Re: GATTI!!!!!!!!!!!!!!
Leggete bene il nuovo DDL, parla proprio di questo!
Leggete il paragrafo "f"
CAPO VIII
MISURE GENERALI DI TUTELA
Art. 26
(Divieti)
1. Allo scopo di garantire la tutela della salute, l’incolumità pubblica ed il benessere degli animali è vietato:
a) detenere gli animali in condizioni di isolamento, che rendano impossibile al detentore il controllo quotidiano del loro stato di benessere psico-fisico e privarli dei necessari contatti sociali;
b) lasciare incustodito in luogo pubblico o aperto al pubblico il cane di cui si è responsabile o non adottare tutte le misure adeguate ad impedirne la fuga o a garantirne il controllo;
c) addestrare cani al fine di esaltarne l’aggressività ed effettuare qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di esaltarne l’aggressività nonché addestrare all’attacco e difesa, fatto salvo il caso di cani delle Forze armate e della polizia;
d) detenere, cedere a qualsiasi titolo ed utilizzare collari elettrici o altri strumenti atti a determinare scosse o impulsi elettrici e i collari a punta;
e) detenere animali costantemente legati a catena in modo da impedirne il libero movimento. La temporanea detenzione a catena non deve costituire pericolo per l’incolumità del cane e non deve provocare lesioni fisiche allo stesso ed è sotto totale responsabilità civile e penale del proprietario; non può protrarsi per più di otto ore al giorno e la lunghezza della catena deve consentire al cane di ripararsi sotto una zona coperta sia in estate che in inverno, accucciasi a terra e raggiungere la cuccia, il cibo e l’acqua;
f) molestare, catturare o allontanare i gatti dal loro habitat naturale, fatte salve le attività sanitarie e le adozioni previste dalla presente legge;
g) detenere i gatti nei trasportini o in gabbie di dimensioni e caratteristiche tali da non consentire i movimenti e le normali manifestazioni etologiche, tranne che per il periodo strettamente necessario per il trasporto o la degenza;
h) sottoporre gli animali d’affezione ad interventi chirurgici destinati a modificarne l’aspetto, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare il taglio delle orecchie, il taglio della coda, la recisione delle corde vocali e l’asportazione delle unghie;
i) commercializzare, introdurre nel territorio nazionale ed esporre in fiere, mostre e gare di lavoro, cani e gatti con le mutilazioni di cui alla lettera h);
j) importare e introdurre da stati membri dell’Unione Europea cani di età inferiore ai tre mesi e ventuno giorni ovvero senza l’eruzione completa di tutti i denti incisivi permanenti;
k) sottoporre i cani a doping, così come definito all’articolo 1, comma 2 e 3 della legge 14 dicembre 2000 n.376;
l) manomettere o alterare i dispositivi di identificazione elettronica (microchip).
2. Gli interventi chirurgici di cui al comma 1, lettera h) sono consentiti solo con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Tale certificato deve accompagnare l’animale e deve essere presentato ogni qualvolta richiesto dalle autorità competenti.
3. E’ fatto divieto di addestrare animali d’affezione ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica o psichica, in ambienti inadatti che impediscano all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
Adesso proviamo a mandar via un gatto perché vi caga davanti al portone!