Da dove si calcola la distanza tra due appostamenti fissi ai palmipedi?? (2 utenti stanno leggendo)

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michesetter87

Cacciatore (10/100)
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16 Settembre 2011
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pisa
Volevo sapere se potete aiutarmi. Sapete se la distanza da un appostamento fisso ai palmipedi ad un altro si deve calcolare dal bordo del chiaro o da capanno a capanno?????se potete aiutarmi... perchè non riesco a trovare delucidazioni in materia!!Grazie!!
 
Allora....all'interno di un app. fisso "deve" esserci il capanno principale......da questo capanno la legge dice che devi stare a 150 metri.
Quindi,penso che tu debba misurare questi 150 metri dal capanno e posare le tabelle......oltre queste,altri cacciatori non potranno andare!
Ciao,Paolo.
 
Allora....all'interno di un app. fisso "deve" esserci il capanno principale......da questo capanno la legge dice che devi stare a 150 metri.
Quindi,penso che tu debba misurare questi 150 metri dal capanno e posare le tabelle......oltre queste,altri cacciatori non potranno andare!
Ciao,Paolo.
ciao joe, in laguna le botti devono stare a non meno di 200 metri tra di loro e sono considerate app. fissi. a terra è diverso? grazie anticipatamente della risposta ciai buba
 
chi ha un po' di pazienza si legga cosa dice la 157. e magari mi faccia capire anche a me..

