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decreto ZPS RECEPITO DALLA REGIONE
ragazzi munitivi di cartuccie di acciaio SI SPARA CON QUESTE GIA DAL 21 DI SETTEMBRE
ED OCCHIO ALLE SPECIE NON CACCIABILI FINO AL 1 DI OTTOBRE
ULTIMO REGALO DEL NEO CACCIATORE ONOREVOLE GALAN E LA SIG. DONAZZAN
Decreto n. 255 del 11 settembre 2008
Oggetto: Stagione venatoria 2008/2009: limitazioni all’esercizio venatorio nelle Zone di Protezione Speciale del Veneto (art. 17, comma 1 della L.R. 50/1993).
IL PRESIDENTE
VISTA la deliberazione n.1468 del 06.06.2008 con la quale la Giunta regionale ha definito il calendario per l’esercizio venatorio nella regione Veneto per la stagione 2008/2009;
VISTA la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 con la quale è stato approvato il Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012, ed in particolare l’Allegato D concernente le misure di attenuazione previste dalla valutazione di incidenza, che sono state disposte al fine di rendere non significativi gli impatti del medesimo Piano faunistico venatorio regionale sulle specie ed habitat di siti Natura 2000 (SIC e ZPS) del Veneto, e l’Allegato E concernente l’approvazione delle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del DPR 357/1997;
VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, con il quale, ai sensi dell’art. 1, comma 1226 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), sono stati individuati criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);
VISTO in particolare l’art. 3 comma 1 del citato decreto ministeriale, che dispone che le misure di conservazione ovvero gli eventuali piani di gestione previsti dall’art. 4 del DPR 357/1997 e successive modificazioni sono adottati, ovvero adeguati, dalle Regioni e dalle Province Autonome con proprio atto entro tre mesi dall’entrata in vigore dello stesso Decreto ministeriale, sulla base degli indirizzi espressi nel decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” nonché dei criteri minimi uniformi definiti con lo stesso decreto 17 ottobre 2007 e articolati come segue:
- criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per tutte le tipologie di ZPS;
- criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per specifiche tipologie di ZPS;
VISTO altresì l’articolo 4 del più volte citato Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, che individua ed elenca tredici tipologie ambientali di riferimento, disponendo che le Regioni e le Province Autonome assegnano ciascuna ZPS ad una o più delle suddette tipologie ambientali, sulla base della descrizione e della caratterizzazione delle medesime contenute nell’allegato 1 al medesimo decreto ministeriale;
DATO ATTO che la Regione del Veneto ha impugnato il Decreto ministeriale 17 ottobre 2007 avanti al TAR del Lazio ai fini dell’annullamento del decreto medesimo, tenuto conto altresì che le misure di attenuazione previste dalla valutazione di incidenza che accompagna il Piano faunistico-venatorio regionale vigente, costituenti parte integrante del piano stesso quale allegato D alla L.R. 1/2007, garantiscono comunque una adeguata conservazione di habitat e specie presenti all’interno dei siti Natura 2000 del Veneto rendendo non significativi gli impatti dell’attività venatoria così come pianificata dalla Regione Veneto;
CONSIDERATE l’immediata precettività e l’immediata incidenza, sotto i profili del concreto svolgimento dell’attività venatoria, di alcuni dei criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione applicabili a tutte le tipologie di ZPS ovvero a specifiche tipologie di ZPS, avuto riguardo alle disposizioni concernenti l’attività venatoria (immediatezza che costituisce, tra l’altro, una delle argomentazioni svolte dall’Amministrazione regionale avanti al TAR Lazio ai fini dell’annullamento delle disposizioni ministeriali, posto che le stesse, lungi dall’individuare meri “criteri minimi” da declinarsi a livello regionale in base alle specifiche caratteristiche ornitologiche di ciascuna ZPS coerentemente all’approccio conservazionistico di cui alla Direttiva 79/409/CEE, dettano specifici e puntuali norme in un ambito gestionale di esclusiva competenza regionale ai sensi del Titolo V della Costituzione), con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 5, comma 1 lettere a), b), c), d), g), h), nonché alla disposizione di cui all’art. 6, comma 8, secondo capoverso;
CONSIDERATO altresì che detta immediata precettività e detta immediata incidenza, nelle more degli esiti del contenzioso più sopra richiamato, potrebbero essere assunte dai soggetti preposti alla vigilanza sull’attività venatoria ai fini della contestazione di comportamenti ritenuti non conformi all’ordinamento, con evidenti ricadute negative a carico dei cacciatori;
RITENUTO opportuno, a fini cautelativi e sempre nelle more degli esiti del contenzioso più volte richiamato, disporre l’immediata applicazione, nei termini di seguito evidenziati, dei divieti ed obblighi concernenti l’attività venatoria all’interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) del Veneto di cui all’art. 5, comma 1 e all’art. 6, comma 8 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, limitatamente alla stagione venatoria 2008/2009 ed in applicazione di quanto previsto al punto 11 del calendario per l’esercizio venatorio in Veneto per la stagione 2008/2009, approvato con DGR n. 1468 del 6 giugno 2008;
