La legge che contempla la spedizione dei bossoli vuoti (1 utente sta leggendo)

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Salve a tutti, volevo chiedere se qualcuno di voi, per cortesia, potrebbe postare la normativa vigente che contempla la spedizione di bossoli innescati per armi a canna liscia, oppure il link.
Mi sono informato in più parti, uno dice di si, uno di no, l'altro afferma che nemmeno se sono sparati [26]
Da quanto ne so è vietata la spedizione di cartucce cariche ma non di bossoli vuoti anche se sono innescati.
Così una volta per tutte facciamo chiarezza.
Vi ringrazio anticipatamente,
Saluti Roby62
 
Re: La legge che contempla la spedizione dei bossoli vuoti

Attenzione a non prendere la questione sottogamba: è bene approfondire questo argomento in quanto l’eventuale sanzione è pesante.
Mi riservo di dare un’occhiata alla normativa appena ho un po’ di tempo libero.
 
Re: La legge che contempla la spedizione dei bossoli vuoti

Per adesso ho trovato queste normative ma non so se sono state soggette a modifiche:

L'Art. 14 stabilisce che "Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonche' detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantita' illimitata.". I bossoli che ci riguardano fanno parte della cat.E
DECRETO 19 settembre 2002, n.272
Roby62
 
Re: La legge che contempla la spedizione dei bossoli vuoti

Grazie franuliv,
stasera non ho tempo, domani leggo la legge, ma a primo sguardo direi che siano cambiate le cose per le armi ma per le munizioni più o meno le norme sono sempre quelle, ma non ho ancora visto il punto dove si parla di divieto di spedizione dei bossoli e inneschi.
Ci sono delle frasi significative:

La norma parla di “munizioni finite” e quindi conferma che non sono
soggetti a denunzia i componenti (bossoli, palle, inneschi).

d) "munizione": l'insieme della cartuccia e dei componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la
polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati su di un'arma da fuoco;

Nota: la direttiva elenca i componenti delle munizioni, ma poi non li assoggetta ad
alcun particolare regime; quindi nulla cambia.
Povera Italia............... [28] [27] [cry.gif]
Saluti Roby62
 
Re: La legge che contempla la spedizione dei bossoli vuoti

Stamani mi sono grattato la testa più volte leggendo le nuove normative in materia di armi e munizioni, sarà che sono un duro di "comprendonio", ma spesso mi domando come vengono spesi male i soldi delle nostre tasse......
Comunque riguardo i bossoli e inneschi, se non ho capito male, non essendo soggetti a limitazioni numerica, quindi liberi da vincoli legali, dovrebbero essere di libera vendita.
Vediamo una volta per tutte di arrivare in fondo alla faccenda per stare più tranquilli.
Saluti Roby62
 
Re: La legge che contempla la spedizione dei bossoli vuoti

Caro Roby, questa cosa ho certato di capirla anche io per i motivi che ci accomunano, ma non ne sono arrivato a capo.
Dovremmo mandare una mail a Mori e sentire cosa ne pensa lui.
 
Re: La legge che contempla la spedizione dei bossoli vuoti

Bah, riporto una mia esperienza ggggiovanile.
Ho avuto un problema con la Questura sul numero delle munizioni detenibili e la polvere.
Loro la leggevano in un modo, il che mi dava torto.
Mi feci fare un parere dal Mori, che peraltro fu GEN_TI_LIS_SIMO.
Lo presero come oro colato e fine del problema.

Inoltro mail.
 
Re: La legge che contempla la spedizione dei bossoli vuoti

Allora come detto mi sono ritagliato un po di tempo per studiarmi la questione che è estremamente complicata in quanto la normativa e la concreta applicazione delle fattispecie astratta spesso non coincidono, anche ascoltando le testimonianze di amici del forum poco sopra.
Per capire la materia in oggetto partirei dall’analisi dell’art. 18 della legge n. 110 del 1975, normativa integrante il T.U.L.P.S (Testo Unico per le Leggi di Pubblica Sicurezza).

Esso afferma, rubricato “Modalità per il trasporto di armi ed esplosivi” afferma che:

1. Salvo che non sia disposto diversamente dalla relativa autorizzazione, il trasporto delle armi di cui agli articoli 1 e 2 o parti di esse deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di pubblici servizi o di imprese di trasporto in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, o di soggetti dipendenti dalle aziende produttrici o commerciali muniti di specifica autorizzazione del questore della provincia di residenza, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 9.

2. Oltre a quanto stabilito in materia dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, le modalità per il trasporto, di armi o di parti di esse e di esplosivi di ogni genere, nonché per la spedizione, la ricezione, presa e resa a domicilio, sono determinate con decreto del Ministro per l’ interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con i Ministri per la difesa, per le finanze, per i trasporti, per la marina mercantile e per le poste e le telecomunicazioni, nell’ ambito delle rispettive competenze.

3. Chiunque non osserva le disposizioni del primo comma o quelle del decreto ministeriale di cui al precedente comma è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da euro 20 (lire 40.000) a euro 103 (lire 200.000) .

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cartucce da caccia a pallini, a salve, da tiro e ad uso industriale ed alle polveri relative alle armi da caccia. Il rilascio ai commessi delle tessere di riconoscimento previste dall’ articolo 52 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per il recapito di armi nella provincia è attribuito alla competenza del questore, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 9.