APPOSTAMENTI DI CACCIA (Legge 157/92; L.R. 7/95 art. 31-32, 20/10, 7/12; D.G.R.M. 25/7/11; Reg. Marche 12/1/96) (caccia25)
Soggetti interessati:
Chiunque intende esercitare la caccia mediante:
- appostamenti fissi, cioè costruiti in legno "o altro materiale (esclusa muratura) con preparazione del sito" destinati all’esercizio venatorio per almeno una intera stagione venatoria, comprese le tine, le zattere, le imbarcazioni ancorate nelle paludi, stagni, margini di specchi di acqua naturali od artificiali e quelle ubicate al largo di laghi, fiumi, purché: saldamente ancorate al fondale; destinate ad esercizio venatorio agli acquatici; raggiungibili con mezzi a trazione umana “utilizzabile anche per recupero della selvaggina abbattuta o ferita”. Appostamenti di avifauna acquatica collocati su terraferma debbono avere stabile occupazione del sito con copertura di acqua permanente durante intero anno del suolo, salvo casi di forza maggiore, pena revoca autorizzazione. Appostamento fisso viene meno “a seguito di mancato utilizzo per almeno 2 stagioni venatorie”, con rimozione di questo a carico dei soggetti autorizzati. Non considerato appostamento fisso, appostamento per esercizio venatorio ad ungulati, colombacci, senza richiami vivi o con richiami non appartenenti a specie di fauna selvatica. Per colombacci acquatici appostamento fisso costituito da un capanno principale e da capanni secondari posti a distanza massima di 75 m. da capanno principale per colombacci (100 m. per acquatici in prossimità dei laghi, stagni, prati allagati). In base a L.R. 7/12, come modificata da L.R. 27/12, appostamenti fissi vigenti alla data di 20/4/2012 possono essere costituiti da capanno principale e capanni sussidiari posti nel raggio di 200 m.;
- appostamenti temporanei, non comportano eccessive modificazioni del sito, da utilizzare per non più di 1 giornata di caccia, compresa sosta dietro un riparo naturale anche a distanza inferiore a 200 m. da appostamento fisso. Occupazione del sito ed installazione di appostamenti temporanei non effettuati prima di 12 ore da orario caccia. Vietato entro tale periodo “segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà appostamento temporaneo”
Iter procedurale:
Cacciatore che opta per forma di caccia vagante non può essere titolare di appostamento fisso con uso di richiami vivi di specie cacciabili (salvo cacciatori con oltre 65 anni)
Interessati richiedono autorizzazione per caccia da appostamento fisso a Provincia, specificando tipo di costruzione, specie da cacciare, distanza da eventuali immobili ed altri appostamenti fissi ed allegano:
a) consenso scritto del proprietario o conduttore del fondo, con indicazione dei termini temporali, nel caso di modifiche ed occupazione stabile del suolo;
b) planimetria catastale terreno in scala 1:2000 e cartografia in scala 1:10.000 in cui evidenziare zona appostamento;
c) versamento tassa concessione regionale per rilascio e rinnovo di autorizzazione. Nel caso di appostamento per caccia ai colombacci, palmipedi e trampolieri, tassa dovuta per ciascuno dei capanni autorizzati.
Priorità nella concessione dell'autorizzazione:
- quanti disponevano autorizzazione nella stagione venatoria 1989/90;
- quanti hanno beneficiato di trasferimento autorizzazione negli anni successivi a stagione venatoria 1989/90;
- cacciatori con età superiore a 60 anni;
- portatori di handicap fisici;
- proprietari e conduttori di fondi richiedenti;
- familiari in linea diretta di titolari degli appostamenti fissi deceduti o che hanno cessato attività;
- quanti hanno optato per tale forma di caccia;
- quanti "per sopravvenuto impedimento fisico" non esercitano più caccia in forma vagante.
A parità di condizioni, priorità al soggetto più anziano.
Provincia rilascia autorizzazione annuale specificando:
a) divieto appostamento fisso ricavato da immobili adibiti ad abitazione o posti di lavoro o collocati nel raggio di 100 m. da questi (150 m. se si spara in direzione di questi);
b) divieto appostamento fisso a meno di 200 m. da confine oasi di protezione, zone ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione selvaggina, zone di ricerca e sperimentazione faunistica, parchi, riserve naturali;
c) divieto nuovi appostamenti fissi per colombacci ed acquatici a meno di 300 m. da appostamenti fissi esistenti (Distanza misurata tra capanni principali) per colombacci e piccola selvaggina. Per appostamenti temporanei distanza minima di 100 m. da altro appostamento temporaneo, 200 m. da appostamento fisso, 300 m. da impianto di caccia per colombacci o fauna acquatica;
d) possibilità di recupero di selvaggina ferita da parte titolare o persona autorizzata, anche mediante uso del cane, entro raggio di 200 m. da capanno principale (300 m. da capanno principale per acquatici);
e) in caso di appostamento temporaneo ubicati a distanza di almeno:
100 m. da altro appartamento temporaneo, salvo accordo tra coloro che approntano appostamenti temporanei limitrofi, zone di oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione, zone di ricerca parchi, riserve naturali;
150 m. da appostamento fisso per piccola selvaggina posto a terra;
300 m. da capanno principale in caso di appostamento per colombacci o acquatici;
f) divieto caccia in forma vagante entro:
200 m. da capanno principale,
150 m. per appostamenti per piccola selvaggina posti a terra per cui non previsto impianto di capanni sussidiari,
300 m. nel caso di appostamenti per acquatici,
salvo consenso del titolare;
g) numero massimo (Titolare + 3 cacciatori che hanno scelto tale forma di caccia) di persone nell'appostamento fisso, munite di armi proprie e di richiami appartenenti a specie cacciabili. Limite non valido per appostamenti per caccia ai colombacci o per caccia senza richiami vivi o con richiami vivi ma non appartenenti a specie cacciabili;
h) periodo utilizzo (1 Ottobre - 15 Novembre; dopo tale periodo caccia prosegue da 1 solo capanno e da parte solo di coloro che hanno optato per caccia da appostamento fisso con richiami vivi) per caccia da appostamenti fissi a colombacci.
Titolare autorizzazione non può chiederne altre nella Regione. Autorizzazione ha validità da data concessione fino al termine di periodo di validità del Piano faunistico venatorio principale. Nel periodo di autorizzazione non è consentito variare più di 2 volte sito di appostamento, né inviare richiesta per più di 2 volte di variazione sezione di caccia (da inviare comunque entro 30 Giugno).
