ZPS NEWS (1 utente sta leggendo)

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Cari amici cacciatori,

MYGRA è diventato un punto di riferimento in ambito venatorio, grazie alla vostra passione e partecipazione. Ogni giorno, condividiamo esperienze, consigli e storie che rendono unica la nostra comunità. Oggi vi chiediamo un piccolo gesto che può fare una grande differenza: **offrire un caffè** al nostro forum. Con una donazione equivalente al costo di qualche cartuccia, potete rimuovere questo annuncio informativo e ottenere gratuitamente un account premium. Cosi facendo aiuterete lo staff a mantenere attivo e migliore questo sito per un anno intero.
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Solo per informare gli altri utenti del forum, ecco come l'Olanda tutela i suoi 30.000 cacciatori (su 15.000.000 di abitanti) :

Hunting system

The Flora and Fauna Act is the main hunting legislation for in the Netherlands since april 1, 2002. According to this Act only 6 species are designated as ‘game’ (1 protected and 5 huntable). These species are hare, mallard, pheasant, pigeon and rabbit. The new Act makes a difference between hunting (= wise use of the 5 game species), management (i.e. ungulates) and crop damage control. For management
and crop damage control, separate licenses, issued by the provincial government are necessary.

Permitted hunting methods

All netting, trapping etc. is prohibited, except for the live-trapping of crows, using cages and reared decoys. Registered duck decoys may catch mallard during the open season.

Hunting territories

The hunting rights belong to the landowner, who can let these rights for a period of 6 to 12 years. As far as territorial waters and State land are concerned, the hunting right also belongs to the owner (Ministry of Finance or Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries), who can let out these rights (lease). Hunting territories must satisfy the following criteria’s: Hunting grounds must consist of an adjoining area of at least 40 ha., have a width of at least 300 meter and it must be possible to describe a circle with a radius of at least 150 meter in this area.
There are no areas in which hunting is freely available to everyone. Commercial hunting is prohibited in the Netherlands.

Legal calibres

Small game, waterfowl and other game can be shot with smooth barrelled guns of a calibre not smaller than .24 and not larger than .12. Single barrelled shotguns have a magazine that can hold a maximum of 2 cartridges. The maximum shot size for hare, pheasant, rabbit, woodpigeon and mallard is 3,5 mm. Rabbit and woodpigeon may also be shot with bullets of .22 inch (5,58 mm) calibre.
Big game may only be shot with rifles with the following ammunition:
-red deer, fallow deer, wild boar and moufflon: bullets of a calibre not smaller than 6,5 mm of which the impact energy at 100 meters of the barrel end (E100) is at least 2.200 joules
-roe deer: bullets of which the impact energy at 100 meters of the barrel end (E100) is at least 980 joules.
The use of military ammunition (full metal jacket) and bullets that do not
deform on impact is prohibited. The use of leadshot is also prohibited as is
the use of silencers and artificial lights on the weapon. Automatic or semiautomatic guns of which the magazine can hold more than 2 cartridges may not be used.
Travelling with Firearms Residents of the European Union will need a European Firearms Pass to bring their weapons into the country.

E infine la ciliegina sulla torta, il calendario venatorio........

Species Open seasons
Hare (lepus capensis) 15/10 – 31/12
Pheasant (phasianus colchicus) (female) 15/10 – 31/12
Pheasant (male) 15/10 – 31/01
Mallard (anas platyrhynchos) 15/08 – 31/01
Wood pigeon (columba palumbus) 15/10 – 31/01
Rabbit (oryctolagus cuniculus) 15/08 – 31/01

There are no regional differences in open seasons. In general, night hunting is forbidden. No shooting is allowed on Sundays, New Year’s day, Easter, Whit Monday, Christmas, Boxing Day and Ascension Day. Moreover, there are restrictions for hunting under unfavourable weather conditions and other circumstances.

MA DI COSA STIAMO PARLANDO!!!!!! DELLE ZPS OLANDESI??????

E DEI CACCIATORI EUROPEI OLANDESI CHE STANNO MEGLIO CHE DI NOI!!!!!

MA PER FAVORE..........

Sandro
 
Salve a tutti, mi ha telefonato Marconet per dirmi di una discussione su questo forum nella quale vengo tirato in ballo.
Purtroppo sono fuori Firenze per lavoro fin dal lunedi dopo l'apertura, spero di rientrare venerdi questo o quello successivo.
Ho letto sommariamente i post e trovo la discussione stessa abbastanza surreale.
Vorrei chiedere a chi ne ha la possibilità di DIRE A TUTTI come fare a prendere visione dell'IP di ognuno, in modo che tutti possano rendersi conto meglio della situazione.
Vorrei veramente poter verificare di persona quanto affermato da Lando e da altri.

Saluti e (spero) a presto.
 
ATTENZIONE!!!
Il fatto che due persone abbiano uno stesso ip, non significa che dietro a quell' indirizzo virtuale ci sia lo stesso indirizzo fisico!
Mi spiego meglio: in italia quasi la totalità delle utenze ha un ip dinamico, ossia ogni volta che ci si connette, o quasi, l' indirizzo ip cambia e il suo vecchio ip rimane vacante fino a che non verrà assegnato ad una nuova utenza, nuova utenza che può benissimo non coincidere con la vecchia.
Questa è la spiegazione più plausibile alla coincidenza degli ip, ma ci possono essere anche altri motivi, ad esempio due o più computer possono essere dietro una NAT, che sarebbe una rete tipo quella di FastWeb; potrebbe anche essere che due o più computer usino uno stesso server proxy, ecc.
 
Io non so chi tu sia Incacchiato, ma conosco Lando, Ciro, Marconet, Fiorentino1, ...... tutti orgogliosi delle proprie idee, senza veli, reticenze, coperture od altro.

So solo che umanamente se ci si maschera, in un mondo già virtuale e filtrato come internet, si è meschini come uomini anche xchè qui in questo forum si parla con fratelli di sangue che hanno la stessa passione, fermo restando tutti i distinguo politici, di idee venatorie, di etica, di educazione, di stile, ..... .

Io non sapendo comunque chi tu sia in realtà, Incacchiato o Fiore2, come semplice utente, Incacchiato, io so solo che con Fiore1 si parlava, si dibatteva, si discuteva, si condivideva, si scherzava, si litigava anche animatamente ..... ma poi finiva sempre ..... anche con Pm.

Non ti pare sia ora di finirla dopo aver provocato ?? La realtà olandese venatoria è di poche decina di migliaia di cacciatori, hanno una tradizione acquatica storica che ci sognamo, venata di naturalismo estremo così come le figure delle vecchie bancanote in fiorini testimoniano (beccaccini, pavoncelle e anatidi alposto di leonardo, levi, verdi ...). Prova a verificare se è così semplice cacciare là ..... .

Su arcicaccia e altre associazioni può darsi tu abbia anche ragione, e comunque non posso certo farti cambiare idee, ma come uomo iscritto al cpa, e uno dei fondatori dello stesso, posso solo dirti che vi sono persone validissime in ogni associazione ed animate da spirito costruttivo procaccia, magari in modo diverso dal tuo, dal mio, da quello di tanti altri colleghi, ma sono con noi, siamo noi e mai dovremmo dimenticarcelo.

Io so solo che Ciro è prodigo di impegno nella sua associazione arci e lavora x la caccia, a suo modo, x una caccia moderna e compatibile, non retrò o utopistica: forse anche lui dovrà confrontarsi con la base, con te, con me, con noi, con tutti, x capire se si sta muovendo bene in un contesto però che deve necessariamente essere pragmatico e non ululante o nostalgico, mentre lui dovrà capire che la politica più becera non dovrà mai entrare nel suo operato o contro gli interessi ragionevoli dei cacciatori.
Lo stesso fa il bravo IL Tacci con la sua federcaccia, il lando con associazioni varie, angra in primis, ..... fiore idem col partito:
SIAMO TUTTI ALLINEATI SULLA DIFESA DELLA CACCIA, CON MODI E PALETTI DIVERSI, MA SULLA CACCIA NON SI MOLLA.