Leggendo il comma quarto del presente articolo di legge si desume con una esplicita previsione legislativa la non applicabilità della normativa sul trasporto e spedizioni di armi e munizionento in primis alle cartucce da caccia considerate “ attive”, cioè con all’interno tutte le componenti idonee all’esplosione della stessa, ed in seconso luogo alle a tutte quelle munizioni cosiddette a salve.

E’ importante soffermarsi sul concetto della munizione a salve in quanto non ho ben capito caro Roby se nel tu caso tu debba spedire i bossoli con l’innesco percosso o meno: nel caso esso fosse già stato percosso escludo ogni tipologia di violazione,l in quanto la presunta pericolosità del bene oggetto di spedizione viene meno, essendo per l’appunto il bossolo ormai inerte.

In tale situazione il bossolo sarebbe solo ed esclusivamente un bene futile, al pari di una qualsiasi maglietta oppure di un paio di scarpe.

Nel caso invece in cui tu provveda ad inviare dei bossoli muniti di innesco attivo, cioè non ancora percosso, pur essendo essi privi della polvere da sparo e della munizione spezzata tipica della cartuccia da caccia, un controllore particolarmente zelante potrebbe obiettare che la nitroglicerina presente all’interno dell’innesco vada a caratterizzare il bene oggetto di spedizione andandolo a configurare quale munizione a salve (perche appunto inidonea ad offendere, provocando essa solo un botto di lieve entità peraltro).

A mio avviso pertanto nel modo più assoluto è consentita la spedizione di bossoli resi inerti attraverso la percussione dell’innesco, mentre ricadrebbe nell’ipotesi del munizionamento a salve, di fatto e di diritto esclusi dalla stringente normativa della norma n. 110/1975, l’ipotesi in cui tu spedissi bossoli si privi del munizionamento, ma provvisti di innesco attivo.

La materia è estremamente border line, cioè tutto si basa sull’interpretazione giuridica delle infinite norme e circolari ministeriali prodotte sull’argomento; questo è il mio parere, è chiaro che un altro legale possa darti una interpretazione diversa, più stringente o più lassiva a seconda di quelle che sono le sue convinzioni.

Ma in questo caso come qualche cacciatore prima di me ha ricordato, il pericolo maggiore sta nell’ignoranze di qualche tutore della legge che potrebbe fermare il pacco e farti perdere tempo con controlli e contro controlli, che a mio avviso si concreteranno poi in una semplice perdita di tempo e tante scuse.

Ma siamo in Italia, e tutto può succedere!

Spero di essere stato sufficientemente chiaro ed esaustivo.

Ti saluto.

df
 
Re: La legge che contempla la spedizione dei bossoli vuoti

Grazie franz,
sei stato chiarissimo e utile alla discussione che ho presentato.
Ricapitolando, se voglio stare tranquillo, sarebbe meglio se spedissi i bossoli con innesco percosso oppure senza innesco, giusto?
Anche se per la legge Italiana potrei spedire con innesco attivo.
Saluti e grazie
Roby62
 
Re: La legge che contempla la spedizione dei bossoli vuoti

roby62 ha scritto:
Grazie franz,
sei stato chiarissimo e utile alla discussione che ho presentato.
Ricapitolando, se voglio stare tranquillo, sarebbe meglio se spedissi i bossoli con innesco percosso oppure senza innesco, giusto?
Anche se per la legge Italiana potrei spedire con innesco attivo.

Saluti e grazie
Roby62
Esattamente!
 

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  • rox67 @ rox67:
    Salve a tutti,è un bel pò che non scrivo su mygra,potrei sapere da voi che spesa ci vorrebbe per rifare le chiusure ad un beretta 682?
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  • rox67 @ rox67:
    Perché ne ho trovato uno ad un prezzo buono con due calci,però la chiave di apertura è spostata tutta a sinistra.
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  • Marco @ Marco:
    (AI prompt) potrei sapere che spesa ci vorrebbe per rifare le chiusure ad un fucile
    beretta 682?
    Cita
  • Diana (A.I) @ Diana (A.I):
    @Marco, Il costo per rifare le chiusure (o *rialesare le canne*) di un fucile Beretta 682 può variare in base a diversi fattori, tra cui:

    1. **Condizione attuale delle canne** – Se sono molto usurate o danneggiate, il lavoro potrebbe essere più complesso.
    2. **Laboratorio scelto** – Un armiere specializzato o la stessa Beretta avranno tariffe diverse.
    3. **Eventuali pezzi da sostituire** – Se oltre alla rialesatura servono nuovi otturatori o altre componenti.

    ### **Preventivo indicativo:**
    - **Rialesatura delle canne (chiusure):**
    - Tra **€ 200 e € 400** a seconda della complessità.
    - **Sostituzione degli otturatori (se necessari):**
    - Altri **€ 100-€ 300** in base al modello e alla disponibilità dei ricambi.
    - **Costo totale stimato:**
    - Da **€ 300 a € 700** circa.

    ### **Consigli:**
    ✔ **Contatta un armiere specializzato** (o la Beretta stessa) per una valutazione precisa.
    ✔ Se il fucile è molto vecchio o molto consumato, valuta se conviene investire nella riparazione o cercare un'alternativa.

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      Diana (A.I) @ Diana (A.I): @Marco, Il costo per rifare le chiusure (o *rialesare le canne*) di un fucile Beretta 682 può...
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