Appostamenti fissi da caccia autorizzati da Province non soggetti a prescrizioni normative in materia urbanistica, paesaggistica, di assetto del territorio, né al rilascio di titoli abilitativi previsti da normative vigenti, purché abbiano seguenti dimensioni:
- appostamento fisso a selvaggina minuta di norma collocato a terra, inferiore a 9 mq.;
- appostamento fisso per colombacci costituito da capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale, inferiore a 9 mq. per ogni capanno principale o secondario, funzionante nel periodo 1 Ottobre – 15 Novembre 2012 con relativa tabellazione
- appostamento fisso per palmipedi e trampolieri, costituito da capanno principale collocato in prossimità di acqua, argini di specchio di acqua o prato soggetto ad allagamento, inferiore a 20 mq. Eventuali capanni secondari inferiori a 5 mq./ciascuno
Tali vincoli non applicati in base a L.R. 20/10 ad appostamenti autorizzati nelle ultime 5 stagioni venatorie.
Provincia autorizza titolare appostamento fisso, a seguito di caso fortuito o per cause di forza maggiore, ad impiantare appostamento fisso in altre zone “con diritto di ripristinarlo nel luogo precedentemente autorizzato al venir meno di impedimento”
Province possono emanare disposizioni in merito dimensioni capanni, materiali di costruzione più idonei considerato contesto paesaggistico di installazione
Appostamenti temporanei, oltre a sostare dietro riparo naturale, realizzati solo con materiale artificiale e comunque loro installazione non effettuata prima di 12 ore da orario di caccia (Escluse aziende faunistico venatorie ed aziende agrituristico venatorie) e non segnalato in qualunque modo
Vietata sia caccia “da appostamento, sotto qualsiasi forma, a beccaccino”, sia “la posta per beccaccia”.
Accesso ad appostamento fisso con armi e/o richiami propri della specie di fauna cacciabile ammesso solo a persone autorizzate da titolare, abbiano esercitato opzione per questa specifica forma di caccia (salvo cacciatori con oltre 65 anni).
Obbligo per cacciatore di raggiungere appostamento con arma scarica ed in custodia
Ammesso per cause di forza maggiore trasferimento appostamento fisso in luogo diverso, purché autorizzato da Provincia.
Titolare autorizzazione appone specifiche tabelle esenti da tasse, poste al limite distanza di rispetto, in modo da risultare visibili l’una dall’altra, e provvede, previo accordo con proprietario o conduttore del fondo, a mantenere e migliorare habitat naturale a tutela flora e fauna per almeno 100 m. da appostamento fisso.
Apposizione tabella a distanza inferiore a quella prescritta (200 m. da capanno principale, 300 m. in caso di caccia agli acquatici) determina corrispondente riduzione distanza di rispetto.
Nel caso di utilizzo di richiami vivi, appartenenti a specie cacciabili, sia in appostamenti fissi sia temporanei, occorre che questi:
a) appartengono solo a seguenti specie animali: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, passera, passera mattugia, pavoncello, colombaccio. Vietato usare richiami vivi di altre specie;
b) appartengono ad animali provenienti da allevamenti autorizzati dalla Provincia e muniti di anello inamovibile di identificazione rilasciato da Provincia, anche avvalendosi di Associazioni, Enti, Istituti ornitologici riconosciuti a livello nazionale ed internazionale. Vietato uso uccelli catturati e feriti come richiami vivi, se non muniti di anello fornito da Provincia “apposto sul tarso di ogni singolo esemplare”;
c) non superano 10 unità per ogni specie, comunque non oltre 40 globali per appostamenti fissi (10 complessivi per appostamenti temporanei). Se appostamento utilizzato contemporaneamente da più cacciatori, numero massimo è raddoppiato. Nel caso di caccia a storno, consentiti 10 richiami vivi per ogni cacciatore. Chiunque disponga di richiami vivi appartenenti a specie diverse da quelle consentite od in numero superiore ai suddetti limiti deve denunciarli a Provincia “al fine di legittimarne detenzione e possesso”. Per prelievo da appostamento fisso o temporaneo, “numero di richiami vivi di allevamento utilizzabili è libero”;
d) siano detenuti in gabbia di legno o plastica, aventi seguenti dimensioni:
allodola, passero, passera mattugia: 21 cm. lunghezza x 14 cm. larghezza x 18 cm. altezza
merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo stornello, storno: 29 cm. lunghezza x 21,5 cm. larghezza x 22 cm. altezza
pavoncella: 100 cm. lunghezza x 50 cm. larghezza x 40 cm. altezza. Gabbie provviste di fondo rigido a maglie fitte, con parte superiore in panno, molti fori laterali, contenenti meno di 10 animali
colombaccio: 100 cm. lunghezza x 50 cm. larghezza x 40 cm. altezza. Gabbie preferibilmente in corda mantenute in semioscurità, a cui applicati "cappuccetti di alluminio agli occhi"
Sostituzione di un animale vivo da richiamo può avvenire solo a seguito di fuga accidentale o previa consegna a Provincia del richiamo vivo o morto, munito di anello.
Negli appostamenti fissi o temporanei è vietato uso di specchi o altri materiali abbaglianti e gli spostamenti consentiti solo "con fucile smontato o chiuso in apposita custodia".
Sanzioni:
Chiunque avendo fatta altra scelta esercita caccia in appostamento fisso: multa da 200 a 1.200 €
Chiunque esercita caccia da appostamento fisso senza autorizzazione, o esercita la caccia con richiami fuori degli appostamenti autorizzati: multa da 100 a 600 € + confisca richiami.
Chiunque usa richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici: multa da 100 a 600 €
Chiunque effettua posta a beccaccia e caccia da appostamento fisso, sotto qualsiasi forma, a beccaccino: multa da 100 a 600 €
Chiunque usa come richiamo uccelli vivi accecati o mutilati o legati per ali o richiami acustici di tipo meccanico, elettromagnetico, elettromeccanico (Esclusa civetta), con o senza amplificazione del suono (salvo autorizzazione per appostamento fisso con richiamo vivo che nel caso di colombacci vale per periodo 1 Ottobre – 15 Novembre): multa da 150 a 600 €
Chiunque esercita caccia con richiami non autorizzati: multa da 150 a 900 €. In caso di recidiva: multa da 250 a 1.500 € + sospensione per 1 anno licenza porto fucile da caccia
 