X questo ho proposto un manifesto delle idee vero con contribuzione da parte di tutti, suddivisi magari x argomenti, e rediga un documento di sintesi ..... ma se qualcuno pensa di battersi x il fringuello cacciabile senza vincoli, a cacciare nelle zps 7 mesi all'anno, o con orari molto diversi, o alla caccia in agosto ..... dubito che un manifesto si possa fare ..... xchè è una persona che non vive più il suo tempo e sicuramente vinceranno i verdi ..... .

CONTENUTI E METODO ..... ripartiamo tutti da questo,poi lo STRUMENTO X RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DEL MANIFESTO.

Ma se si prendono esempi non calzanti come l'Olanda ..... tutta allagata e poldern, o ci si nasconde dietro un nick, o si accusano persone, associazioni, ecc. genericamente, senza alternative realizzabili e ragionevoli (ottenere consenso anche da chi è neutro) non si va da nessuna parte ..... Fiore o meno, xchè anche io sono un Incacchiato nero !!

Serenità e cordialità ..... con trasparenza, de vis a vis, pour plaisir !!

Lando, Ciro, Marconet, Il tacci, Fiore1, ..... lo sono sempre stati anche xchè sono moderatori (a parte il bravo IL TACCI) e storici membri del forum ..... Incacchiato puoi forse dire altrettanto o sei ..... Fiore2 ???
 
Penso che Beppe abbia detto delle belle verita'.... ognuno di noi, giustamente con il proprio credo, sta' conducendo una "battaglia" a favore della caccia. Non importa che si chiami Progetto Ambiente o Caccia Ambiente o Angra o qualsi voglia altra associazione, l'importante è che facciamo qualcosa per la stessa e remare tutti con il proprio battello dalla stessa parte della corrente. Discussioni e attacchi reciproci fra di noi non servono, serve cordialita' ed armonia, rispettando le idee reciproche che fino a prova contraria possono essere tutte valide.
Per il bene del Forum e della Caccia "tutta" proporrei un po' di quiete tra tutti noi, consapevoli che abbiamo tutti noi dei trascorsi che ci legano piu' o meno a delle azioni o partecipazioni contingenti all'attivita' venatoria.
Se ognuno di noi con il nostro battello condurra' in base al proprio credo quell'assalto importante per l'egemonia ed il rispetto della ns. attivita', potremo creare una flotta molto potente ed importante per far si che anche negli anni avvenire potremo divertirci ancora ... l'importante poi sara' sbarcare tutti insieme sulla terra di conquista che oggi e' sempre piu' ridotta ad una nicchia la cui circonferenza si restringe sempre piu'.
Per far questo non serve affondarci a vicenda.... un esercito e' fatto di fanti, di artiglieria, di aviazione etc..... l'importante e' vincera la guerra senza faziosita' interna (che dobbiamo cercare di eliminare o almeno limare il piu' possibile anche se comprendo sia impegnativo).
La "guerra civile" non ha mai giovato a nessuno e per il bene di tutti noi dobbiamo cercare di comprendere il rispetto reciproco, solo cosi' si vince, altrimenti facciamo solo che l'interesse del nemico.
Il comune denominatore in fondo e' lo stesso.... LA CACCIA
Un saluto e buon proseguimento a tutti.
Marco
 
Ti ringrazio Peppone per la stima,che e' reciproca. L'aver accettato un inpegno serio con l'Arci, prima nel provinciale di Latina,poi nel Consiglio Regionale del Lazio, e in contenporanea l'aver creato con sei amici del forum migratoria e di anatidi, l'ANGRA, non significa esser di questa o quella ideologia politica.Esempio eclatante, e' l'angra, proveniamo da 4 realta associative diverse, le nostre idee politiche restano nostre, forse identiche, forse diverse, ma cio' non toglie che condividiamo lo stesso indirizzo gestionale della caccia,basato su dati e studi che comprovano la sostenibilita' della caccia alla migratoria,perche' in mancanza di dati certi o programmi seri di rispristino e mantenimento ambientali siamo destinati all'estinzione o/a doversi adattare alla tragicomica parodia della caccia.E questo ne io e ne voi lo vogliamo.Ma l'aver appiccicato una etichetta politica a questo o quell'amico,dimostra solo l'ignoranza crassa che affligge il mondo venatorio Italiano, troppo spesso tenuto per il bavero proprio da queste infantili posizioni da baretto de borgata . Il condividere una gestione e una applicazione delle leggi ci garantisce un futuro,ma se si resta sempre con il balzello fumoso di norme non chiare e precise a caccia non vai.Se si resta ancora ancorati sull'ignoranza che all'esetero fai quello che vuoi,che poi non e' cosi,a caccia non vai,se non ci prodighiamo in prima persona ad un impegno serio di presentazione di programmi a caccia non vai.Se non si stimola al dialogo l'istituzione regionale, a caccia non vai. I verdi ci battono perche' ancora siamo nell'era delle caverne,ma i verdi si battono eccome,con seri documenti inoppugnabili,come e' successo qui nel Lazio.Avevamo il vincolo nelle zps del cartone e acciaio...Be se non era per l'ANGRA che ha presentato un serio documento di richiesta, motivandone con razionale inoppugnabilita', le motivazioni tecniche, legali,materiali, la deroga con **** che l'ottenevamo.Va SOTTOLINEATO che l'intervento di Veneziano e' stato DETERMINANTE,non si 'sarebbe certo esposto se avessimo prodotto delle castronerie,che potevano renderlo ridicolo POLITICAMENTE. L'unica associazione che ha aderito successivamente all'Angra e all'Arci, e' stata solo l'Acma,per il resto cari miei, c'e' stato un assordante silenzio associativo che quasi mi spaventava......L'aver ottenuto l'uso della plastica con il non toxic nelle zps, chi ha garantito lo svincolo territoriale da pescia fiorentina come confine,al confine con la campania.Tenendo ben presente anche le zone interne del Lazio.Si e' stabilito anche per il futuro, perche' le sic avranno in futuro lo stesso indirizzo gestionale delle zps,una certezza giuridica limpida,perche' se esiste il probblema del piombo che inquina questi siti,si usa in maniera certa, e non fumosa, il non toxic,come avviene nel resto del mondo. Prima in questi siti, senza il cartone e acciaio, non entravi,ora entri a testa alta! Saro' compagno come molti dicono, se esser compagni significa questo ok, sono compagno! Ma non sto e non stiamo dietro ad una tastiera a piagne come manzi,o a provocare liti con utenti che non hanno, e mi dispiace dirlo,capito un **** ........................
 
Ringrazio Marconet e Ciromenotti, per la stima e le belle parole contraccambiatemi.

Io so solo che voi, come altri, vi prodigate x difendere la Caccia, ognuno col suo modo, ma siete educati, chiari, onesti, con contenuti, metodo e coerenti, come tanti altri colleghi e spero anche io.

Tutti hanno contributi positivi da dare x la difesa della caccia e della ns passione, l'importante è dare l'esempio e vivere il proprio tempo politico ..... x raggiungere il risultato, senza utopie retrograde.
Vi auguro buon lavoro x il bene della caccia, e di mantenere intatto questo spirito di attaccamento alla ns legittima causa, senza subalternità ai partiti di riferimento, qualunque essi siano.
Le mie idee e proposte le potete leggere nel forum con trasparenza e talvolta impopolarità, ma sono sempre disponibile al confronto ed a cambiare idea se veramente convinto dell'altrui pensiero ..... purchè posto con educazione.Il difetto della permalosità romagnola ..... non cambia mai !!!
 
Niente altro da aggiungere ai post di Beppe e Alessandro.........NON è certo con le provocazioni o le "incacchiature" che si contribuisce a fare qualcosa di concreto per la nostra comune passione.......

Così come raccontando novelle sui "paradisi venatori" di altre nazioni europee, che sono purtroppo nelle nostre stesse beghe da anni......

Un saluto

Sandro
 
Decreto

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Rete
Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di
Protezione Speciale (ZPS).

