Questa è la bozza sulla quale si sta discutendo:
CALENDARIOVENATORIO
Annata 2012/2013
Vista la Legge 11 febbraio 1992n.157-Art.18 commi 1-1bis e 2 che stabilisce i termini (terza Domenica diSettembre- 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l’attivitàvenatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettiviperiodi di caccia;
Vista la L.R. n. 27 del 13.08.1998 e s .m. i.;
Vista la L.R. n. 12 del 29.07.2004;
Visto il Decreto – legge n. 7 del 31.01.2005;
Visto il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014(DCR n. 217 del 21.07.2009);
Visto il Programma venatorio regionale 2011/2012;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministridel 21.03.1997;
Visto il Regolamento Regionale n. 15del 18 luglio 2008 e le modifiche ed integrazioni contenute nel RegolamentoRegionale n. 28 del 22 dicembre 2008;
Visto la Legge 4 giugno 2010,n.96 art.42(disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia allaComunità Europea-Legge Comunitaria 2009);
Vista la direttiva2009/147/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30/11/2009;
Vista la Guida alla disciplina dellacaccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelliselvatici-Direttiva Uccelli Selvatici;
Visto ildocumento “Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/CEE;
Visto l’art.18 comma 4° della L.157/92 e smi cheassegna alle Regioni il compito di emanare il Calendario Venatorio nel rispettodei periodi di caccia previsti;
Visto il Regolamento Regionale degli A.T.C.;
CONSIDERATO che larichiamata modifica alla Legge 157/1992 non ha disposto, per quanto attiene lespecie
di caccia e iperiodi di attività venatoria, una modifica diretta al comma 1 dell’art. 18, mal’inserimento di un nuovo comma, l’1-bis, con il previsto richiamo al divietodell’esercizio venatorio per ogni singola specie:
“durante il ritorno alluogo di nidificazione” (art. 1 bis lett. a) e “durante il periodo dellanidificazione e le fasi dellariproduzione e della dipendenza degli uccelli” (art. 1 bis lett. b) nonmodificando quindi i periodi di caccia di cui al comma 1;
CONDIDERATO che i predetti periodi dicaccia, anche dopo l’espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, pereffetto delle modifiche introdotte all’art. 18 della l. 157/1992 dall’art. 42della legge 96/2010,
non sonostati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuticonformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE;
La Regione regolamenta l’esercizio dell’attivitàvenatoria con il Calendario venatorio regionale ai sensi dell’art. 33 dellaL.R. n. 27/98. Il territorio della Regione Puglia èsottoposto a regime di caccia programmata con i termini e le modalitàspecificate nel presente calendario venatorio.ART. 1
Stagione venatoria
L’apertura generale dellastagione venatoria è fissata al 16 settembre 2012 e termina il 30 gennaio 2013,per i residenti nella Regione. Per gli extraregionali, in possesso diautorizzazioni annuali o di permessi giornalieri degli ATC pugliesi,l’esercizio venatorio è consentito da domenica 7 ottobre 2012 fino a domenica06 gennaio 2013.
ART.2
Periodi,giorni e modi di caccia consentiti
Domenica 16 settembre 2012è il primo giorno utile di caccia; successivamente a tale data le giornate dicaccia consentite sono tre settimanali fisse e precisamente mercoledì, sabato edomenica, con esclusione dei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì.Nelperiodo 16 /9-15/12/2012 le giornate di caccia fisse sono il Mercoledì eDomenica e la terza è a scelta del cacciatore con esclusione del Martedì eVenerdì. In deroga a quanto soprariportato ed esclusivamente per i residenti nella Regione, è consentitoesercitare l’attività venatoria, limitatamente alla specie tortora ecolombaccio, nei giorni 1 e 9 e alle specie tortora, colombaccio e quaglia nelgiorno 12 settembre.
I Sindaci dei Comuni diRocchetta S. Antonio, Lesina, Peschici e Vieste sono autorizzati ad escluderedall’attuazione della predetta deroga i territori interessati dagli incendi del2007.
Nel periodo 3 novembre 2012– 30 gennaio 2013 è vietato cacciare i turdidi negli uliveti in forma dirastrello, a partire dal numero minimo di 2 cacciatori. Le botti in resina oplastica poste e rimosse giornalmente per la caccia agli acquatici nelle zonelacustri sono da considerarsi appostamenti temporanei e, quindi, non soggettiad alcuna autorizzazione.
