E
Autore
Questa è la relazione che i ricercatori ISPRA Andreotti,Serra e Spina hanno "sfornato" a supporto dell'ennesima richiesta di reintroduzione nel calendario venatorio dello storno, è stata presentata nell'ultima riunione del CTFVN ed analizzandola bene è completamente differente dal parere espresso lo scorso anno ; continuano le contraddizioni ISPRA nei vari documenti presentati in periodi diversi e forse per recuperare credibilità dopo la meschina figura fatta con il documento arcicaccia sui tordi ,è ora che inizino a sfornare documenti esclusivamente tecnici e non politici.
“CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA POSSIBILITÀ DI INSERIMENTO DELLO STORNO TRA LE SPECIE CACCIABILI IN ITALIA
L'art. 7 della Direttiva n. 2009/147/CE prevede espressamente la possibilità per gli Stati membri di consentire l'attività venatoria nei confronti delle specie elencate nell'allegato II[...].
Tra le specie dell'allegato Il è incluso lo Storno. Tale specie non era considerata cacciabile nel testo della Direttiva al momento dell'approvazione avvenuta nel 1979; è stata inserita nella parte 2 dell'allegato II a seguito di una modifica introdotta nel 1994 con l'approvazione della Direttiva n. 94/24/CE. L'inserimento dello Storno è stato previsto per il Portogallo e per la totalità degli Stati membri affacciati sulle rive del Mediterraneo che all'epoca facevano parte della Comunità Europea (Spagna, Francia, Grecia), con la sola eccezione dell'Italia. Successivamente lo Storno è stato reso cacciabile in altri Stati, nel frattempo entrati a far parte dell'Unione Europea, ed in particolare in Ungheria, Malta e Cipro (Treaty of Accession 2003), nonché in Bulgaria e Romania (Direttiva2006/105/CE).
Attualmente l'Italia è l'unico Stato membro ricadente nella porzione meridionale dell'areale europeo della specie dove lo Storno non è cacciabile. Sulla base delle modifiche apportate negli anni all'allegato II/2 si evince come l'Unione Europea ritenga sussistano le condizioni affinché lo Storno possa essere cacciato nel rispetto dei principi della Direttiva n. 2009/147/CE, quantomeno nei Paesi che ricadono all'interno della porzione meridionale dell'areale europeo di nidificazione e svernamento.
Poiché l'Italia si trova al centro dei quartieri invernali del Paleartico occidentale ed è interessata da importanti flussi di migrazione, si deve presupporre che anche in questo Paese lo Storno possa essere cacciato con modalità analoghe a quelle previste all'interno degli altri Stati membri dell'Unione Europea [...].
A) Sussistenza delle condizioni che permettono di consentire la caccia dello Storno in Italia - Assenza di criticità. A tale riguardo occorre valutare se si possa consentire la caccia rispettando i principi indicati dalla Direttiva n. 2009/147/CE e richiamati in premessa; pertanto, di seguito vengono analizzati alcuni aspetti relativi all’abbondanza della specie in Italia, allo stato di conservazione delle popolazioni e all'entità del prelievo venatorio.
1. Importanza dell'Italia quale area dl transito e svernamento dello Storno in riferimento al contesto europeo - La posizione dell'Italia è centrale rispetto all'areale di svernamento della specie nel Paleartico occidentale. Per questa ragione il Paese ogni anno viene raggiunto da un ingente quantitativo di soggetti provenienti da una vasta area che si estende nell'Europa orientale e settentrionale. Valutazioni effettuate sulla base dei dati di inanellamento e ricattura e sulle stime delle popolazioni nidificanti hanno fatto ipotizzare che l'Italia ogni anno sia interessata dall'arrivo di alcune decine di milioni di individui, corrispondenti a circa un terzo dell'intera popolazione paleartica. Le caratteristiche ambientali presenti, inoltre, fanno si che la gran parte del territorio del Paese offra condizioni idonee per la sosta dei migratori e per lo svernamento. Nel contesto italiano, pertanto il prelievo venatorio nei confronti dello Storno sarebbe a carico di:
a. popolazioni numerose e meno vulnerabili rispetto ad altre meno abbondanti e/o situate in posizioni marginali dell'areale
b. popolazioni che si trovano in condizioni ambientali ottimali e dunque meglio capaci di sopportare l'impatto della caccia.