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la
conservazione degli uccelli selvatici;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, “Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio”;

Vista la deliberazione del 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali
protette pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997;

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni,
“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche”;

Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
del 3 settembre 2002, “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003
che stabilisce norme comuni relative al regime di sostegno diretto
nell’ambito della Politica Agricola Comune (PAC);

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004,
recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione del
sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n.
1782/2003 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005,
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006,
relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle
risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento
(CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 66 “Adesione della repubblica italiana
all’accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell’Africa –
Eurasia, con Allegati e Tabelle, fatto a L’Aja il 15 agosto 1996” e in
particolare l’art. 1: “Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui
all'art. 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in
conformità con quanto disposto dall'art. XIV dell'Accordo stesso” e l’art.
4.1.4. dell’Allegato 3 dell’Accordo, che costituisce parte integrante della
legge: “Le Parti contraenti si impegnano a sopprimere l’utilizzazione del
piombo per la caccia nelle zone umide entro il 2000”;

Tenuto conto che la valutazione d’incidenza, di cui all’art. 5 del D.P.R. 8
settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, costituisce una misura
preventiva di tutela legata ai piani o ai progetti cui devono
necessariamente aggiungersi le misure di conservazione opportune al
mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente,
delle specie e degli habitat dei siti natura 2000;

Considerata altresì la necessità che nel definire le misure di conservazione
da applicare ai siti della rete Natura 2000, a far data dalla loro
designazione, sia garantita la coerenza ecologica della rete e la
conservazione adeguata dei medesimi;

Considerato che la Commissione europea, in data 28 giugno 2006, ha emesso
nei confronti dello Stato italiano, nell’ambito della procedura d’infrazione
n. 2006/2131, avviata per non conformità al diritto comunitario della
normativa italiana di recepimento della direttiva 79/409/CEE, un parere
motivato nel quale contesta la violazione, fra gli altri, degli artt. 2, 3 e
4 della direttiva 79/409/CEE che prevedono l’obbligo di adottare, ai sensi
dell’art. 3 “le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire
per tutte le specie di cui all’allegato I, una varietà ed una superficie di
habitat”, nonché, ai sensi dell’art. 4 “per le specie elencate nell’allegato
I, misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat”;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “ Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge Finanziaria
2007)” e in particolare l’art. 1, comma 1226, che, al fine di prevenire
ulteriori procedure d’infrazione, demanda ad un decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’individuazione di
criteri minimi uniformi sulla base dei quali le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano debbono adottare le misure di conservazione di
cui agli artt. 4 e 6 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e successive
modificazioni;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del ;

decreta

Art. 1

Finalità

Il presente decreto integra la disciplina afferente la gestione dei siti che
formano la rete Natura 2000 in attuazione delle direttive 79/409/CEE del
Consiglio del 2 aprile 1979 e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992,
dettando i criteri minimi uniformi sulla cui base le regioni e le province
autonome adottano le misure di conservazione o all’occorrenza i piani di
gestione per tali aree, in adempimento dell’art. 1 comma 1226 della legge 27
dicembre 2006 n. 296.

I criteri minimi uniformi garantiscono la coerenza ecologica della rete
Natura 2000 e l’adeguatezza della sua gestione sul territorio nazionale.

L’individuazione dei criteri minimi uniformi è altresì tesa ad assicurare il
mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino in uno stato di
conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario e degli
habitat di specie di interesse comunitario, nonché di stabilire misure
idonee ad evitare la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati
designati, tenuto conto degli obiettivi delle direttive 79/409/CEE e
92/43/CEE.

Per ragioni connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o
relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, si
può provvedere all’autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in
contrasto con i criteri indicati nel presente atto, in ogni caso previa
valutazione di incidenza, adottando ogni misura compensativa atta a
garantire la coerenza globale della rete Natura 2000.

Art. 2

Definizione delle misure di conservazione per le Zone Speciali di
Conservazione (ZSC)

1. I decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare di designazione delle ZSC, adottati d'intesa con ciascuna regione e
provincia autonoma interessata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma
2, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, e successive modificazioni, indicano
il riferimento all’atto con cui le regioni e le province autonome adottano
le misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato di
conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per i quali il sito e'
stato individuato, conformemente agli indirizzi espressi nel decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 “Linee
guida per la gestione dei siti Natura 2000” e alle disposizioni del presente
decreto, assicurando la concertazione degli attori economici e sociali del
territorio coinvolto.

Eventuali modifiche alle misure di conservazione, che si rendessero
necessarie sulla base di evidenze scientifiche, sono adottate dalle regioni
e dalle province autonome e comunicate entro i trenta giorni successivi al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Le misure di conservazione previste nei rispettivi decreti di
designazione per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all’interno di aree
naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale istituite
ai sensi della legislazione vigente, sono individuate ad eventuale
integrazione delle misure di salvaguardia ovvero delle previsioni normative
definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione
esistenti.

3. Entro sei mesi dalla designazione delle ZSC le regioni e le province
autonome adottano le relative misure di conservazione, provvedendo altresì a
comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC. Per le ZSC o
per le loro porzioni ricadenti all’interno di aree naturali protette o di
aree marine protette di rilievo nazionale già istituite o in corso di
istituzione ai sensi della legislazione vigente, la gestione rimane affidata
all’ente gestore dell’area protetta.

4. Le misure di cui ai commi precedenti del presente articolo sono stabilite
sulla base dei seguenti criteri minimi uniformi, da applicarsi a tutte le
ZSC:

a) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della
vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o
seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

1) superfici a seminativo ai sensi dell’art. 2 punto 1 del regolamento
(CE) n. 796/04, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi
a) e b) dell’art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/03 ed escluse le superfici
di cui al successivo punto 2);

2) superfici a seminativo soggette all’obbligo del ritiro dalla produzione
(set-aside) e non coltivate durante tutto l’anno e altre superfici ritirate
dalla produzione ammissibili all’aiuto diretto, mantenute in buone
condizioni agronomiche e ambientali a norma dell’art. 5 del regolamento (CE)
n. 1782/03.

Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere
fitosanitario prescritti dall’autorità competente o a superfici investite a
riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

b) sulle superfici a seminativo soggette all’obbligo del ritiro dalla
produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l’anno e altre
superfici ritirate dalla produzione ammissibili all’aiuto diretto, mantenute
in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell’art. 5 del
regolamento (CE) n. 1782/03, obbligo di garantire la presenza di una
copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l’anno, e di
attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di
sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni
ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di
ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/03. Dette operazioni devono
essere effettuate almeno una volta all’anno, fatto salvo il periodo di
divieto annuale di intervento compreso fra l’1 marzo e il 31 luglio di ogni
anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle province autonome.
Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque
essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il
30 settembre di ogni anno.

E’ fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la
realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle
normative in vigore.

In deroga all’obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o
artificiale, durante tutto l’anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui
terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante
biocide;

2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e
biotopi;

3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell’art. 1 lettera c) del
decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;

4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all’esecuzione di
interventi di miglioramento fondiario;

5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno
o, limitatamente all’annata agraria precedente all’entrata in produzione,
nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni
del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva
annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell’annata
agraria precedente all’entrata in produzione.

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;

c) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi
dell’art. 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04 ad altri usi;

d) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali
caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati
dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti;

e) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle
da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi
regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo
scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;

f) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall’ente gestore;
sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di
semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;

g) divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, ciancioli,
sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie
sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica)
o di altre fanerogame marine, di cui all’art. 4 del regolamento (CE)
n.1967/06;

h) divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da
spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl, di cui
all’art. 4 del regolamento (CE) n.1967/06;

i) divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno
delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune
d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive
più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/09.

5. Le regioni e le province autonome, in collaborazione con AGEA e/o con gli
Organismi Pagatori regionali, provvedono a individuare, e ove necessario ad
aggiornare, i precisi riferimenti catastali delle aree ZSC, anche al fine di
una corretta attuazione del regolamento (CE) n. 1782/03 e del regolamento
(CE) n. 1698/05.