CALENDARIOVENATORIO
Annata 2012/2013
Vista la Legge 11 febbraio 1992n.157-Art.18 commi 1-1bis e 2 che stabilisce i termini (terza Domenica diSettembre- 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l’attivitàvenatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettiviperiodi di caccia;
Vista la L.R. n. 27 del 13.08.1998 e s .m. i.;
Vista la L.R. n. 12 del 29.07.2004;
Visto il Decreto – legge n. 7 del 31.01.2005;
Visto il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014(DCR n. 217 del 21.07.2009);
Visto il Programma venatorio regionale 2011/2012;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministridel 21.03.1997;
Visto il Regolamento Regionale n. 15del 18 luglio 2008 e le modifiche ed integrazioni contenute nel RegolamentoRegionale n. 28 del 22 dicembre 2008;
Visto la Legge 4 giugno 2010,n.96 art.42(disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia allaComunità Europea-Legge Comunitaria 2009);
Vista la direttiva2009/147/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30/11/2009;
Vista la Guida alla disciplina dellacaccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelliselvatici-Direttiva Uccelli Selvatici;
Visto ildocumento “Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/CEE;
Visto l’art.18 comma 4° della L.157/92 e smi cheassegna alle Regioni il compito di emanare il Calendario Venatorio nel rispettodei periodi di caccia previsti;
Visto il Regolamento Regionale degli A.T.C.;
CONSIDERATO che larichiamata modifica alla Legge 157/1992 non ha disposto, per quanto attiene lespecie
di caccia e iperiodi di attività venatoria, una modifica diretta al comma 1 dell’art. 18, mal’inserimento di un nuovo comma, l’1-bis, con il previsto richiamo al divietodell’esercizio venatorio per ogni singola specie:
“durante il ritorno alluogo di nidificazione” (art. 1 bis lett. a) e “durante il periodo dellanidificazione e le fasi dellariproduzione e della dipendenza degli uccelli” (art. 1 bis lett. b) nonmodificando quindi i periodi di caccia di cui al comma 1;
CONDIDERATO che i predetti periodi dicaccia, anche dopo l’espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, pereffetto delle modifiche introdotte all’art. 18 della l. 157/1992 dall’art. 42della legge 96/2010,
non sonostati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuticonformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE;
La Regione regolamenta l’esercizio dell’attivitàvenatoria con il Calendario venatorio regionale ai sensi dell’art. 33 dellaL.R. n. 27/98. Il territorio della Regione Puglia èsottoposto a regime di caccia programmata con i termini e le modalitàspecificate nel presente calendario venatorio.ART. 1
Stagione venatoria
L’apertura generale dellastagione venatoria è fissata al 16 settembre 2012 e termina il 30 gennaio 2013,per i residenti nella Regione. Per gli extraregionali, in possesso diautorizzazioni annuali o di permessi giornalieri degli ATC pugliesi,l’esercizio venatorio è consentito da domenica 7 ottobre 2012 fino a domenica06 gennaio 2013.
ART.2
Periodi,giorni e modi di caccia consentiti
Domenica 16 settembre 2012è il primo giorno utile di caccia; successivamente a tale data le giornate dicaccia consentite sono tre settimanali fisse e precisamente mercoledì, sabato edomenica, con esclusione dei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì.Nelperiodo 16 /9-15/12/2012 le giornate di caccia fisse sono il Mercoledì eDomenica e la terza è a scelta del cacciatore con esclusione del Martedì eVenerdì. In deroga a quanto soprariportato ed esclusivamente per i residenti nella Regione, è consentitoesercitare l’attività venatoria, limitatamente alla specie tortora ecolombaccio, nei giorni 1 e 9 e alle specie tortora, colombaccio e quaglia nelgiorno 12 settembre.
I Sindaci dei Comuni diRocchetta S. Antonio, Lesina, Peschici e Vieste sono autorizzati ad escluderedall’attuazione della predetta deroga i territori interessati dagli incendi del2007.
Nel periodo 3 novembre 2012– 30 gennaio 2013 è vietato cacciare i turdidi negli uliveti in forma dirastrello, a partire dal numero minimo di 2 cacciatori. Le botti in resina oplastica poste e rimosse giornalmente per la caccia agli acquatici nelle zonelacustri sono da considerarsi appostamenti temporanei e, quindi, non soggettiad alcuna autorizzazione.