2. Stato di conservazione delle popolazioni presenti in Italia - La popolazione nidi?cante nella Penisola italiana gode di uno stato di conservazione favorevole, essendo andata incontro negli ultimi decenni ad un incremento demografico e ad una significativa espansione di areale. Lo stato di conservazione delle popolazioni estere che raggiungono l'Italia è generalmente migliore di quello delle popolazioni che si dirigono verso la Penisola Iberica [...].
3. Modalità di esercizio del prelievo venatorio - in base alla legge n. 157/92, l'attività venatoria è controllata. II prelievo può essere effettuato da cacciatori che hanno superato un apposito esame e con l’impiego di mezzi di uccisione consentiti ai sensi della Direttiva n. 2009/147/CE. La stagione venatoria è ristretta e permette di garantire il pieno rispetto dei periodi sensibili di cui all'art. 7, comma 4 della citata Direttiva n. 2009/147/CE. La pressione venatoria che si prevede potrà interessare lo Storno risulta analoga a quella che attualmente si esercita nei confronti di altri Passeriformi migratori regolarmente inseriti l'allegato II/2 per l'Italia e che non mostrano particolari problemi di conservazione (Tordo bottaccio, Tordo sassello, Merlo e Cesena). Inoltre in Italia una frazione rilevante del territorio agro-silvo-pastorale (stimabile attorno al 20%) è interdetta alla caccia; questo fa si che anche le specie cacciabili possano trovare condizioni di tranquillità anche nel pieno della stagione venatoria.
B) Analogia del contesto italiano rispetto agli Stati membri dove la specie è cacciabile - Attraverso un raffronto con la situazione esistente negli altri Paesi dove lo Storno è cacciabile, è possibile constatare se in Italia vi siano elementi ostativi all’inserimento della specie nell'allegato II/2.
1. La situazione ambientale italiana non appare meno idonea per lo Storno rispetto ad altri Paesi dove la specie é cacciabile. Gran parte del territorio nazionale ricade nelle regioni mediterranea e continentale, che in Europa rappresentano le ecoregioni più importanti per lo svernamento dello Storno, insieme all'ecoregione atlantica […].
Gli ambienti favorevoli alla sosta e allo svernamento dello Storno nel corso della stagione venatoria sono ampiamente distribuiti in tutto il territorio della penisola e nelle due isole maggiori; questo rende la specie meno vulnerabile in quanto non legata a pochi siti chiave.
In linea generale, il contesto italiano appare simile a quello esistente negli Stati membri che si affacciano sulle rive del Mediterraneo [...].
2. Le stesse popolazioni che raggiungono l'Italia vengono già cacciate in altri Stati membri. Particolarmente significativo il caso dell’Ungheria: i dati di ricattura dei soggetti che transitano o nidificano in Ungheria indicano come la totalità degli storni si muova in direzione della Penisola italiana nel corso dell'autunno, per poi fermarsi a svernare o proseguire la migrazione verso il nord Africa. Sino a che gli storni si trovano in territorio ungherese possono essere cacciati; diversamente essi sono protetti dalla Direttiva non appena giungono in Italia.
Analogamente, gli storni che transitano nel settore sud occidentale dell'arco alpino sono protetti fintantoché rimangono in Italia; non appena passano in Francia possono essere cacciati.