Art. 3

Definizione delle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale
(ZPS)

1. Le misure di conservazione ovvero gli eventuali piani di gestione
previsti dall'art. 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive
modificazioni, sono adottati ovvero adeguati dalle regioni e le province
autonome con proprio atto entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente
decreto, sulla base degli indirizzi espressi nel decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 “Linee guida
per la gestione dei siti Natura 2000”, nonché dei criteri minimi uniformi
definiti col presente decreto e articolati come segue:

­ criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di
conservazione valide per tutte le tipologie di ZPS;

­ criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di
conservazione valide per specifiche tipologie di ZPS.

2. Per le ZPS o per le loro porzioni ricadenti all’interno di aree naturali
protette o di aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi
della legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, le misure di conservazione sono individuate ad eventuale
integrazione delle misure di salvaguardia e delle previsioni normative
definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione
esistenti.

3. Le ZPS si intendono designate, ovvero istituite, dalla data di
trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, dei formulari e delle cartografie
delle medesime ZPS individuate dalle regioni e le province autonome, ovvero
dalla sola data di trasmissione alla Commissione europea dei formulari e
delle cartografie delle ZPS, da parte del Ministero dell’agricoltura e delle
foreste, nel caso in cui la stessa designazione sia avvenuta precedentemente
all’entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Entro sei mesi dalla loro adozione, le regioni e le province autonome
comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare le misure di conservazione nonchè il soggetto affidatario della
gestione di ciascuna ZPS. Per le ZPS o per le loro porzioni ricadenti
all’interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo
nazionale già istituite o in corso di istituzione ai sensi della
legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la
gestione rimane affidata all’ente gestore dell’area protetta.

5. Le regioni e le province autonome, in collaborazione con AGEA e/o con gli
Organismi Pagatori regionali, provvedono a individuare, e, ove necessario ad
aggiornare, i precisi riferimenti catastali delle aree ZPS, anche al fine di
una corretta applicazione del regolamento (CE) n. 1782/03 e del regolamento
(CE) n. 1698/05.

Art. 4

Individuazione di tipologie ambientali di riferimento per le ZPS

1. Tenuto conto dei criteri ornitologici indicati nella Direttiva 79/409/CEE
e delle esigenze ecologiche delle specie presenti nelle diverse ZPS, sono
individuate le tredici tipologie ambientali di riferimento di seguito
elencate:

­ ambienti aperti alpini;

­ ambienti forestali alpini;

­ ambienti aperti delle montagne mediterranee;

­ ambienti forestali delle montagne mediterranee;

­ ambienti misti mediterranei;

­ ambienti steppici;

­ colonie di uccelli marini;

­ zone umide;

­ ambienti fluviali;

­ ambienti agricoli;

­ risaie;

­ corridoi di migrazione;

­ valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei
passeriformi e di altre specie ornitiche.

2. Con l’atto di cui all’art. 3, comma 1, le regioni e le province autonome
assegnano ciascuna ZPS ad una o più delle tipologie ambientali previste dal
comma 1 del presente articolo sulla base della descrizione e della
caratterizzazione delle tredici tipologie ambientali contenute nell’allegato
1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
L’assegnazione delle ZPS, anche di nuova designazione, o la variazione di
assegnazione di ZPS che dovesse rendersi necessaria per motivazioni
scientifiche, sempre relative alle caratteristiche tipologiche dell’area,
sono comunicate entro trenta giorni al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, il quale può formulare osservazioni entro
i trenta giorni successivi alla ricevuta comunicazione.

3. Nel caso di ZPS assegnate ad un’unica tipologia ambientale, nella
definizione delle misure di conservazione si applicano i criteri minimi
uniformi individuati per la tipologia specifica, oltre a quelli validi per
tutte le ZPS. Nel caso di ZPS assegnate a due o più tipologie ambientali,
nella definizione delle misure di conservazione si applicano i criteri
minimi uniformi individuati per ognuna delle tipologie specifiche, oltre a
quelli validi per tutte le ZPS.

Art. 5

Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per
tutte le ZPS

1. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l’atto di cui
all’art. 3 comma 1 del presente decreto, provvedono a porre i seguenti
divieti:

a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con
l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma
vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla
settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;

b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con
l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9,
paragrafo 1, lett. c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2
aprile 1979;

d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle
zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua
dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più
esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;

e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento
dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il
controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle
aree di presenza del lanario (Falco biarmicus);

f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad
eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni
autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e
cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca
(Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax), moretta (Aythya fuligula);

h) svolgimento dell’attività di addestramento di cani da caccia prima
dell’1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte
salve le zone di cui all’art. 10, comma 8, lettera e) della Legge 157/92
sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, entro la data di
emanazione dell’atto di cui all’art. 3 comma 1;

i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei
cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti;

j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di
uccelli;

k) realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e
smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in
termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;

l) realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti
per i quali sia stato ultimato il procedimento di autorizzazione, di
interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non
comportino un aumento dell’impatto sul sito in relazione agli obiettivi di
conservazione della ZPS, nonché di impianti per autoproduzione con potenza
complessiva non superiore a 20 kw;

m) realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da
sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione
generali e di settore vigenti alla data di approvazione del presente atto, a
condizione che sia conseguita la positiva valutazione d’incidenza dei
singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di
settore di riferimento dell’intervento, nonché di quelli previsti negli
strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d’incidenza;
sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento
di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di
valutazione d’incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento
anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non
comportino un aumento dell’impatto sul sito in relazione agli obiettivi di
conservazione della ZPS;

n) apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad
eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di
settore vigenti alla data di approvazione del presente atto o che verranno
approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il
recupero finale delle aree interessate dall’attività estrattiva sia
realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la
positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli
strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento
dell’intervento; in via transitoria, per 18 mesi dalla data di approvazione
del presente atto, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di
valutazione d’incidenza dei medesimi, è consentito l’ampliamento delle cave
in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d’incidenza
dei singoli progetti, fermo restando l’obbligo di recupero finale delle aree
a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a
procedura di valutazione d’incidenza, in conformità agli strumenti di
pianificazione vigenti e semprechè l’attività estrattiva sia stata orientata
a fini naturalistici;

o) svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori
delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi
di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo
e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari,
lavoratori e gestori;

p) eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici
del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e
dalle province autonome con appositi provvedimenti;

q) eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da
muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi
regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo
scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;

r) esecuzione di livellamenti non autorizzati dall’ente gestore; sono
fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina
e per la sistemazione dei terreni a risaia;

s) conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell’art.
2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04 ad altri usi;

t) bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione
presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle
superfici specificate ai punti seguenti:

1) superfici a seminativo ai sensi dell’art. 2 punto 1 del regolamento
(CE) n. 796/04, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi
a e b dell’art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/03 ed escluse le superfici
di cui al successivo punto 2);

2) superfici a seminativo soggette all’obbligo del ritiro dalla
produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l’anno e altre
superfici ritirate dalla produzione ammissibili all’aiuto diretto, mantenute
in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell’art. 5 del
regolamento (CE) n. 1782/03.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad
emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall’autorità competente o a
superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente
autorità di gestione;

u) esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli,
sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie
sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica)
o di altre fanerogame marine, di cui all’art. 4 del regolamento (CE) n.
1967/06;

v) esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da
spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl, di cui
all’art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06.

2. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l’atto di cui
all’art. 3 comma 1 del presente decreto, provvedono a porre i seguenti
obblighi:

a) messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto
degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova
realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione;

b) sulle superfici a seminativo soggette all’obbligo del ritiro dalla
produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l’anno e altre
superfici ritirate dalla produzione ammissibili all’aiuto diretto, mantenute
in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell’art. 5 del
regolamento (CE) n. 1782/03, garantire la presenza di una copertura
vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l’anno e di attuare pratiche
agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura
della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla
produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del
regolamento (CE) 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno
una volta all’anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento
compreso fra l’1 marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente
disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto
annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150
giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni
anno.