Chiunque usa come richiamo uccelli vivi accecati o mutilati o legati per ali o richiami acustici di tipo meccanico, elettromagnetico, elettromeccanico (Esclusa civetta), con o senza amplificazione del suono (salvo autorizzazione per appostamento fisso con richiamo vivo che nel caso di colombacci vale per periodo 1 Ottobre – 15 Novembre): multa da 150 a 600 €
Chiunque esercita caccia con richiami non autorizzati: multa da 150 a 900 €. In caso di recidiva: multa da 250 a 1.500 € + sospensione per 1 anno licenza porto fucile da caccia


Secondo me questa parte di dicitura e' abbastanza ambigua, se fosse vero cio' sarebbero vietati i mojo, i colombacci ali battenti, le allodoline ali battenti e tutte le giostre perche' sono richiami meccanici salvo quelli azionati a mano....e invece sono vietati quelli acustici con o senza amplificazione del suono....
 
Chiunque usa come richiamo uccelli vivi accecati o mutilati o legati per ali o richiami acustici di tipo meccanico, elettromagnetico, elettromeccanico (Esclusa civetta), con o senza amplificazione del suono (salvo autorizzazione per appostamento fisso con richiamo vivo che nel caso di colombacci vale per periodo 1 Ottobre – 15 Novembre): multa da 150 a 600 €
Chiunque esercita caccia con richiami non autorizzati: multa da 150 a 900 €. In caso di recidiva: multa da 250 a 1.500 € + sospensione per 1 anno licenza porto fucile da caccia


Secondo me questa parte di dicitura e' abbastanza ambigua, se fosse vero cio' sarebbero vietati i mojo, i colombacci ali battenti, le allodoline ali battenti e tutte le giostre perche' sono richiami meccanici salvo quelli azionati a mano....e invece sono vietati quelli acustici con o senza amplificazione del suono....


