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Mercoledì 20 Maggio 2015

È illegittimo il provvedimento di revoca della licenza di porto d'armi per uso di tiro a volo, motivato con riferimento a un isolato episodio di lite familiare, senza alcuna dimostrazione in ordine all'idoneità di tale circostanza a determinare un concreto pericolo di abuso delle armi da parte del titolare della licenza stessa. La Sez. I del T.A.R. Bologna, con la sentenza breve 7 maggio 2015, n. 444, preso atto del complessivo atteggiamento di disfavore che l'ordinamento assume nei confronti del possesso delle armi da parte dei cittadini, ha nondimeno chiarito come il potere discrezionale di cui la P.A. dispone nel revocare le licenze di porto d'armi non possa comunque sfociare nell'arbitrio, dovendosi per vero sempre valutare l'effettiva inaffidabilità del soggetto in precedenza autorizzato; sicché ha statuito l'Amministrazione, in presenza di un isolato episodio, inidoneo a minare l'affidabilità del soggetto, non può decidere di revocare il provvedimento solo per paura che, laddove in futuro lo stesso dovesse rendersi protagonista di un episodio di abuso d'arma, qualcuno potrebbe lamentare il mancato esercizio del potere di revoca, atteso che ciò equivarrebbe a legittimare un uso difensivo della discrezionalità, in particolar modo basato sul principio del "non si sa mai".
TAR Emilia Romagna, Sentenza, Sez. I, 07/05/2015, n. 444
fonte:quotidianogiuridico.it

È illegittimo il provvedimento di revoca della licenza di porto d'armi per uso di tiro a volo, motivato con riferimento a un isolato episodio di lite familiare, senza alcuna dimostrazione in ordine all'idoneità di tale circostanza a determinare un concreto pericolo di abuso delle armi da parte del titolare della licenza stessa. La Sez. I del T.A.R. Bologna, con la sentenza breve 7 maggio 2015, n. 444, preso atto del complessivo atteggiamento di disfavore che l'ordinamento assume nei confronti del possesso delle armi da parte dei cittadini, ha nondimeno chiarito come il potere discrezionale di cui la P.A. dispone nel revocare le licenze di porto d'armi non possa comunque sfociare nell'arbitrio, dovendosi per vero sempre valutare l'effettiva inaffidabilità del soggetto in precedenza autorizzato; sicché ha statuito l'Amministrazione, in presenza di un isolato episodio, inidoneo a minare l'affidabilità del soggetto, non può decidere di revocare il provvedimento solo per paura che, laddove in futuro lo stesso dovesse rendersi protagonista di un episodio di abuso d'arma, qualcuno potrebbe lamentare il mancato esercizio del potere di revoca, atteso che ciò equivarrebbe a legittimare un uso difensivo della discrezionalità, in particolar modo basato sul principio del "non si sa mai".
TAR Emilia Romagna, Sentenza, Sez. I, 07/05/2015, n. 444
fonte:quotidianogiuridico.it