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Abruzzo: il Tribunale Amministrativo Regionale pone in discussione la legittimità costituzionale della Legge Regionale n.11 del 2023 riguardante la designazione dei rappresentanti dei COGES.

È con grande compiacimento che si apprende della pubblicazione dell'ordinanza n. 300 del 2024, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo ha accolto le argomentazioni presentate da Arci Caccia, evidenziando la possibile illegittimità costituzionale della Legge Regionale n. 11 del 2023, con la quale la Regione aveva definito i criteri per la nomina dei rappresentanti delle Associazioni Venatorie all'interno dei Comitati di Gestione degli ATC. Per discutere in merito, ci rivolgiamo all'Avvocato Matteo Valente, difensore dell'Arci Caccia nel procedimento giudiziario.
Avv. Valente perché è importante la decisione del Tar?

Il Tar ha aderito alla nostra tesi sul concetto di rappresentatività delle Associazioni Venatorie riconosciute, affermando il principio per cui le Associazioni hanno il diritto di nominare all’interno dei Comitati di Gestione i propri rappresentanti. Si tratta di un posizione che rilancia la centralità delle Associazioni”.

Avvocato come mai la Legge Regionale Abruzzese è di dubbia costituzionalità?

“La Legge del 2023 su cui il Tar ha palesato seri dubbi di costituzionalità ha modificato il sistema di nomina dei membri dei Coges introducendo ex novo un ulteriore “paletto” che limita il concetto di “rappresentanza”. La norma Regionale prevedeva già in passato che solamente le Associazioni che avevano un numero di iscritti superiore al 15% dei cacciatori residenti nell’ATC potessero nominare i propri rappresentanti nei comitati di gestione. Si tratta di una rilevante soglia di “sbarramento”. A questa prima “soglia” la nuova Legge ha aggiunto un ulteriore sbarramento: si tratta dell’applicazione del metodo d’Hont, un sistema di calcolo che “premia” oltre misura l’Associazione che ha più iscritti. Questo secondo paletto nei fatti produce un effetto che consente all’Associazione con più cacciatori di poter esprimere un numero esagerato di propri rappresentanti, sottraendo seggi alle altre Associazioni. In altre parole, la Regione ha così introdotto una doppia soglia di sbarramento che comprime la rappresentatività ed il pluralismo“.

Quali sono le successive tappe del processo?

Ora la questione passerà al vaglio della Corte Costituzionale che è stata chiamata ad esprimersi sulla tenuta costituzionale della Legge Regionale. Se la Suprema Corte dovesse ritenere – come suggerito dal Tar – che la doppia soglia di sbarramento viola i principi di uguaglianza e proporzionalità, la Legge verrà dichiarata incostituzionale e dunque sarà annullata“.

Possiamo affermare che secondo il Giudice Amministrativo deve essere riconosciuta la centralità del cacciatore come soggetto attivo nella gestione del territorio?

Assolutamente sì. La decisione del Tar parte proprio dal presupposto che il singolo cacciatore, attraverso il principio della rappresentatività delle Associazioni Venatorie, ha il dovere/potere di concorrere alla gestione attiva dell’Ambito Territoriale di Caccia. Questo ruolo deve essere garantito dalle norme attraverso i principi democratici e pluralisti“.