E’ fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la
realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle
normative in vigore.

In deroga all’obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o
artificiale, durante tutto l’anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui
terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante
biocide;

2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e
biotopi;

3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell’art. 1 lettera c) del
decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;

4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all’esecuzione di
interventi di miglioramento fondiario;

5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno
o, limitatamente all’annata agraria precedente all’entrata in produzione,
nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni
del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva
annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell’annata
agraria precedente all’entrata in produzione;

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.

c) regolamentazione degli interventi di diserbo meccanico nella rete
idraulica artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, in
modo che essi vengano effettuati al di fuori del periodo riproduttivo degli
uccelli, ad eccezione degli habitat di cui all’art. 6 comma 11;

d) monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla
Direttiva 79/409/CEE e in particolare quelle dell’Allegato I della medesima
direttiva o comunque a priorità di conservazione.

3. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l’atto di cui
all’art. 3 comma 1 del presente decreto, indicano, quali attività da
promuovere e incentivare:

a) la repressione del bracconaggio;

b) la rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a
fune ed elettrodotti dismessi;

c) l’informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale e dei
maggiori fruitori del territorio sulla rete Natura 2000;

d) l’agricoltura biologica e integrata con riferimento ai Programmi di
Sviluppo Rurale;

e) le forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali;

f) il ripristino di habitat naturali quali ad esempio zone umide,
temporanee e permanenti, e prati tramite la messa a riposo dei seminativi;

g) il mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonché della
vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati,
nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio.

Art. 6

Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per
tipologie di ZPS

In relazione alla assegnazione delle ZPS alla tipologia ambientale di
riferimento, di cui all’art. 4 del presente decreto, le regioni e le
province autonome, con l’atto di cui all’art. 3 comma 1, provvedono a porre
i seguenti:

1. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti alpini

Regolamentazione di:

- circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone
l’asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica
ovvero di stabilità dei versanti;

- escursionismo ai sentieri negli ambienti d’alta quota;

- uso di eliski e motoslitte;

- avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da gipeto
(Gypaetus barbatus), aquila reale (Aquila chrysaetos), falco pellegrino
(Falco peregrinus), gufo reale (Bubo bubo) e gracchio corallino (Pyrrhocorax
pyrrhocorax), mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata
libera o attrezzata e qualunque altra modalità;

- tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di
nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, in
connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non
arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione.

Attività da favorire:

- mantenimento delle attività agrosilvopastorali estensive e in
particolare il recupero e la gestione delle aree aperte a vegetazione
erbacea;

- mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo;

- pastorizia, evitando il sovrapascolo;

- attività tradizionale di coltivazione dei prati magri di media
montagna;

- manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti e
realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e
manufatti in pietra;

- mantenimento e recupero delle aree a vegetazione aperta;

- pastorizia estensiva nei pascoli marginali di media e bassa quota.

2. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali alpini

Obblighi e divieti:

- obbligo di integrazione degli strumenti di gestione forestale al
fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante ****,
annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all’alimentazione
dell’avifauna.

Regolamentazione di:

- circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone
l’asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica
ovvero di stabilità dei versanti;

- tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di
nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, in
connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non
arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione;

- avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da gipeto
(Gypaetus barbatus), aquila reale (Aquila chrysaetos), falco pellegrino
(Falco peregrinus), gufo reale (Bubo bubo) e gracchio corallino (Pyrrhocorax
pyrrhocorax), mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata
libera o attrezzat a e qualunque altra modalità;

- attività forestali in merito all’eventuale rilascio di matricine
nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni minime o riprese
massime, di estensione ed epoca degli interventi di taglio selvicolturale,
di norme su tagli intercalari;

- apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente.

Attività da favorire:

– conservazione del sottobosco;

– attività agrosilvopastorali in grado di mantenere una struttura
disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all’interno
delle compagini forestali;

– conservazione di prati all'interno del bosco anche di medio/piccola
estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei
pressi delle aree forestali;

– mantenimento di una presenza adeguata di piante ****, annose o
deperienti, utili alla nidificazione ovvero all’alimentazione dell’avifauna;

- mantenimento degli elementi forestali, nei pressi di bacini idrici
naturali e artificiali;

- manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco e dei
manufatti in pietra esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche
costruttive tradizionali;

- gestione forestale che favorisca l’evoluzione all’alto fusto e la
disetaneità e l’aumento della biomassa vegetale morta;

- conservazione di radure e chiarie all’interno delle compagini
forestali;

- mantenimento degli elementi forestali, anche di parcelle di ridotta
estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali.

3. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti delle montagne
mediterranee

Regolamentazione di:

- circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone
l’asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica
ovvero di stabilità dei versanti;

- avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da capovaccaio
(Neophron percnopterus), aquila reale (Aquila chrysaetos), aquila del
Bonelli (Hieraaetus fasciatus), falco pellegrino (Falco peregrinus), lanario
(Falco biarmicus), grifone (Gyps fulvus), gufo reale (Bubo bubo) e gracchio
corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax) mediante elicottero, deltaplano,
parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità;

- tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di
nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, in
connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non
arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione;

- pascolo al fine di ridurre fenomeni di eccessivo sfruttamento del
cotico erboso, anche per consentire la transumanza e la monticazione estiva.

Attività da favorire:

- mantenimento delle attività agrosilvopastorali estensive e in
particolare recupero e gestione delle aree a prato permanente e a pascolo;

- mantenimento e recupero del mosaico di aree a vegetazione erbacea e
arbustiva.

4. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle
montagne mediterranee.

Obblighi e divieti:

- Obbligo di integrazione degli strumenti di gestione forestale al
fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante ****,
annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all’alimentazione
dell’avifauna.

Regolamentazione di:

- circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone
l’asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica
ovvero di stabilità dei versanti;

- tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di
nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, in
connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non
arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione.

- avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da capovaccaio
(Neophron percnopterus), aquila reale (Aquila chrysaetos), aquila del
Bonelli (Hieraaetus fasciatus), falco pellegrino (Falco peregrinus), lanario
(Falco biarmicus), grifone (Gyps fulvus), gufo reale (Bubo bubo) e gracchio
corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax) mediante elicottero, deltaplano,
parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità;

- attività forestali in merito all’eventuale rilascio di matricine
nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni massime, di
estensione ed epoca degli interventi di taglio selvicolturale, di norme su
tagli intercalari;

- apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente.

Attività da favorire:

– attività agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura
disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all’interno
delle compagini forestali;

– conservazione di prati e di aree aperte all'interno del bosco anche
di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a
struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;

– mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduato, anche
di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e
artificiali e negli impluvi naturali;

– mantenimento ovvero promozione di una struttura delle compagini
forestali caratterizzata dall’alternanza di diversi tipi di governo del
bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea);

– conservazione del sottobosco;

– mantenimento di una presenza adeguata di piante ****, annose o
deperienti, utili alla nidificazione ovvero all’alimentazione dell’avifauna;

– gestione forestale che favorisca l’evoluzione all’alto fusto, la
disetaneità e l’aumento della biomassa vegetale morta;

– mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduato, anche
di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e
artificiali.

5. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei.

Obblighi e divieti:

­ divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle
esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario.

Regolamentazione di:

- circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone
l’asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica
ovvero di stabilità dei versanti;

- avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da capovaccaio
(Neophron percnopterus), aquila reale (Aquila chrysaetos), aquila del
Bonelli (Hieraaetus fasciatus), falco pellegrino (Falco peregrinus), lanario
(Falco biarmicus), grifone (Gyps fulvus), gufo reale (Bubo bubo) e gracchio
corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax) mediante elicottero, deltaplano,
parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità;

- tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di
nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, in
connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non
arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione.

