No non e' follia ad esempio Siracusa mi risulta cosi'.
pap
Ma su che base prendono queste iniziative ? essere questore o maresciallo dei carabinieri non vuol mica dire essere RE ! cosa dice la legge ?
Scusatemi l OT ma posto quello che fanno firmare in una stazione dei carabinieri( dal sito Giudice Mori) .....
non sarebbe da denunciai tutti ?
In una stazione dei Carabinieri della Provincia di Forlì sulla denunzia delle armi vengono stampate queste stravaganti prescrizioni:
L’interessato viene reso edotto delle prescrizioni previste dall’Autorità di P.S. circa la custodia di armi (art. 20 e 20 bis della legge 18/04/1975 n. 110
PRESCRIZIONI
Prima fascia: detentori da 1 a 10 armi (sia lunghe che corte)
Le armi detenute dovranno essere custodite in:
Armadio, metallico blindato (se di piccole dimensioni dovrà essere ancorato al muro), la cui chiave deve essere custodita esclusivamente dal titolare della licenza;
oppure
Armadio con vetrina antisfondamento, con all’interno catena di acciaio cementato al manganese, con maglie di spessore non inferiore a mi. 5, oppure tondino di acciaio dello stesso tipo, di spessore non inferiore a mm. 10. Catena o tondino dovranno essere passati attraverso il ponticello del grilletto ad ancorati saldamente al muro mediante lucchetto, la cui chiave dovrà essere custodita esclusivamente dal titolare della licenza;
Gli armadi metallici che custodiscono le armi, se ad ante scorrevoli, devono avere tali ante bloccate negli angoli esterni da una catena con lucchetto;
Le armi dovranno essere disattivate mediante lo smontaggio di parti essenziali di esse e tali parti dovranno essere custodite in luogo separato;
E’ fatto obbligo dello scrupoloso rispetto di quanto precisato nelle circolari del 23/03/1979 nr. 10.2952/10100(7)8 e del 04/12/1979 nr. 10.2952/0100(7)8. Deroghe alle prescrizioni di cui sopra, potranno essere consentite in via del tutto eccezionale su richiesta degli interessati previa opportuna valutazione da parte della competente Autorità di Pubblica Sicurezza ed inserite nel titola di Polizia;
E’ fatto obbligo di denunciare immediatamente al locale organo di polizia il furto, la distrazione o la perdita d’armi e parti di esse a qualsiasi titolo (art. 20 legge nr. 110).
Seconda fascia: detentori da 11 a 30 armi (sia lunghe che corte)
Le prescrizioni sono le stesse previste perla fascia 1. più le seguenti:
Porta d’ingresso dell’abitazione blindata o in alternativa blindatura della porta d’accesso all’ambiente ove sono custodite le armi;
Se l’ambiente in cui sono custodite le armi è posto al piano terra e rialzato, le finestre dovranno essere munite di inferiate;Allarme antifurto sonoro.
Terza fascia: detentori di un numero di armi (sia lunghe che corte) superiore a 30
Le prescrizioni sono le stesse previste per la prima e la seconda lascia, più le seguenti:
Antifurto collegato ad un istituto di vigilanza ovvero in caso di assenza di detto istituto con la forza di Polizia presente sul territorio.