RITENUTO opportuno, a fini cautelativi, che la disposizione di cui all’art. 6, comma 8, secondo capoverso del Decreto ministeriale in questione, in assenza dell’assegnazione delle ZPS del Veneto a una o più delle tipologie ambientali individuate ai sensi dell’art. 4 del medesimo decreto, si applichi indistintamente in tutte le ZPS regionali;
RITENUTO di provvedere con successivo provvedimento alla definizione del vincolo limitativo concernente l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio di cui all’art. 5, comma 1 lettera a) del citato Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, stante il carattere di non immediata urgenza della disposizione;
RITENUTO, per tutto quanto premesso, di disporre che nel corso della stagione venatoria 2008/2009 in tutte le ZPS del territorio regionale veneto, così come individuate con DGR n. 4059 dell’11 dicembre 2007, siano vietati:
a) l’esercizio venatorio sino alla data del 20.09.2008, con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
b) l’esercizio venatorio in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva n.79/409/CEE, disciplinato in Veneto ai sensi della L.R. 13/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
c) l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
d) l’abbattimento di esemplari appartenenti alla specie Pernice bianca (Lagopus mutus);
e) lo svolgimento dell’attività di addestramento cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all’art. 10, comma 8 lettera e) della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
f) l’abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone (Anas acuta), marzaiola (Anas querquedula), mestolone (Anas clypeata), alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas strepera), fischione (Anas penelope), moriglione (Anas ferina), folaga (Fulica atra), gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), porciglione (Rallus aquaticus), beccaccino (Gallinago gallinago), beccaccia (Scolopax rusticola), frullino (Lymnocryptes minimus), pavoncella (Vanellus vanellus);
DATO ATTO che sono fatte salve le ulteriori limitazioni all’esercizio venatorio di cui al calendario venatorio 2008/2009, approvato con DGR n. 1468 del 06.06.2008, e di cui all’Allegato D alla L.R. 1/2007 già di fatto applicative dei vincoli di cui al Decreto ministeriale 17 ottobre 2007;
su conforme proposta dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca, che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
DECRETA
1) le premesse formano parte integrante del presente decreto;
2) a fini cautelativi, nelle more degli esiti del ricorso proposto dalla Regione del Veneto avanti al TAR Lazio per l’annullamento del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, è disposta, ai sensi dell’art. 17, comma 1 della L.R. 50/1993, l’immediata applicazione, nei termini di cui al successivo punto 3 e limitatamente alla stagione venatoria 2008/2009, dei divieti ed obblighi concernenti l’attività venatoria all’interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) del Veneto previsti all’art. 5, comma 1 e all’articolo 6 comma 8 del Decreto più sopra richiamato;
3) nel corso della stagione venatoria 2008/2009 in tutte le ZPS del territorio regionale veneto, individuate con DGR n. 4059 dell’11 dicembre 2007, sono vietati:
a) l’esercizio venatorio sino alla data del 20.09.2008, con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
b) l’esercizio venatorio in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva n.79/409/CEE, disciplinato in Veneto ai sensi della L.R. 13/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
c) l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
d) l’abbattimento di esemplari appartenenti alla specie Pernice bianca (Lagopus mutus);
e) lo svolgimento dell’attività di addestramento cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all’art. 10, comma 8 lettera e) della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
f) l’abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone (Anas acuta), marzaiola (Anas querquedula), mestolone (Anas clypeata), alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas strepera), fischione (Anas penelope), moriglione (Anas ferina), folaga (Fulica atra), gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), porciglione (Rallus aquaticus), beccaccino (Gallinago gallinago), beccaccia (Scolopax rusticola), frullino (Lymnocryptes minimus), pavoncella (Vanellus vanellus);
4) si da atto che alla definizione della limitazione concernente l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, di cui all’art. 5, comma 1 lettera a) del citato Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, si provvederà con successivo provvedimento;
5) sono fatte salve le ulteriori limitazioni all’esercizio venatorio di cui al calendario venatorio 2008/2009, approvato con DGR n. 1468 del 6.6.2008, e di cui all’Allegato D alla L.R. 1/2007 già di fatto applicative dei vincoli di cui al Decreto ministeriale 17 ottobre 2007;
6) si dà atto dell’immediata eseguibilità del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché sarà trasmesso, per quanto di competenza, alle Amministrazione provinciali del Veneto ed alle Associazioni venatorie regionali.
