
concede all'Autorita' competente la facolta' di autorizzare l'uso
degli animali da richiamo nella caccia agli uccelli, in deroga a
quanto previsto all'art. 2-bis, paragrafo 1, della stessa decisione;
Vista l'ordinanza 5 agosto 2010 recante deroga, fino al 31 dicembre
2010, al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti
agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attivita' venatoria
ai sensi dell'art. 2 ter, paragrafo 1, lettera d, della decisione
della Commissione europea n. 2005/734/CE del 19 ottobre 2005, come
modificata dalla decisione della Commissione europea n. 2006/574/CE
del 18 agosto 2006;
Visti i commi 2; 3 e 4 dell'art. 2, della decisione della
Commissione europea n. 2010/734/CE del 30 novembre 2010 che hanno
ulteriormente modificato la decisione n. 2005/734/CE del 19 ottobre
2005 e successive modifiche, nella definizione dell'uso degli uccelli
da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e dei
caradriformi ed hanno prorogato il termine di applicazione fino al 30
giugno 2012;
Ritenuta l'opportunita' di avvalersi della facolta' concessa dalla
Commissione europea, sulla base delle recenti esperienze e dell'esito
favorevole di una valutazione del rischio operata caso per caso, di
prevedere ulteriori deroghe al divieto di impiego degli uccelli da
richiamo, subordinatamente alla adozione di adeguate misure di
biosicurezza, ai sensi dell'art. 2-ter della decisione della
Commissione europea n. 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 e successive
modifiche;
Considerata la necessita' di prevedere specifiche condizioni ai
fini della concessione della deroga al divieto di utilizzo di uccelli
da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi
nell'attivita' venatoria;
Visto il parere tecnico del 9 giugno 2010 emesso ai sensi dell'art.
1, comma 2, del decreto legislativo n. 9 del 25 gennaio 2010 dal
Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali,
Direzione Strategica;
Tenuto conto della favorevole situazione epidemiologica attualmente
presente sul territorio nazionale;

Ordina:

Art. 1

1. Il comma 1, dell'art. 1, dell'ordinanza 5 agosto 2010 richiamata
in premessa e' sostituito dal seguente:
«1. In attuazione a quanto disposto dall'art. 2, commi 2, 3 e 4
della decisione della Commissione europea n. 2010/734/CE di modifica
dell'art. 2-bis, paragrafo 1, lettera d, dell'art. 2-ter, paragrafo
1, lettera d e dell'art. 4, della decisione della Commissione europea
2005/734/CE e successive modifiche, su tutto il territorio nazionale
e' concessa la deroga al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo
appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi fino al 30
giugno 2012, nel rispetto delle condizioni fissate dal protocollo
operativo di cui all'allegato A alla presente ordinanza e salvo
quanto diversamente stabilito da successive disposizioni comunitarie
immediatamente applicabili.».


Art. 2

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente ordinanza e' inviata alla Corte dei Conti per la
registrazione.
Roma, 30 dicembre 2010

Il Ministro: Fazio
 
Re: deroga uso richiami vivi

Salve. Qualcuno mi sa dire se i richiami vivi (anatre) sono consentiti in Campania ed a quali condizioni?
L'anno scorso ho chiesto all'ATC di Salerno ma mi hanno dato una risposta negativa molto vaga e non motivata.
Grazie
 
Re: deroga uso richiami vivi

renamor ha scritto:
Salve. Qualcuno mi sa dire se i richiami vivi (anatre) sono consentiti in Campania ed a quali condizioni?
L'anno scorso ho chiesto all'ATC di Salerno ma mi hanno dato una risposta negativa molto vaga e non motivata.
Grazie


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  • rox67 @ rox67:
    Salve a tutti,è un bel pò che non scrivo su mygra,potrei sapere da voi che spesa ci vorrebbe per rifare le chiusure ad un beretta 682?
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  • rox67 @ rox67:
    Perché ne ho trovato uno ad un prezzo buono con due calci,però la chiave di apertura è spostata tutta a sinistra.
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  • Marco @ Marco:
    (AI prompt) potrei sapere che spesa ci vorrebbe per rifare le chiusure ad un fucile
    beretta 682?
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  • Diana (A.I) @ Diana (A.I):
    @Marco, Il costo per rifare le chiusure (o *rialesare le canne*) di un fucile Beretta 682 può variare in base a diversi fattori, tra cui:

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    ### **Preventivo indicativo:**
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      Diana (A.I) @ Diana (A.I): @Marco, Il costo per rifare le chiusure (o *rialesare le canne*) di un fucile Beretta 682 può...
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