Si parla di richiami acustici ( richiami acustici di tipo............................... ) ! L'unica parte ambigua è che viene nominata la civetta, ma non c'è dubbio che i richiami menzionati sono solo quelli acustici !!
 
ciao joe, in laguna le botti devono stare a non meno di 200 metri tra di loro e sono considerate app. fissi. a terra è diverso? grazie anticipatamente della risposta ciai buba

Ciao Buba......in laguna..... la provincia Venezia è mondo a se......
In provincia di treviso,in terraferma è come ti dico io.....poi se ci fosse un app.fisso in terraferma a venezia non saprei esattamente le distanze da rispettare,ma basta guardare il sito.
Ciao,Paolo

- - - Aggiornato - - -

Si parla di richiami acustici ( richiami acustici di tipo............................... ) ! L'unica parte ambigua è che viene nominata la civetta, ma non c'è dubbio che i richiami menzionati sono solo quelli acustici !!

Straquoto.....
Ciao,Paolo
 
Come saprai michesetter87 in Toscana il 13 agosto 2011 è entrato in vigore il nuovo "testo unico dei regolamenti di attuazione della legge regionale Toscana del 12 gennaio 1994 n° 3 sostitutivo del precedente. Riguarda l' iscrizione agli ATC la mobilità e le quattro diverse tipologie di appostamenti fissi, ci sono nuove regole fatte salve le preesistenti per le distanze, sostanzialmente facilitazioni, le autorizzazioni non più quadriennali ma hanno scadenza annuale entro il 28 febbraio versando semplicemente la prevista tassa di concessione ed eventualmente modificando la lista dei frequentatori se occorre ecc.. Anche in questo caso il legislatore (lungimirante) ha previsto una distanza che può essere ridotta dalla PROVINCIA per la gestione di particolari territori. Dopo la premessa ed entrando nel merito;

Appostamento fisso per palmipedi e trampolieri (distanza minima):
m. 400 da appostamento fisso per palmipedi e trampolieri con capanno collocato in acqua, in prossimità dell' acqua, sul margine di uno specchio d' acqua o terreno soggetto ad allagamento.
m. 400 da appostamento fisso per palmipedi e trampolieri con capanno collocato su lago artificiale realizzato mediante arginature che consentono l' allagamento artificiale di un sito altrimenti asciutto. Il lago artificiale deve essere delimitato da tabelle.
Le distanze fra appostamenti sono misurate, ridotte all' orizzonte, dal centro del capanno principale o dal bordo dei laghi artificiali. Ricordo che le distanze posso essere ridotte dalla provincia fino a m. 200 per la gestione di particolari territori.
 
Si parla di richiami acustici ( richiami acustici di tipo............................... ) ! L'unica parte ambigua è che viene nominata la civetta, ma non c'è dubbio che i richiami menzionati sono solo quelli acustici !!


Infatti da legge quadro dice RICHIAMI ACUSTICI ma se viene mensionata la civetta allora sorgono dubbi su tutto il resto non credi?
 
Ringrazio tutti voi per le risposte.Ho trovato la risposta al mio problema..qui in Toscana e nello specifico a Pisa la distanza da fisso a fisso nei laghi artificiali va presa dal bordo del chiaro.Comunque è una giungla incredibile!!!GRazie a tutti
 
Ringrazio tutti voi per le risposte.Ho trovato la risposta al mio problema..qui in Toscana e nello specifico a Pisa la distanza da fisso a fisso nei laghi artificiali va presa dal bordo del chiaro.Comunque è una giungla incredibile!!!GRazie a tutti


[26]......sicuro???????
Con questo vuoi dire che se faccio un appostamento in un lago di 50 ettari , ci caccio solo io e pongo le tabelle lungo tutto il perimetro del lago???

Nahhhhhh!.qualcosa non mi torna........
Ciao,Paolo.
 
nelle marche sono 300 i metri che devono intercorrere tra due appostamenti fissi..dal capanno principale all'altro capanno principale...se sono temporanei a 150 metri l'uno dall'altro..saluti luca
 
nelle marche sono 300 i metri che devono intercorrere tra due appostamenti fissi..dal capanno principale all'altro capanno principale...se sono temporanei a 150 metri l'uno dall'altro..saluti luca

Luca.....vedi che è come dico io??......a 150 metri a dx del capanno principale poso le tabelle.....così come a sx,davanti e dietro......ad ogni lato ho 150 metri di rispetto.
Se tu impianti un nuovo appostamento accanto al mio e fai la stessa cosa, i metri di distanza tra un capanno principale e l'altro è di 300 metri.......
mentre
Diverso il discorso per un cacciatore che esercita la vagante.......il quale scorge le tabelle a 150 metri dal capanno principale (nella cui area non può entrare),esattamente come espresso dalla legge......
Ciao,Paolo.
 