3. Il prelievo venatorio che verrebbe esercitato in Italia non è superiore a quello registrato in altri Stati membri. Attualmente a livello europeo non si dispone di statistiche sui carnieri complessivi di alcuna specie migratrice, per cui risulta impossibile valutare l'entità del prelievo effettuato in ciascuno Stato membro e stimare gli effetti sulle popolazioni. É tuttavia possibile confrontare alcuni dati relativi alla pressione venatoria nei diversi Paesi. In Italia ci sono 750.000 cacciatori; essi eserciterebbero un prelievo nei confronti di popolazioni di storni che possono essere cacciate solo in Stati membri caratterizzati da una bassa pressione venatoria: Ungheria (55.000 cacciatori), Romania (60.000) Bulgaria (110.000). Complessivamente, pertanto, lungo la direttrice migratoria che interessa l'Italia gli storni verrebbero cacciati da poco meno di un milione di cacciatori. Ben diversa appare la situazione per i migratori che raggiungono la Penisola iberica: nel periodo autunno-invernale essi possono infatti essere cacciati da oltre due milioni e mezzo di cacciatori (1.344.000 in Francia, 980.000 in Spagna e 230.000 in Portogallo). A questo proposito va considerato che la caccia in Italia verrebbe autorizzata con modalità analoghe a quelle previste dagli altri Stati membri, con mezzi di caccia non distruttivi e per un arco temporale limitato.
[…] Si può desumere pertanto che in Italia la caccia non avrebbe un impatto superiore a quello che si determina in realtà territoriali dove lo Storno è cacciabile in base all'allegato II/2 della Direttiva n. 2009/147/CE.
4. La cacciabilità dello Storno non comporta problemi per la conservazione di specie protette. Non vi sono elementi che facciano supporre che la caccia allo Storno possa pregiudicare le azioni di conservazione intraprese in Italia. La specie è facilmente distinguibile dalle altre specie cacciabili e dalle specie protette, per cui non sussiste un rischio concreto che vengano abbattuti, per errore, uccelli appartenenti ad altre specie.
[…] Conclusioni A livello mediterraneo esiste una sostanziale omogeneità di situazioni per quanto riguarda i contesti ambientali dove lo Storno sverna, la consistenza e lo stato di conservazione delle popolazioni, le modalità di caccia adottate e le problematiche gestionali esistenti. Le informazioni attualmente disponibili mostrano come in Italia vi siano le condizioni affinché lo Storno possa essere cacciato con modalità analoghe a quelle previste negli altri Stati membri dove la specie è già oggetto di caccia
A ognuno le proprie conclusioni
“CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA POSSIBILITÀ DI INSERIMENTO DELLO STORNO TRA LE SPECIE CACCIABILI IN ITALIA
L'art. 7 della Direttiva n. 2009/147/CE prevede espressamente la possibilità per gli Stati membri di consentire l'attività venatoria nei confronti delle specie elencate nell'allegato II[...].
Tra le specie dell'allegato Il è incluso lo Storno. Tale specie non era considerata cacciabile nel testo della Direttiva al momento dell'approvazione avvenuta nel 1979; è stata inserita nella parte 2 dell'allegato II a seguito di una modifica introdotta nel 1994 con l'approvazione della Direttiva n. 94/24/CE. L'inserimento dello Storno è stato previsto per il Portogallo e per la totalità degli Stati membri affacciati sulle rive del Mediterraneo che all'epoca facevano parte della Comunità Europea (Spagna, Francia, Grecia), con la sola eccezione dell'Italia. Successivamente lo Storno è stato reso cacciabile in altri Stati, nel frattempo entrati a far parte dell'Unione Europea, ed in particolare in Ungheria, Malta e Cipro (Treaty of Accession 2003), nonché in Bulgaria e Romania (Direttiva2006/105/CE).
Attualmente l'Italia è l'unico Stato membro ricadente nella porzione meridionale dell'areale europeo della specie dove lo Storno non è cacciabile. Sulla base delle modifiche apportate negli anni all'allegato II/2 si evince come l'Unione Europea ritenga sussistano le condizioni affinché lo Storno possa essere cacciato nel rispetto dei principi della Direttiva n. 2009/147/CE, quantomeno nei Paesi che ricadono all'interno della porzione meridionale dell'areale europeo di nidificazione e svernamento.