Venezia,
On. dott. Giancarlo Galan
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decreto ZPS RECEPITO DALLA REGIONE
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ED OCCHIO ALLE SPECIE NON CACCIABILI FINO AL 1 DI OTTOBRE
ULTIMO REGALO DEL NEO CACCIATORE ONOREVOLE GALAN E LA SIG. DONAZZAN
Decreto n. 255 del 11 settembre 2008
Oggetto: Stagione venatoria 2008/2009: limitazioni all’esercizio venatorio nelle Zone di Protezione Speciale del Veneto (art. 17, comma 1 della L.R. 50/1993).
IL PRESIDENTE
VISTA la deliberazione n.1468 del 06.06.2008 con la quale la Giunta regionale ha definito il calendario per l’esercizio venatorio nella regione Veneto per la stagione 2008/2009;
VISTA la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 con la quale è stato approvato il Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012, ed in particolare l’Allegato D concernente le misure di attenuazione previste dalla valutazione di incidenza, che sono state disposte al fine di rendere non significativi gli impatti del medesimo Piano faunistico venatorio regionale sulle specie ed habitat di siti Natura 2000 (SIC e ZPS) del Veneto, e l’Allegato E concernente l’approvazione delle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del DPR 357/1997;
VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, con il quale, ai sensi dell’art. 1, comma 1226 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), sono stati individuati criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);
VISTO in particolare l’art. 3 comma 1 del citato decreto ministeriale, che dispone che le misure di conservazione ovvero gli eventuali piani di gestione previsti dall’art. 4 del DPR 357/1997 e successive modificazioni sono adottati, ovvero adeguati, dalle Regioni e dalle Province Autonome con proprio atto entro tre mesi dall’entrata in vigore dello stesso Decreto ministeriale, sulla base degli indirizzi espressi nel decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” nonché dei criteri minimi uniformi definiti con lo stesso decreto 17 ottobre 2007 e articolati come segue:
- criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per tutte le tipologie di ZPS;
- criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per specifiche tipologie di ZPS;
VISTO altresì l’articolo 4 del più volte citato Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, che individua ed elenca tredici tipologie ambientali di riferimento, disponendo che le Regioni e le Province Autonome assegnano ciascuna ZPS ad una o più delle suddette tipologie ambientali, sulla base della descrizione e della caratterizzazione delle medesime contenute nell’allegato 1 al medesimo decreto ministeriale;
DATO ATTO che la Regione del Veneto ha impugnato il Decreto ministeriale 17 ottobre 2007 avanti al TAR del Lazio ai fini dell’annullamento del decreto medesimo, tenuto conto altresì che le misure di attenuazione previste dalla valutazione di incidenza che accompagna il Piano faunistico-venatorio regionale vigente, costituenti parte integrante del piano stesso quale allegato D alla L.R. 1/2007, garantiscono comunque una adeguata conservazione di habitat e specie presenti all’interno dei siti Natura 2000 del Veneto rendendo non significativi gli impatti dell’attività venatoria così come pianificata dalla Regione Veneto;
CONSIDERATE l’immediata precettività e l’immediata incidenza, sotto i profili del concreto svolgimento dell’attività venatoria, di alcuni dei criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione applicabili a tutte le tipologie di ZPS ovvero a specifiche tipologie di ZPS, avuto riguardo alle disposizioni concernenti l’attività venatoria (immediatezza che costituisce, tra l’altro, una delle argomentazioni svolte dall’Amministrazione regionale avanti al TAR Lazio ai fini dell’annullamento delle disposizioni ministeriali, posto che le stesse, lungi dall’individuare meri “criteri minimi” da declinarsi a livello regionale in base alle specifiche caratteristiche ornitologiche di ciascuna ZPS coerentemente all’approccio conservazionistico di cui alla Direttiva 79/409/CEE, dettano specifici e puntuali norme in un ambito gestionale di esclusiva competenza regionale ai sensi del Titolo V della Costituzione), con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 5, comma 1 lettere a), b), c), d), g), h), nonché alla disposizione di cui all’art. 6, comma 8, secondo capoverso;
CONSIDERATO altresì che detta immediata precettività e detta immediata incidenza, nelle more degli esiti del contenzioso più sopra richiamato, potrebbero essere assunte dai soggetti preposti alla vigilanza sull’attività venatoria ai fini della contestazione di comportamenti ritenuti non conformi all’ordinamento, con evidenti ricadute negative a carico dei cacciatori;
RITENUTO opportuno, a fini cautelativi e sempre nelle more degli esiti del contenzioso più volte richiamato, disporre l’immediata applicazione, nei termini di seguito evidenziati, dei divieti ed obblighi concernenti l’attività venatoria all’interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) del Veneto di cui all’art. 5, comma 1 e all’art. 6, comma 8 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, limitatamente alla stagione venatoria 2008/2009 ed in applicazione di quanto previsto al punto 11 del calendario per l’esercizio venatorio in Veneto per la stagione 2008/2009, approvato con DGR n. 1468 del 6 giugno 2008;
