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RICHIAMI VIVI NELLE FIERE
In riferimento al parere espresso in data 10/11/2010 dal Servizio legale della Regione Emilia Romagna secondo il quale l’uso dei richiami vivi nelle fiere è vietato, tale assunto – a nostro avviso – è privo di alcuna base giuridica. E’ difficile seguire il ragionamento sviluppato nel corso del parere medesimo. Innanzitutto, non si trova alcuna contrarietà nelle disposizioni della legge 157 all’uso in questione. Nessuna delle norme evocate, infatti, sanziona quell’uso come illecito.
Converrebbe, a questo fine, rileggere attentamente le norme le quali se – così si può dire – disciplinano la cattura e poi l’uso degli uccelli da richiamo. Proprio l’art. 21 stabilisce i divieti di detenzione, acquisto e vendita di esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei soggetti utilizzati come richiami vivi nella caccia da appostamento, mentre la norma sanzionatoria (amministrativa) dell’art. 31 della legge 157/92 non offre alcuna copertura alla tesi in questione. Tant’è che il parere regionale preferisce invocare il comma 3 dell’art.61 della legge regionale 8/94; ma la forzatura è manifesta perché, trattandosi di norma sanzionatoria innominata (così è chiamata nel parere), pur nella sua genericità ed estensione (ma la fattispecie sanzionatoria, per il principio di legalità dell’art.1 della legge 689/81, deve essere predeterminata), non può applicarsi a una fattispecie neppure lontanamente riconducibile all’uso dei richiami per il canto nelle fiere.
Se consideriamo tale uso in termini concreti (lontani da astrattezze logico-giuridiche), cioè per quel che è – e continua ad essere secondo una secolare tradizione – allora è agevole rilevare che il canto è una manifestazione propria delle specie canore di cui il titolare (delle specie) può fare legittimo uso, secondo esperienza e tradizione.
La legge non vieta alcuna di queste manifestazioni. Non c’è traccia nei lavori preparatori della legge 157/92 che possa giustificare una lettura così dilatata sull’uso degli uccelli da richiamo. La preoccupazione del legislatore è altra: limitare le catture degli uccelli da richiamo e la detenzione individuale, tenere sotto controllo le modalità della detenzione, ma non certo impedire che il proprietario si porti i “fringuelli in fiera” per la sfida di canto.
L’uso ammesso nella caccia da appostamento esclude usi venatori impropri, ma non riguarda altri usi, a condizione che non siano finalizzati alla cattura di (altri) uccelli. L’uccello canoro canta – e come canta! – nei luoghi dove è custodito, soprattutto alla percezione di ogni passaggio migratorio dei suoi simili. E può dunque cantare in fiera.
A tal proposito, la Regione Emilia Romagna è sempre stata vicina alla caccia popolare e alle sue manifestazioni collaterali, quali fiere e mercati, le cui origini si perdono nella notte dei tempi e speriamo che non vorrà venire meno alla sua consuetudine con un parere che mal si concilia con le disposizioni di legge.
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