Sicilia: Calendario venatorio regionale 2025-2026

CALENDARIO VENATORIO 2025/2026
ART. 1 – Luoghi di caccia
1.1 Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare l’attività venatoria nell’ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso a seguito di specifica richiesta presentata alla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio.
1.2 Il cacciatore residente in Sicilia, inoltre, può esercitare la caccia alle sole specie migratorie in un massimo di n. 4 AA.TT.CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione degli A.T.C. ME3 (Isole Eolie), PA3 (Ustica), TP3 (Isole Egadi), TP4 (Pantelleria) e AG3 (Isole Pelagie) previo regolare versamento di € 5,16 per ogni ATC.​
ART. 2 – Documenti
2.1 Il cacciatore per l’esercizio dell’attività venatoria deve essere munito di:
1. Libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia in corso di validità;
2. Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa relativa al libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia;
3. Attestazione del versamento dell'addizionale di € 5,16 ai sensi dell'art. 24 della legge 157/92;
4. Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 30 L.R. 1 settembre 1997 n.33);
5. Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 13 L.R. n. 7 del 2001) per ogni ambito territoriale di caccia in cui il cacciatore è stato eventualmente ammesso oltre a quello di residenza;
6. Attestazione del versamento per ogni ambito territoriale di caccia eventualmente prescelto per esercitare la caccia alla sola fauna migratoria;​
7. Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
8. Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi nonché polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall’art. 17, commi 7 e 8, della L.R. n. 33/97 e ss.mm. e ii., come aggiornati dal decreto 23/12/2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 13 del 18/1/2021; si rappresenta a tal riguardo che, ai sensi dell’art. 33 comma 1 della L.R. n. 1/2008, il pagamento del premio assicurativo deve essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato, oppure prepagato tramite banca, ufficio postale o rete telematica sui moduli predisposti dalle agenzie assicurative;
9. Tesserino venatorio rilasciato dalla Regione Siciliana per il tramite del Comune di residenza.
I versamenti relativi ai punti 2) e 3) possono essere effettuati in unico bollettino.

TESTO COMPLETO DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONE SICILIA IN ALLEGATO
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