Re: AFV per caccia ai tordi a CANINO ( VITERBO )
EMY 74 ha scritto:
rom1964 ha scritto:
Siamo andati tutti un pò fuori del seminato di questo post. Si è partiti da una richiesta di informazioni su una specifica AFV dove si pratica illegalmente la caccia alla migratoria e si è arrivati ad un'assurda diatriba sugli appostamenti fissi, che sono tutt'altra cosa, peraltro ammessa dalla legge e tradizionalmente praticata in tante regioni.
Ha ragione Scotti (Tino), le divisione tra i cacciatori le ha create la 157/92 con tutte le sue trovate: a cominciare dagli ATC e dalla scelta dell'opzione di caccia vagante o da appostamento. Tali innovazioni hanno portato ognuno di noi a fare delle scelte, a volte dolorose, il più delle volte definitive.
La maggior parte si è addirittura ritirata, sentendosi oltremodo presa in giro e privata della libertà del passato. Il ricmbio dei giovani non c'è stato perchè le prospettive non c'erano.
E ora si pretende di accettare tutto questo andando nella direzione di una caccia gestita da privati su aziende diffuse su tutto il territorio con ingresso a pagamento, dove i posti migliori sono presi non dai più bravi, dai più tenaci, dai più esperti, ma dai più facoltosi.
Conoscendo gli Italiani, si arriverà al punto che il Berrusconi cacciatore si riserverà per lui e i suoi amici mezza puglia, alla faccia dei c.... come noi.
Bisogna ad ogni costo non alimentare questo trend e battersi per la caccia libera nel territorio libero!
Scusa rom 1964 io posso capire che non ti stia bene la caccia nelle AFV, ma spiegami perchè è illegale (riferimenti mormativi certi se possibile) per favore così aiutiamo tutti a capire.
Per chiarezza riporto l'intero art. della Legge 157/92 inerente le AFV.
Articolo 16
Aziende faunistico-venatorie e aziende agrituristico-venatorie
1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:
a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;
b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.
2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:
a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88.
3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.
4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5.
- In primo luogo è vietato lo scopo di lucro (200.000,00 euro per un posto!?);
- In secondo luogo dove sono le prevalenti funzioni naturalistiche e faunistiche? Conosco
solo le tecniche di pastura!
- Se poi come al solito le Leggi vengono interpretate all'italiana tutto è possibile.
- Inoltre il Codice Civile fa rientrare la fauna nel patrimonio indisponibile dello Stato e perciò
di tutti, non di proprietà di singoli concessionari;
- Poi se le Regioni emanano Regolamenti e Leggi che contrastano la Legge Nazionale non è
una novità e basterebbe semplicemente avanzare dei ricorsi al TAR, cosa che in questo
caso non passa minimamente nella testa degli ambientalisti, che invece hanno visto
sempre di buon occhio il fatto di chiudere i cacciatori in recinti ben definiti.