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Da Diana, avvocato Franco Bonsanto: Grazie al legislatore, grazie a quando non parla con la chiarezza che sarebbe dovuta, quanto meno come forma di rispetto nei confronti dei cittadini, compresi quelli che lo hanno messo sullo scranno. Grazie a chi nell’interpretare le norme ci aggiunge del suo, portando il contributo alla confusione generale che permea la società «civile» (mi spiace, ma le virgolette ci stanno tutte). Grazie a chi sulle riviste e nei siti Internet fa «informazione» pubblicando soltanto quello che gli conviene. Grazie, infine, a chi si ostina a «rilanciare», alimentando la conflittualità. Tutto questo fa davvero bene alla crescita democratica ed alla certezza del diritto! E adesso, messa da parte l’ironia, grazie alla terza sezione della Corte di Cassazione che, dopo un poco comprensibile cambio di rotta, ha rimesso le cose al suo posto in tema di guardie volontarie. Ho poco spazio, quindi la farò breve.
In un mondo dove tutto è diventato, suo malgrado, opinabile, nel comparto ambientale-venatorio da anni va avanti il braccio di ferro sulle guardie volontarie: pubblici ufficiali o agenti di polizia giudiziaria? Le associazioni ambientaliste, principalmente, hanno spinto da sempre per la seconda soluzione, che vuol dire «potere» e uso di strumenti coercitivi (sequestri, perquisizioni). Personalmente ho sempre sostenuto la prima opzione, e non certamente per partito preso. Vi fornisco un po’ di dati prima di procedere oltre. La Cassazione si è espressa nel senso del riconoscimento delle sole funzioni di pubblico ufficiale in queste sentenze: 24.6.1994, 27.2.1995, 3.5.1995, 27.3.1996, 8.4.1997, 13.6.1997, 9.5.2002. In senso conforme i seguenti Tribunali del riesame: Genova, 2.12.1993, Verona, 26.11.1998, 5.10.2004 e 14.12.2004, Salerno 16.2.2005. Ancora conformi i TAR: Emilia-Romagna con sent. n. 743/2003, Lazio, 11.7.2001. In questo senso il parere del Consiglio di Stato, I sezione, del 29.8.2004 nonché le circolari 18 marzo 1995 del Ministero dell’Interno e 28 agosto 2003, su conforme parere del Ministero di Grazia e Giustizia del 23 luglio 2003. Voci dissonanti: Cass. 16 dicembre 1997 e n. 1151/98. Salvo ciò di cui non ho notizia.
In questo edificio, piazzato su ben solide fondamenta, come si vede, ha destato non poco scalpore la «deviazione» della stessa Corte con la sentenza 21 febbraio 2006, n. 6454, la quale ha riesumato gli affatto convincenti argomenti della vecchia 1151/98. Notevole poi - in senso assolutamente negativo - il fatto che su molti siti Internet (evidentemente controllati da filo-ambientalisti…) a questa sentenza è stato dato un risalto enorme mentre sono stati sottaciuti accuratamente i preponderanti (e ben più concludenti, sotto il profilo della sostanza argomentativa) precedenti, che sopra ho citato. Insomma molti pensano di fare «giurisprudenza» scrivendo soltanto quello che conviene…
Ciò premesso il 23 settembre 2006 mi sono imbattuto in un sequestro penale di armi a opera di guardie volontarie del WWF a danno di un cacciatore, avvenuto in quel di Brescia. Il cacciatore, con il supporto dell’Associazione Cacciatori Lombardi che lo ha incoraggiato e sostenuto a resistere all’azione illegittima, ha deciso di impugnare il provvedimento con cui il Pubblico Ministero della procura bresciana aveva convalidato il sequestro. Ricevuto il mandato ho quindi impugnato avanti al Tribunale del Riesame di Brescia invocando il difetto delle attribuzioni di p.g. in capo agli agenti volontari e quindi l’illegittimità del sequestro. I buoni argomenti non mi mancavano ma... sorpresa, il Tribunale con ordinanza del 20.11.2006 rigettava l’istanza poiché, in riferimento agli agenti WWF «sussiste in capo ad essi il potere di sequestro riconosciuto dall’art.28 c.2 della citata legge…». Stupefacente, considerando anche che la sola sentenza cui i giudici bresciani si richiamavano era Cass. 21.2.06. E tutti gli altri precedenti? Silenzio assoluto. Come non esistessero…
Questo il seguito della vicenda. Il 12 dicembre 2006 presentavo ricorso per Cassazione; il 27 febbraio 2007 salivo sul treno per Roma, destinazione Piazza Cavour. La questione è stata discussa in modo approfondito, e il Pubblico Ministero, dott. Vincenzo Geraci, ha sostenuto con varietà e ricchezza di argomentazioni le ragioni del cacciatore ricorrente, rivelando una più che approfondita conoscenza dell’argomento, trovandosi infine in sintonia con la mia richiesta di annullamento del provvedimento dei magistrati bresciani. Il succo della sentenza (la n. 182 del 27 febbraio 2007) è riassunto in queste righe: «orbene alle guardie volontarie delle associazioni di protezione dell’ambiente (come il WWF) non risulta riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria né dalla L. 157/92, né da altra normativa speciale. (…) Stante la mancanza della qualifica di Agente o Ufficiale di P.G. nei confronti delle guardie volontarie che hanno operato in concreto il sequestro probatorio, consegue la illegittimità dello stesso, perché eseguito in violazione delle norme di cui agli artt. 354, 355 cpp. Vanno annullati, pertanto, senza rinvio, sia l’ordinanza del Tribunale di Brescia in data 20/11/06, sia il provvedimento di convalida del sequestro probatorio emesso dal PM del Tribunale di Brescia in data 25/09/06. Va disposta la restituzione dei fucili in sequestro all’avente diritto». Per ora è tutto.
