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Per principio generale di diritto (cfr. art. 841 cod. civ.), la “chiusura del fondo” costituisce una mera facoltà del proprietario, il cui mancato esercizio non può dunque ridondare in un giudizio di responsabilità per condotta omissiva o inottemperante ad un obbligo di diligenza Né sussistono alternativa basi normative per fondare un obbligo di recinzione in capo al proprietario del fondo.
Se anche se ne dovesse ravvisare un fondamento normativo, resta comunque da considerare che un obbligo di condotta di tal genere andrebbe valutato secondo criteri di ordinaria diligenza e, quindi, di proporzionata e ragionevole esigibilità. In generale, infatti, deve escludersi la responsabilità per colpa allorquando sarebbe stato possibile evitare il fatto solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato (segnalazione e massima Avv. M. BALLETTA).
Consiglio di Stato Sez.III n. 4316 del 16 luglio 2018 Download
Fonte:lexambiente.it