Attività da favorire:

­ conservazione, manutenzione e ripristino, senza rifacimento
totale, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso
tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;

­ creazione di filari arborei-arbustivi con specie autoctone lungo i
confini degli appezzamenti coltivati;

­ conservazione e ripristino degli elementi naturali e seminaturali
dell’agroecosistema come siepi, filari, laghetti, boschetti, stagni;

­ conservazione di una struttura disetanea dei soprassuoli e di aree
aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di
pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree
forestali;

– mantenimento di una presenza adeguata di piante ****, annose o
deperienti, utili alla nidificazione ovvero all’alimentazione dell’avifauna;

­ mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduato, anche
di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e
artificiali e negli impluvi naturali;

­ mantenimento ovvero promozione di una struttura delle compagini
forestali caratterizzata dall’alternanza di diversi tipi di governo del
bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea);

­ controllo della vegetazione arbustiva nei prati e pascoli aridi;

­ ripristino di prati pascoli e prati aridi a partire da seminativi
in rotazione;

- ripristino di prati e pascoli mediante la messa a riposo dei
seminativi;

- conservazione del sottobosco.

6. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici

Obblighi e divieti:

­ divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle
esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario.

­ divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano
già avuto una destinazione agricola.

Regolamentazione di:

- pascolo al fine di ridurre fenomeni di eccessivo sfruttamento del
cotico erboso;

- circolazione sulle strade ad uso silvo-pastorale;

- costruzione di nuove serre fisse;

- dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree
coperte da vegetazione naturale.

Attività da favorire:

– conservazione ovvero ripristino degli elementi naturali e
seminaturali dell’agroecosistema tra cui alberi isolati, pozze di
abbeverata, piccoli stagni;

– manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco
esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive
tradizionali e manufatti in pietra;

– mantenimento ovvero ripristino di piccole raccolte d’acqua e pozze
stagionali;

– controllo della vegetazione arbustiva infestante nei prati e
pascoli aridi;

– ripristino di pascoli e prati aridi mediante la messa a riposo di
seminativi;

– pratiche pastorali tradizionali evitando il sovrapascolo;

– pratiche pastorali tradizionali estensive.

7. ZPS caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli marini

Obblighi e divieti:

­ obbligo di segnalazione delle colonie riproduttive delle seguenti
specie di uccelli marini, con particolare riferimento ai relativi periodi di
riproduzione: uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus) 15 marzo-30
settembre; marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis) 1 gennaio -1
maggio; falco della regina (Falco eleonorae) 15 giugno-30 ottobre; gabbiano
corso (Larus audouinii) 15 aprile-15 luglio;

­ divieto di accesso per animali da compagnia nonché
regolamentazione dell’accesso, dell’ormeggio, dello sbarco, del transito,
della balneazione, delle attività speleologiche, di parapendio e di
arrampicata, nonché del pascolo di bestiame domestico entro un raggio di 100
metri dalle colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini,
durante i seguenti periodi di riproduzione e se non per scopo di studio e di
ricerca scientifica espressamente autorizzati dall’ente gestore: uccello
delle tempeste (Hydrobates pelagicus) 15 marzo-30 settembre; marangone dal
ciuffo (Phalacrocorax aristotelis) 1 gennaio -1 maggio; della regina (Falco
eleonorae) 15 giugno-30 ottobre; gabbiano corso (Larus audouinii) 15
aprile-15 luglio;

­ obbligo di punti luce schermati verso l’alto e verso il mare e di
utilizzo di lampade ai vapori di sodio a bassa pressione, per gli impianti
di illuminazione esterna di nuova realizzazione o in manutenzione
straordinaria posti entro il raggio di 1 chilometro dalle colonie di
nidificazione, e visibili da queste e dai tratti di mare antistanti, di
uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus), berta maggiore (Calonectris
diomedea) e berta minore (Puffinus puffinus), salvo le necessità di
illuminazione di approdi.

Regolamentazione di:

- caratteristiche tecniche delle illuminazioni esterne entro 1
chilometro dalle colonie di uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus),
berta maggiore (Calonectris diomedea) e berta minore (Puffinus puffinus).

Attività da favorire:

- sorveglianza alle colonie di uccelli durante il periodo di
riproduzione;

- adeguamento degli impianti esistenti di illuminazione esterna posti
entro il raggio di 1 chilometro dalle colonie di nidificazione, e visibili
da queste e dai tratti di mare antistanti, di uccello delle tempeste
(Hydrobates pelagicus), berta maggiore (Calonectris diomedea) e berta minore
(Puffinus puffinus) secondo le indicazioni tecniche sopra riportate;

- incentivazione dell’utilizzazione di dispositivi per
accensione/spegnimento automatico al passaggio di persone/automezzi.

8. ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide.

Obblighi e divieti:

- divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali;

- divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente
all’1 ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati.

­ obbligo di monitoraggio del livello idrico delle zone umide, in
particolar modo durante la stagione riproduttiva delle specie ornitiche
presenti, al fine di evitare eccessivi sbalzi del medesimo.

Regolamentazione di:

­ taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi
nei periodi di nidificazione;

- costruzione di nuove serre fisse;

­ caccia in presenza, anche parziale, di ghiaccio;

­ trattamento delle acque reflue dei bacini di ittiocoltura
intensiva o semintensiva;

- attività che comportino improvvise e consistenti variazioni del
livello dell’acqua o la riduzione della superficie di isole ovvero zone
affioranti. Sono fatte salve le operazioni di prosciugamento delle sole
vasche salanti delle saline in produzione;

­ realizzazione di sbarramenti idrici e interventi di
artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni,
tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole
ovvero zone affioranti;

- epoche e metodologie degli interventi di controllo ovvero gestione
della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea all’interno delle
zone umide e delle garzaie, in modo che sia evitato taglio, sfalcio,
trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del
terreno, durante il periodo riproduttivo dell’avifauna, fatti salvi
interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell’ente gestore,
al fine di non arrecare disturbo o danno alla riproduzione della fauna
selvatica;

- realizzazione di impianti di pioppicoltura;

- utilizzo dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della
vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati
e canali collettori);

­ pesca con nasse e trappole.

Attività da favorire:

- riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell’ambito
di attività agricole;

- messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonché la
conversione dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in
praterie sfalciabili o per creare zone umide o per ampliare biotopi relitti
e gestiti per scopi ambientali nelle aree contigue a lagune costiere, valli,
torbiere e laghi;

- mantenimento e coltivazione ecocompatibile delle risaie nelle aree
adiacenti le zone umide;

- incentivazione dei metodi di agricoltura biologica;

- creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea
(spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le zone
coltivate e le zone umide;

- creazione di zone a diversa profondità d’acqua con argini e rive a
ridotta pendenza;

- mantenimento ovvero ripristino del profilo irregolare (con
insenature e anfratti) dei contorni della zona umida;

- mantenimento ovvero ripristino della vegetazione sommersa, natante
ed emersa e dei terreni circostanti l’area umida.

- mantenimento dei cicli di circolazione delle acque salate nelle
saline abbandonate al fine di conservare gli habitat con acque e fanghi
ipersalati idonei per Limicoli, Sternidi e Fenicottero;

- interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d’acqua con alveo
di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde
in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la
permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;

- creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in
aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione,
subsidenza, mantenimento di alti livelli dell’acqua in primavera;

- mantenimento di spiagge naturali e di aree non soggette a pulitura
meccanizzata tra gli stabilimenti balneari;

- conservazione ovvero ripristino di elementi naturali tra gli
stabilimenti balneari esistenti;

- trasformazione ad agricoltura biologica nelle aree agricole
esistenti contigue alle zone umide;

- realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;

- gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi
esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell’avifauna, con
sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al
mantenimento di specchi d’acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per
parcelle ed evitando il taglio raso;

- ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti,
ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali,
in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere, laghi
tramite la messa a riposo dei seminativi;

- conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di latifoglie
autoctone;

- colture a basso consumo idrico e individuazione di fonti di
approvvigionamento idrico, tra cui reflui depurati per tamponare le
situazioni di stress idrico estivo;

- adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale,
di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento
della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del
pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le
lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di
alberi morti, annosi o deperienti.

9. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti fluviali

Regolamentazione di:

­ taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi
nei periodi di nidificazione;

- caccia in presenza, anche parziale, di ghiaccio;

­ realizzazione di sbarramenti idrici e degli interventi di
artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni,
tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole
ovvero zone affioranti;

­ captazioni idriche e attività che comportino il prosciugamento,
anche solo temporaneo, dei corsi d’acqua, o improvvise e consistenti
variazioni del livello dell’acqua, o la riduzione della superficie di isole
o zone affioranti;

- impianti di pioppicoltura e arboricoltura da legno a ciclo breve
all’interno delle golene;

- interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea
arborea, arbustiva e erbacea all’interno delle zone umide e delle garzaie,
in modo che sia evitato taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo
chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo
riproduttivo dell’avifauna, fatti salvi interventi straordinari di gestione
previa autorizzazione dell’ente gestore;

- utilizzo, in tutta l’area interessata dalla vegetazione, di
diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete
idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori);

- interventi, durante il periodo riproduttivo dell’avifauna, di
taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione e delle formazioni arbustive.

Attività da favorire:

- messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonché conversione dei
terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in praterie
sfalciabili, per ampliare biotopi relitti e per creare zone umide gestite
per scopi ambientali all’interno delle golene;

- creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea
(spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le zone
coltivate e le zone umide;

- riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali
nell’ambito di attività agricole;

- rinaturalizzazione dei corsi d’acqua;

- interventi di taglio della vegetazione, nei corsi d’acqua con alveo
di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde
in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la
permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;

- realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;

- riduzione del carico e dei periodi di pascolo nelle aree golenali;

- gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi
solamente al di fuori del periodo riproduttivo dell’avifauna, con sfalci
finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al
mantenimento di specchi d’acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per
parcelle ed evitando il taglio raso;

- ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti,
ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali,
in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere, laghi
tramite la messa a riposo dei seminativi;

- conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di latifoglie
autoctone;

- adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale,
di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento
della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del
pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le
lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di
alberi morti, annosi o deperienti.

10. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti agricoli.

Regolamentazione di:

­ taglio dei pioppeti occupati da garzaie nei periodi di
nidificazione;

­ utilizzazione e limitazione nell’uso dei fanghi di depurazione,
fatte salve le prescrizioni e i divieti recati dal decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 99 recante attuazione della direttiva 86/278/CEE.

Attività da favorire:

- messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare zone umide
(temporanee e permanenti) e prati arbustati gestiti esclusivamente per la
flora e la fauna selvatica, in particolare nelle aree contigue alle zone
umide e il mantenimento (tramite corresponsione di premi ovvero indennità)
dei terreni precedentemente ritirati dalla produzione dopo la scadenza del
periodo di impegno;

- mantenimento ovvero ripristino di elementi di interesse ecologico e
paesaggistico tra cui siepi, frangivento, arbusti, boschetti, residui di
sistemazioni agricole, vecchi frutteti e vigneti, maceri, laghetti;

- mantenimento ovvero creazione di margini o bordi dei campi, quanto
più ampi possibile, lasciati incolti, matenuti a prato, o con essenze
arboree e arbustive non trattati con principi chimici e sfalciati fuori dal
periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 agosto;

- adozione dei sistemi di coltivazione dell’agricoltura biologica;

- adozione di altri sistemi di riduzione o controllo nell’uso dei
prodotti chimici in relazione: alle tipologie di prodotti a minore impatto e
tossicità, alle epoche meno dannose per le specie selvatiche (autunno e
inverno), alla protezione delle aree di maggiore interesse per i selvatici
(ecotoni, bordi dei campi, zone di vegetazione semi-naturale, eccetera);

- mantenimento quanto più a lungo possibile delle stoppie o dei
residui colturali prima delle lavorazioni del terreno;

- adozione delle misure più efficaci per ridurre gli impatti sulla
fauna selvatica delle operazioni di sfalcio dei foraggi (come sfalci,
andanature, ranghinature), di raccolta dei cereali e delle altre colture di
pieno campo (mietitrebbiature);

- interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d’acqua con alveo
di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde
in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la
permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;

- riduzione e controllo delle sostanze inquinanti di origine
agricola;

- mantenimento di bordi di campi gestiti a prato per almeno 50
centimetri di larghezza;

- agricoltura biologica e integrata;

- adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale,
di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento
della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del
pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le
lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di
alberi morti, annosi o deperienti

11. ZPS caratterizzate dalla presenza di risaie

Regolamentazione di:

- taglio dei pioppeti occupati da garzaie nei periodi di
riproduzione.

Attività da favorire:

- riduzione e controllo delle sostanze inquinanti di origine
agricola;

- mantenimento delle stoppie nella stagione invernale;

- mantenimento dell’acqua nelle risaie nel periodo autunnale ed
invernale;

- gestione idrica, in modo da garantire in alcune aree il
mantenimento dell’acqua durante tutto l’anno e, in particolare, nel periodo
autunnale e invernale;

- interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d’acqua con alveo
di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde
in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la
permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;

- creazione di zone umide prati umidi su seminativi ritirati dalla
produzione;

- messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare zone
umide, sia temporanee che permanenti, e prati arbustati gestiti
esclusivamente per la flora e la fauna selvatica, in particolare nelle aree
contigue alle risaie;

- mantenimento delle stoppie nella stagione invernale;

- creazione all’interno delle risaie di canali profondi al minimo 40
centimetri e larghi al minimo 60 centimetri disposti in modo da non
intralciare il movimento dei mezzi per garantire la sopravvivenza degli
organismi acquatici anche nei periodi di asciutta;

- iniziative volte alla riduzione ed al controllo delle sostanze
inquinanti di origine agricola;

- conservazione delle risaie, in particolare di quelle situate nei
pressi delle principali garzaie esistenti;

- gestione delle risaie con metodo tradizionale e agricoltura
biologica, in ogni caso disincentivando il livellamento al laser, la “falsa
semina” e le coltivazioni “in asciutta”.

12. ZPS caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione

Obblighi e divieti:

- divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente
all’1 ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati.

Regolamentazione di:

- circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone
l’asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica
ovvero di stabilità dei versanti;

- utilizzo di elicottero, deltaplano e parapendio al fine di non
arrecare disturbo al flusso migratorio dell’avifauna.

Attività da favorire:

- conservazione delle aree aperte in cui si creano le correnti
termiche utilizzate dagli uccelli veleggiatori;

- sorveglianza durante il periodo di migrazione.

13. ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole
rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche

Obblighi e divieti:

- divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente
all’1 ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati.

Attività da favorire:

- riduzione dell’inquinamento luminoso.

Art. 7

Termini per le regolamentazioni

Le regolamentazioni previste agli artt. 5 e 6 dovranno essere adottate dalle
regioni e le province autonome entro nove mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto.

Art. 8

Clausola di salvaguardia

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano
provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi
Statuti speciali e relative norme di attuazione.

Allegato 1

Descrizione delle tipologie ambientali di riferimento per le ZPS

1. Ambienti aperti alpini

Specie ornitiche caratteristiche.

Biancone (Circaetus gallicus), Aquila reale (Aquila chrysaetos), Gipeto
(Gypaetus barbatus), Pernice bianca (Lagopus mutus), Coturnice (Alectoris
greca), Gallo forcello (Tetrao tetrix), Gufo reale (Bubo bubo), Gracchio
corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), Tottavilla (Lulla arborea), Codirossone
(Monticola saxatilis), Fringuello alpino (Montifingilla nivalis), Venturone
(Serinus citrinella), Re di quaglie (Crex crex).

Descrizione generale della tipologia.