Poiché l'Italia si trova al centro dei quartieri invernali del Paleartico occidentale ed è interessata da importanti flussi di migrazione, si deve presupporre che anche in questo Paese lo Storno possa essere cacciato con modalità analoghe a quelle previste all'interno degli altri Stati membri dell'Unione Europea [...].
A) Sussistenza delle condizioni che permettono di consentire la caccia dello Storno in Italia - Assenza di criticità. A tale riguardo occorre valutare se si possa consentire la caccia rispettando i principi indicati dalla Direttiva n. 2009/147/CE e richiamati in premessa; pertanto, di seguito vengono analizzati alcuni aspetti relativi all’abbondanza della specie in Italia, allo stato di conservazione delle popolazioni e all'entità del prelievo venatorio.
1. Importanza dell'Italia quale area dl transito e svernamento dello Storno in riferimento al contesto europeo - La posizione dell'Italia è centrale rispetto all'areale di svernamento della specie nel Paleartico occidentale. Per questa ragione il Paese ogni anno viene raggiunto da un ingente quantitativo di soggetti provenienti da una vasta area che si estende nell'Europa orientale e settentrionale. Valutazioni effettuate sulla base dei dati di inanellamento e ricattura e sulle stime delle popolazioni nidificanti hanno fatto ipotizzare che l'Italia ogni anno sia interessata dall'arrivo di alcune decine di milioni di individui, corrispondenti a circa un terzo dell'intera popolazione paleartica. Le caratteristiche ambientali presenti, inoltre, fanno si che la gran parte del territorio del Paese offra condizioni idonee per la sosta dei migratori e per lo svernamento. Nel contesto italiano, pertanto il prelievo venatorio nei confronti dello Storno sarebbe a carico di:
a. popolazioni numerose e meno vulnerabili rispetto ad altre meno abbondanti e/o situate in posizioni marginali dell'areale
b. popolazioni che si trovano in condizioni ambientali ottimali e dunque meglio capaci di sopportare l'impatto della caccia.
2. Stato di conservazione delle popolazioni presenti in Italia - La popolazione nidi?cante nella Penisola italiana gode di uno stato di conservazione favorevole, essendo andata incontro negli ultimi decenni ad un incremento demografico e ad una significativa espansione di areale. Lo stato di conservazione delle popolazioni estere che raggiungono l'Italia è generalmente migliore di quello delle popolazioni che si dirigono verso la Penisola Iberica [...].
3. Modalità di esercizio del prelievo venatorio - in base alla legge n. 157/92, l'attività venatoria è controllata. II prelievo può essere effettuato da cacciatori che hanno superato un apposito esame e con l’impiego di mezzi di uccisione consentiti ai sensi della Direttiva n. 2009/147/CE. La stagione venatoria è ristretta e permette di garantire il pieno rispetto dei periodi sensibili di cui all'art. 7, comma 4 della citata Direttiva n. 2009/147/CE. La pressione venatoria che si prevede potrà interessare lo Storno risulta analoga a quella che attualmente si esercita nei confronti di altri Passeriformi migratori regolarmente inseriti l'allegato II/2 per l'Italia e che non mostrano particolari problemi di conservazione (Tordo bottaccio, Tordo sassello, Merlo e Cesena). Inoltre in Italia una frazione rilevante del territorio agro-silvo-pastorale (stimabile attorno al 20%) è interdetta alla caccia; questo fa si che anche le specie cacciabili possano trovare condizioni di tranquillità anche nel pieno della stagione venatoria.
B) Analogia del contesto italiano rispetto agli Stati membri dove la specie è cacciabile - Attraverso un raffronto con la situazione esistente negli altri Paesi dove lo Storno è cacciabile, è possibile constatare se in Italia vi siano elementi ostativi all’inserimento della specie nell'allegato II/2.