In Emilia Romagna la distanza tra 2 appostamenti fissi d'acqua deve essere di 600m
e viene presa dal cuccio principale all'altro appostamento principale.
Un chiaro può avere altri 2 appostamenti ausiliari distanti 150m dal principale (posizionati secondo i venti)
quindi la distanza tra i 2 sguazzi si ridurrebbe a 300m. Per gli appostamenti di terra il
discorso cambia.
ciao Manuel
 
Luca.....vedi che è come dico io??......a 150 metri a dx del capanno principale poso le tabelle.....così come a sx,davanti e dietro......ad ogni lato ho 150 metri di rispetto.
Se tu impianti un nuovo appostamento accanto al mio e fai la stessa cosa, i metri di distanza tra un capanno principale e l'altro è di 300 metri.......
mentre
Diverso il discorso per un cacciatore che esercita la vagante.......il quale scorge le tabelle a 150 metri dal capanno principale (nella cui area non può entrare),esattamente come espresso dalla legge......
Ciao,Paolo.
infatti joe avevi ragione te... l'unica cosa è che io devo mettere le tabelle fino ad un max di 300 metri ed in teoria se sono in atteggiamento di caccia non ci si piuò fermare nessuno... ma può passare ed andarsene,....ci sono dei controsensi ma è così che funziona... solo che ovviamente se facessi caccia in un lago di 10-15 ettari a 300 metri col permesso del proprietario volendo si potrebbe mettere un altro appostamento...l'importante è che chi passa di li tenga ben saldo il pensiero che se un anatide vola ed io (titolare dell'appostamento) sparo e lo impallino è un incidente ;)|!!
 
In Emilia Romagna la distanza tra 2 appostamenti fissi d'acqua deve essere di 600m
e viene presa dal cuccio principale all'altro appostamento principale.
Un chiaro può avere altri 2 appostamenti ausiliari distanti 150m dal principale (posizionati secondo i venti)
quindi la distanza tra i 2 sguazzi si ridurrebbe a 300m. Per gli appostamenti di terra il
discorso cambia.
ciao Manuel
Per riprendere cio' che avevo scritto,della giungla incredibile di regolamenti che insistono fra Regioni,Province...da noi i due appostamenti ausiliari possono stare anche a 100metri.....il regolamento dice non meno di 100 metri.....dall'appostamento principale......c'e' da diventare matti....!!!....ciao Davide...
 
Ho telefonato in Provincia sia a Pisa che a Livorno e qui da noi funziona cosi:nei laghi artificiali, quindi compresi gli sguazzi creati appositamente per la caccia, tu devi rispettare la distanza da un altro appostamento fisso a palmipedi e trampolieri di 400 metri, calcolati dai due bordi dei laghi artificiali.
Questo mi costerà di rinunciare ad un possibile appostamento per il prox anno..ma purtroppo almeno qui da noi è cosi...e la Provincia ne caso ti accetta la domanda per cui...c è poco da fare!!
 
E' vero 400 m è la distanza della legge regionale Toscana come si diceva, l' unica opportunità è chiamare le guardie sul posto o portare la planimetria del posto dove si intende fare l' appostamento in provincia, con le carte accertarsi se c'è la possibilità prevista per legge che particolari territori, possono usufruire della riduzione fino a 200 m e il tuo se ci rientra, tenere conto della presa visione è più semplice e facile prima di impegnarsi.
 
mi offro volontario per darti una mano.
cmq come diceva osservatore ci sono le possibilità di riduzione delle distanze.nn so dove tu abbia trovato il chiaretto, anche se un idea della zona me la son fatta,o sei nelle sedici o nella zona di grecciano(virgo e zone limitrofe) ;.)[smash.gif]
 

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