RITENUTO opportuno, a fini cautelativi, che la disposizione di cui all’art. 6, comma 8, secondo capoverso del Decreto ministeriale in questione, in assenza dell’assegnazione delle ZPS del Veneto a una o più delle tipologie ambientali individuate ai sensi dell’art. 4 del medesimo decreto, si applichi indistintamente in tutte le ZPS regionali;
RITENUTO di provvedere con successivo provvedimento alla definizione del vincolo limitativo concernente l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio di cui all’art. 5, comma 1 lettera a) del citato Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, stante il carattere di non immediata urgenza della disposizione;
RITENUTO, per tutto quanto premesso, di disporre che nel corso della stagione venatoria 2008/2009 in tutte le ZPS del territorio regionale veneto, così come individuate con DGR n. 4059 dell’11 dicembre 2007, siano vietati:
a) l’esercizio venatorio sino alla data del 20.09.2008, con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
b) l’esercizio venatorio in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva n.79/409/CEE, disciplinato in Veneto ai sensi della L.R. 13/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
c) l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
d) l’abbattimento di esemplari appartenenti alla specie Pernice bianca (Lagopus mutus);
e) lo svolgimento dell’attività di addestramento cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all’art. 10, comma 8 lettera e) della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
f) l’abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone (Anas acuta), marzaiola (Anas querquedula), mestolone (Anas clypeata), alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas strepera), fischione (Anas penelope), moriglione (Anas ferina), folaga (Fulica atra), gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), porciglione (Rallus aquaticus), beccaccino (Gallinago gallinago), beccaccia (Scolopax rusticola), frullino (Lymnocryptes minimus), pavoncella (Vanellus vanellus);
DATO ATTO che sono fatte salve le ulteriori limitazioni all’esercizio venatorio di cui al calendario venatorio 2008/2009, approvato con DGR n. 1468 del 06.06.2008, e di cui all’Allegato D alla L.R. 1/2007 già di fatto applicative dei vincoli di cui al Decreto ministeriale 17 ottobre 2007;
su conforme proposta dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca, che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
DECRETA
1) le premesse formano parte integrante del presente decreto;
2) a fini cautelativi, nelle more degli esiti del ricorso proposto dalla Regione del Veneto avanti al TAR Lazio per l’annullamento del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, è disposta, ai sensi dell’art. 17, comma 1 della L.R. 50/1993, l’immediata applicazione, nei termini di cui al successivo punto 3 e limitatamente alla stagione venatoria 2008/2009, dei divieti ed obblighi concernenti l’attività venatoria all’interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) del Veneto previsti all’art. 5, comma 1 e all’articolo 6 comma 8 del Decreto più sopra richiamato;
3) nel corso della stagione venatoria 2008/2009 in tutte le ZPS del territorio regionale veneto, individuate con DGR n. 4059 dell’11 dicembre 2007, sono vietati:
a) l’esercizio venatorio sino alla data del 20.09.2008, con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
b) l’esercizio venatorio in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva n.79/409/CEE, disciplinato in Veneto ai sensi della L.R. 13/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
c) l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
d) l’abbattimento di esemplari appartenenti alla specie Pernice bianca (Lagopus mutus);
e) lo svolgimento dell’attività di addestramento cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all’art. 10, comma 8 lettera e) della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
f) l’abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone (Anas acuta), marzaiola (Anas querquedula), mestolone (Anas clypeata), alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas strepera), fischione (Anas penelope), moriglione (Anas ferina), folaga (Fulica atra), gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), porciglione (Rallus aquaticus), beccaccino (Gallinago gallinago), beccaccia (Scolopax rusticola), frullino (Lymnocryptes minimus), pavoncella (Vanellus vanellus);
4) si da atto che alla definizione della limitazione concernente l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, di cui all’art. 5, comma 1 lettera a) del citato Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, si provvederà con successivo provvedimento;
5) sono fatte salve le ulteriori limitazioni all’esercizio venatorio di cui al calendario venatorio 2008/2009, approvato con DGR n. 1468 del 6.6.2008, e di cui all’Allegato D alla L.R. 1/2007 già di fatto applicative dei vincoli di cui al Decreto ministeriale 17 ottobre 2007;
6) si dà atto dell’immediata eseguibilità del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché sarà trasmesso, per quanto di competenza, alle Amministrazione provinciali del Veneto ed alle Associazioni venatorie regionali.
Venezia,
On. dott. Giancarlo Galan