Tipologia che raggruppa praterie alpine d’alta quota, sia primarie che
secondarie, nonché tutti gli ambienti aperti di montagna come pascoli,
pietraie ed aree cespugliose (ad esempio Ontano verde, Pino mugo, Rododendro
eccetera). I cambiamenti socioeconomici verificatisi dal dopoguerra nel
territorio delle Alpi hanno avuto come conseguenza principale l’abbandono di
molte zone montane, la modifica delle attività agrosilvopastorali e il
diffondersi di una fruizione turistica del territorio alpino. Il cambiamento
ambientale più rilevante a scala alpina (soprattutto sul versante italiano)
è rappresentato dal progressivo e generale aumento della copertura
forestale.

Fra le nuove attività economiche, il turismo di massa ha portato alla
realizzazione di infrastrutture e strutture ricettive (rifugi), sportive e
ricreative. Piste da sci, impianti di risalita, costruzione di strade a
diversa viabilità rappresentano le principali forme di alterazione del
paesaggio ed hanno, come effetto indiretto, l’aumento generalizzato della
presenza e del disturbo antropico anche alle quote più elevate, favorito
dalle nuove tipologie di impianti funiviari, e dal diffondersi dell’uso di
mezzi di trasporto un tempo non utilizzati quali motoslitte ed eliski.

Diversi sono gli effetti sulle specie più sensibili. Nel breve termine si
assiste al progressivo decremento numerico e alla locale scomparsa delle
specie legate agli ambienti aperti d’origine antropica (ad esempio
Coturnice); nel medio-lungo termine si ipotizza anche una diminuzione delle
popolazioni di specie attualmente in ripresa (ad esempio Aquila reale,
Biancone). L’aumento del disturbo antropico rappresenta una delle fonti di
turbative che possono arrecare danno alla produttività di molte specie e/o
causare l’abbandono delle aree di nidificazione. La maggiore accessibilità
può inoltre aumentare l’impatto dell’attività venatoria e favorire azioni di
bracconaggio. Data la notevole importanza conservazionistica del Re di
quaglie (specie globalmente minacciata) e l’habitat peculiare in cui
sopravvive in Italia (prati da sfalcio di media montagna), se ne fa
particolare menzione. Il fattore fondamentale per la conservazione di tale
specie è il mantenimento della tradizionale gestione del suo habitat, in
particolare gli ambienti prativi e i pasco
 
Vi posto un commento "a caldo" del responsabile scientifico di ACMA, letto su un'altra lista, che condivido in pieno.

In relazione ai divieti di combattente e moretta, ed al ritardo
nell'apertura degli acquatici riproposti nel decreto nazionale ZPS
esprimo la mia più grande delusione per il comportamento delle
regioni, tutte incluse, e penso anche di parte delle associazioni
venatorie.
Accettare queste disposizioni significa piegarsi ancora alla volontà
dell'INFS e degli ambientalisti, credendo di salvare la caccia con i
compromessi privi di contenuti tecnici.
Non può esistere una motivazione seria per consentire il germano
reale nelle zps alla terza domenica di settembre e vietare invece
tutti gli altri anatidi (che sono praticamente tutti migratori,
quindi se sono arrivati significa che la riproduzione è conclusa e da
tanto tempo).
Così il divieto della moretta non procurerà alcun vantaggio alla
moretta tabaccata (che è aumentata in Italia negli ultimi 10 anni) e
tanto meno il divieto del combattente.

Quello che bisogna contestare è che non è vietando le specie simili
che si tutela una specie (es. il divieto del chiurlo maggiore non ha
minimamente favorito il chiurlottello) , ma che sono ben altri gli
interventi necessari, vedi creazione e mantenimento degli habitat.
I dati parlano da soli le morette tabaccate ci sono, nidificano ed
aumentano in Italia quando la moretta è cacciabile, quindi gli
abbattimenti accidentali NON sono responsabili del (presunto) declino.

Ma purtroppo se nei tavoli ed agli incontri siedono persone senza
preparazione tecnica questo è il risultato.

Saluti a tutti

Michele Sorrenti
 
Stefano,

credo che i ricorsi al consiglio di stato saranno almeno 3 (veneto, lombardia e sicilia), forse è in dubbio la Liguria........

Anche perchè altrimenti NON avrebbe avuto senso votare contro in Conferenza.....

Tra l'altro potremmo anche essere fiduciosi..........se non fosse che quando c'è la caccia di mezzo se ne vedono di clamorose.....

Guarda cosa è successo in Toscana poco tempo fa sulla pesca:


La Consulta boccia il governo: 'Sulla pesca decidono le Regioni'

Martini e Cenni: 'Giudicate sufficienti le nostre garanzie sulla tutela dell'ambiente'

Sulla pesca e l'acquacoltura d'ora in poi decideranno le Regioni. L'unico limite riguarda la tutela dell'ambiente, che rimane materia statale. Ma se le leggi regionali forniranno al riguardo sufficienti garanzie, la Regioni potranno tranquillamente regolamentare l'attività di pesca. Potranno stabilire, come ha già fatto la Toscana, le dimensioni ad esempio delle maglie di una rete o l'uso delle varie tecniche ed attrezzi. Potranno indicare dove si potrà pescare e dove non lo si potrà fare: potranno anche rilasciare i permessi.
La Corte costituzionale lo ha ribadito, respingendo in toto il ricorso che il governo aveva presentato l'anno scorso contro la legge regionale n. 66 del 2005. Una piccola rivoluzione copernicana, che dà ragione alla lettura del nuovo titolo V della Costituzione fatta dalla Toscana.
La sentenza della Consulta è stata depositata in questi giorni. Prima della riforma della Costituzione, la pesca era materia statale. Con la riscrittura del titolo V non compariva però più né tra le materie di potesta statale esclusiva né tra quelle concorrenti. La Regione Toscana l'aveva dunque considerata materia regionale in via residuale. Il governo però aveva impugnato la legge ritenendo troppo stretto il legame tra gestione delle risorse ittiche e tutela dell'ambiente, che rimane competenza statale.

'La Corte – commenta il presidente della Toscana, Claudio Martini – ha però ritenuto sufficienti le garanzie che al riguardo la nostra norma aveva previsto, rispettando le competenze dello Stato sulla tutela dell'ambiente. Si tratta di un precedente importante: un altro passo in avanti verso la piena applicazione del titolo V della Costituzione e delle nuove competenze delle Regioni'

'La Consulta ha riconosciuto la piena potestà regionale anche nel rilascio delle licenze di pesca, che era una novità assoluta della nostra legge – aggiunge l'assessore all'agricoltura, Susanna Cenni – Naturalmente per tutelare l'ecosistema ciò avverrà nei limiti stabiliti dallo Stato in attuazione delle indicazioni della Commissione europea'.

Un saluto

Sandro
 
Il Pecorone ha messo la parola fine a tutte le discussioni in essere......

Infatti, giovedì 18/10 ha firmato il famigerato decreto che quindi è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Unica cosa veramente ridicola, NESSUNO è stato in grado di pubblicare lo stesso...

Infatti in rete gira ovunque la versione pre-conferenza e NON quella post conferenza.

Inoltre l'ARCI parlava di ulteriori proposte emendative in corso di discussione......fatte proprie dal comitato tecnico faunistico venatorio nazionale.

Per sapere la fine definitiva della storia dobbiamo attendere la G.U. oppure qualcuno ha in mano il testo definitivo e può postarlo ?

Grazie e un saluto

Sandro
 
Adesso è purtroppo ufficiale!!

La gazzetta di ieri ha pubblicato il decreto del pecorone, adesso le regioni avranno 90 gg di tempo per recepire.

Vedremo subito le intenzioni...........in attesa di conoscere l'esito del ricorso di Veneto e Lombardia.

Un saluto

Sandro
 
90gg ..... alla fine, fatto x farci finire la stagione e comunque arriveremo a dicembre.
x gennaio, intanto qua vi sono già limitazioni, x giornate fisse (solo 3, giovedì sabato e domenica), possibilità di caccia (vagante solo 2gg + 1 da appostamento) e orari (ridotto la domenica)..
"Elmetto in testa e giù in trincea"; certo è che questi nemici sparano missili aria-terra e se ti acchiappano la tua forma di caccia e territorio si rischia proprio di smettere ..... come qua.
Speriamo nei ricorsi, ma la vedo durissima ..... .
 

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