Re: La legge che contempla la spedizione dei bossoli vuoti
Allora come detto mi sono ritagliato un po di tempo per studiarmi la questione che è estremamente complicata in quanto la normativa e la concreta applicazione delle fattispecie astratta spesso non coincidono, anche ascoltando le testimonianze di amici del forum poco sopra.
Per capire la materia in oggetto partirei dall’analisi dell’art. 18 della legge n. 110 del 1975, normativa integrante il T.U.L.P.S (Testo Unico per le Leggi di Pubblica Sicurezza).
Esso afferma, rubricato “Modalità per il trasporto di armi ed esplosivi” afferma che:
1. Salvo che non sia disposto diversamente dalla relativa autorizzazione, il trasporto delle armi di cui agli articoli 1 e 2 o parti di esse deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di pubblici servizi o di imprese di trasporto in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, o di soggetti dipendenti dalle aziende produttrici o commerciali muniti di specifica autorizzazione del questore della provincia di residenza, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 9.
2. Oltre a quanto stabilito in materia dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, le modalità per il trasporto, di armi o di parti di esse e di esplosivi di ogni genere, nonché per la spedizione, la ricezione, presa e resa a domicilio, sono determinate con decreto del Ministro per l’ interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con i Ministri per la difesa, per le finanze, per i trasporti, per la marina mercantile e per le poste e le telecomunicazioni, nell’ ambito delle rispettive competenze.
3. Chiunque non osserva le disposizioni del primo comma o quelle del decreto ministeriale di cui al precedente comma è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da euro 20 (lire 40.000) a euro 103 (lire 200.000) .
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cartucce da caccia a pallini, a salve, da tiro e ad uso industriale ed alle polveri relative alle armi da caccia. Il rilascio ai commessi delle tessere di riconoscimento previste dall’ articolo 52 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per il recapito di armi nella provincia è attribuito alla competenza del questore, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 9.
Leggendo il comma quarto del presente articolo di legge si desume con una esplicita previsione legislativa la non applicabilità della normativa sul trasporto e spedizioni di armi e munizionento in primis alle cartucce da caccia considerate “ attive”, cioè con all’interno tutte le componenti idonee all’esplosione della stessa, ed in seconso luogo alle a tutte quelle munizioni cosiddette a salve.
E’ importante soffermarsi sul concetto della munizione a salve in quanto non ho ben capito caro Roby se nel tu caso tu debba spedire i bossoli con l’innesco percosso o meno: nel caso esso fosse già stato percosso escludo ogni tipologia di violazione,l in quanto la presunta pericolosità del bene oggetto di spedizione viene meno, essendo per l’appunto il bossolo ormai inerte.
In tale situazione il bossolo sarebbe solo ed esclusivamente un bene futile, al pari di una qualsiasi maglietta oppure di un paio di scarpe.
Nel caso invece in cui tu provveda ad inviare dei bossoli muniti di innesco attivo, cioè non ancora percosso, pur essendo essi privi della polvere da sparo e della munizione spezzata tipica della cartuccia da caccia, un controllore particolarmente zelante potrebbe obiettare che la nitroglicerina presente all’interno dell’innesco vada a caratterizzare il bene oggetto di spedizione andandolo a configurare quale munizione a salve (perche appunto inidonea ad offendere, provocando essa solo un botto di lieve entità peraltro).
A mio avviso pertanto nel modo più assoluto è consentita la spedizione di bossoli resi inerti attraverso la percussione dell’innesco, mentre ricadrebbe nell’ipotesi del munizionamento a salve, di fatto e di diritto esclusi dalla stringente normativa della norma n. 110/1975, l’ipotesi in cui tu spedissi bossoli si privi del munizionamento, ma provvisti di innesco attivo.
La materia è estremamente border line, cioè tutto si basa sull’interpretazione giuridica delle infinite norme e circolari ministeriali prodotte sull’argomento; questo è il mio parere, è chiaro che un altro legale possa darti una interpretazione diversa, più stringente o più lassiva a seconda di quelle che sono le sue convinzioni.
Ma in questo caso come qualche cacciatore prima di me ha ricordato, il pericolo maggiore sta nell’ignoranze di qualche tutore della legge che potrebbe fermare il pacco e farti perdere tempo con controlli e contro controlli, che a mio avviso si concreteranno poi in una semplice perdita di tempo e tante scuse.
Ma siamo in Italia, e tutto può succedere!
Spero di essere stato sufficientemente chiaro ed esaustivo.
Ti saluto.
df