1. La situazione ambientale italiana non appare meno idonea per lo Storno rispetto ad altri Paesi dove la specie é cacciabile. Gran parte del territorio nazionale ricade nelle regioni mediterranea e continentale, che in Europa rappresentano le ecoregioni più importanti per lo svernamento dello Storno, insieme all'ecoregione atlantica […].
Gli ambienti favorevoli alla sosta e allo svernamento dello Storno nel corso della stagione venatoria sono ampiamente distribuiti in tutto il territorio della penisola e nelle due isole maggiori; questo rende la specie meno vulnerabile in quanto non legata a pochi siti chiave.
In linea generale, il contesto italiano appare simile a quello esistente negli Stati membri che si affacciano sulle rive del Mediterraneo [...].
2. Le stesse popolazioni che raggiungono l'Italia vengono già cacciate in altri Stati membri. Particolarmente significativo il caso dell’Ungheria: i dati di ricattura dei soggetti che transitano o nidificano in Ungheria indicano come la totalità degli storni si muova in direzione della Penisola italiana nel corso dell'autunno, per poi fermarsi a svernare o proseguire la migrazione verso il nord Africa. Sino a che gli storni si trovano in territorio ungherese possono essere cacciati; diversamente essi sono protetti dalla Direttiva non appena giungono in Italia.
Analogamente, gli storni che transitano nel settore sud occidentale dell'arco alpino sono protetti fintantoché rimangono in Italia; non appena passano in Francia possono essere cacciati.
3. Il prelievo venatorio che verrebbe esercitato in Italia non è superiore a quello registrato in altri Stati membri. Attualmente a livello europeo non si dispone di statistiche sui carnieri complessivi di alcuna specie migratrice, per cui risulta impossibile valutare l'entità del prelievo effettuato in ciascuno Stato membro e stimare gli effetti sulle popolazioni. É tuttavia possibile confrontare alcuni dati relativi alla pressione venatoria nei diversi Paesi. In Italia ci sono 750.000 cacciatori; essi eserciterebbero un prelievo nei confronti di popolazioni di storni che possono essere cacciate solo in Stati membri caratterizzati da una bassa pressione venatoria: Ungheria (55.000 cacciatori), Romania (60.000) Bulgaria (110.000). Complessivamente, pertanto, lungo la direttrice migratoria che interessa l'Italia gli storni verrebbero cacciati da poco meno di un milione di cacciatori. Ben diversa appare la situazione per i migratori che raggiungono la Penisola iberica: nel periodo autunno-invernale essi possono infatti essere cacciati da oltre due milioni e mezzo di cacciatori (1.344.000 in Francia, 980.000 in Spagna e 230.000 in Portogallo). A questo proposito va considerato che la caccia in Italia verrebbe autorizzata con modalità analoghe a quelle previste dagli altri Stati membri, con mezzi di caccia non distruttivi e per un arco temporale limitato.
[…] Si può desumere pertanto che in Italia la caccia non avrebbe un impatto superiore a quello che si determina in realtà territoriali dove lo Storno è cacciabile in base all'allegato II/2 della Direttiva n. 2009/147/CE.
4. La cacciabilità dello Storno non comporta problemi per la conservazione di specie protette. Non vi sono elementi che facciano supporre che la caccia allo Storno possa pregiudicare le azioni di conservazione intraprese in Italia. La specie è facilmente distinguibile dalle altre specie cacciabili e dalle specie protette, per cui non sussiste un rischio concreto che vengano abbattuti, per errore, uccelli appartenenti ad altre specie.
[…] Conclusioni A livello mediterraneo esiste una sostanziale omogeneità di situazioni per quanto riguarda i contesti ambientali dove lo Storno sverna, la consistenza e lo stato di conservazione delle popolazioni, le modalità di caccia adottate e le problematiche gestionali esistenti. Le informazioni attualmente disponibili mostrano come in Italia vi siano le condizioni affinché lo Storno possa essere cacciato con modalità analoghe a quelle previste negli altri Stati membri dove la specie è già oggetto di caccia
A ognuno le proprie conclusioni