In un mondo dove tutto è diventato, suo malgrado, opinabile, nel comparto ambientale-venatorio da anni va avanti il braccio di ferro sulle guardie volontarie: pubblici ufficiali o agenti di polizia giudiziaria? Le associazioni ambientaliste, principalmente, hanno spinto da sempre per la seconda soluzione, che vuol dire «potere» e uso di strumenti coercitivi (sequestri, perquisizioni). Personalmente ho sempre sostenuto la prima opzione, e non certamente per partito preso. Vi fornisco un po’ di dati prima di procedere oltre. La Cassazione si è espressa nel senso del riconoscimento delle sole funzioni di pubblico ufficiale in queste sentenze: 24.6.1994, 27.2.1995, 3.5.1995, 27.3.1996, 8.4.1997, 13.6.1997, 9.5.2002. In senso conforme i seguenti Tribunali del riesame: Genova, 2.12.1993, Verona, 26.11.1998, 5.10.2004 e 14.12.2004, Salerno 16.2.2005. Ancora conformi i TAR: Emilia-Romagna con sent. n. 743/2003, Lazio, 11.7.2001. In questo senso il parere del Consiglio di Stato, I sezione, del 29.8.2004 nonché le circolari 18 marzo 1995 del Ministero dell’Interno e 28 agosto 2003, su conforme parere del Ministero di Grazia e Giustizia del 23 luglio 2003. Voci dissonanti: Cass. 16 dicembre 1997 e n. 1151/98. Salvo ciò di cui non ho notizia.
In questo edificio, piazzato su ben solide fondamenta, come si vede, ha destato non poco scalpore la «deviazione» della stessa Corte con la sentenza 21 febbraio 2006, n. 6454, la quale ha riesumato gli affatto convincenti argomenti della vecchia 1151/98. Notevole poi - in senso assolutamente negativo - il fatto che su molti siti Internet (evidentemente controllati da filo-ambientalisti…) a questa sentenza è stato dato un risalto enorme mentre sono stati sottaciuti accuratamente i preponderanti (e ben più concludenti, sotto il profilo della sostanza argomentativa) precedenti, che sopra ho citato. Insomma molti pensano di fare «giurisprudenza» scrivendo soltanto quello che conviene…
Ciò premesso il 23 settembre 2006 mi sono imbattuto in un sequestro penale di armi a opera di guardie volontarie del WWF a danno di un cacciatore, avvenuto in quel di Brescia. Il cacciatore, con il supporto dell’Associazione Cacciatori Lombardi che lo ha incoraggiato e sostenuto a resistere all’azione illegittima, ha deciso di impugnare il provvedimento con cui il Pubblico Ministero della procura bresciana aveva convalidato il sequestro. Ricevuto il mandato ho quindi impugnato avanti al Tribunale del Riesame di Brescia invocando il difetto delle attribuzioni di p.g. in capo agli agenti volontari e quindi l’illegittimità del sequestro. I buoni argomenti non mi mancavano ma... sorpresa, il Tribunale con ordinanza del 20.11.2006 rigettava l’istanza poiché, in riferimento agli agenti WWF «sussiste in capo ad essi il potere di sequestro riconosciuto dall’art.28 c.2 della citata legge…». Stupefacente, considerando anche che la sola sentenza cui i giudici bresciani si richiamavano era Cass. 21.2.06. E tutti gli altri precedenti? Silenzio assoluto. Come non esistessero…
Questo il seguito della vicenda. Il 12 dicembre 2006 presentavo ricorso per Cassazione; il 27 febbraio 2007 salivo sul treno per Roma, destinazione Piazza Cavour. La questione è stata discussa in modo approfondito, e il Pubblico Ministero, dott. Vincenzo Geraci, ha sostenuto con varietà e ricchezza di argomentazioni le ragioni del cacciatore ricorrente, rivelando una più che approfondita conoscenza dell’argomento, trovandosi infine in sintonia con la mia richiesta di annullamento del provvedimento dei magistrati bresciani. Il succo della sentenza (la n. 182 del 27 febbraio 2007) è riassunto in queste righe: «orbene alle guardie volontarie delle associazioni di protezione dell’ambiente (come il WWF) non risulta riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria né dalla L. 157/92, né da altra normativa speciale. (…) Stante la mancanza della qualifica di Agente o Ufficiale di P.G. nei confronti delle guardie volontarie che hanno operato in concreto il sequestro probatorio, consegue la illegittimità dello stesso, perché eseguito in violazione delle norme di cui agli artt. 354, 355 cpp. Vanno annullati, pertanto, senza rinvio, sia l’ordinanza del Tribunale di Brescia in data 20/11/06, sia il provvedimento di convalida del sequestro probatorio emesso dal PM del Tribunale di Brescia in data 25/09/06. Va disposta la restituzione dei fucili in sequestro all’avente diritto». Per ora è tutto.