Ciao guarda ho trovato questo una legge specifica della regione toscana... 3/1995.... :grin:
Ciao Francesco
Legge Regionale 03 gennaio 1995, n. 3
Norme sull’attivit? di tassidermia e imbalsamazione.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del
Art. 01 - Finalit? della legge
1. La presente legge, in attuazione dell’art. 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" detta norme di regolamentazione sull’attivit? di
tassidermia ed imbalsamazione e sulla detenzione di preparazioni tassidermiche e trofei, ai fini di una
maggior tutela e protezione della fauna.
Art. 02 - Esercizio dell’attivit? di tassidermia ed imbalsamazione
1. L’attivit? di tassidermia ed imbalsamazione ? subordinata al conseguimento dell’abilitazione di cui all’art.
3.
2. Coloro che intendono esercitare l’attivit? di tassidermia ed imbalsamazione presentano alla Provincia
denuncia di inizio dell’attivit?, ai sensi dell’art. 58 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 , dichiarando di
aver conseguito l’abilitazione di cui all’art. 3.
Art. 03 - Abilitazione per l’attivit? di tassidermia ed imbalsamazione
1. L’abilitazione all’esercizio della tassidermia ed imbalsamazione ? conseguita previo superamento,
davanti alla Commissione di cui al successivo art. 4 di un esame atto ad attestare:
a) la capacit? del richiedente di riconoscere le specie faunistiche, con particolare riguardo a quelle protette
dalla normativa internazionale e statale;
b) la conoscenza della vigente normativa internazionale e nazionale sulla protezione della fauna selvatica
omeoterma ed il prelievo venatorio;
c) la conoscenza delle tecniche di uso e manipolazione delle sostanze utilizzate per l’attivit? di tassidermia.
Art. 04 - Commissione Regionale per la tassidermia e l’imbalsamazione
1. Ai fini del rilascio dell’abilitazione di cui all’ art. 3 ? istituita, presso la Giunta regionale, la Commissione
regionale per la tassidermia e l’imbalsamazione.
2. La Commissione ? composta da:
- il Coordinatore del Dip.to Ambiente della Giunta regionale o da suo delegato, che la presiede;
- un funzionario del Dipartimento Agricoltura e Foreste della Regione Toscana, nominato dalla Giunta;
- tre esperti designati rispettivamente dal Museo Provinciale di Storia Naturale di Livorno, dal Museo "La
Specola" dell’Universit? degli Studi di Firenze e dall’associazione regionale di categoria pi? rappresentativa
a livello regionale e nominati dalla Giunta regionale.
3. La Commissione adotta un regolamento per la presentazione delle domande da parte dei richiedenti
l’abilitazione e per la determinazione delle modalit? e dei tempi, per lo svolgimento dell’esame di cui all’ art.
3 , 1? comma.
4. Ai membri della Commissione spetta un gettone di presenza di lire settantamila a seduta.
Art. 05 - Limiti allo svolgimento dell’attivit? - Autorizzazione per il trattamento di alcune specie
1. L’attivit? di tassidermia ed imbalsamazione ? consentita esclusivamente su specie appartenenti alla:
a) fauna selvatica di cui all’art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , purch? abbattuta nel rispetto della
normativa vigente in materia;
b) fauna selvatica esotica purch? l’abbattimento, l’importazione o, comunque, l’impossessamento siano
avvenuti in conformit? della legislazione vigente in materia e nel rispetto degli accordi internazionali;
c) fauna domestica. 2. ? inoltre consentita la preparazione di esemplari di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti
conformi alle disposizioni vigenti in materia.
3. Nel caso di richiesta di imbalsamazione o preparazione tassidermica relativa a specie, particolarmente
protette, non cacciabili o cacciabili, ma avanzata al di fuori dei periodi in cui ne ? consentita la caccia, ai
sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , i tassidermisti devono essere autorizzati al trattamento
dell’esemplare dalla Provincia secondo le modalit? di cui al successivo art. 6
Art. 06 - Adempimenti amministrativi per il trattamento di esemplari sottoposti ad autorizzazione
1. Il tassidermista, per ogni esemplare di cui all’ art. 5 , comma 3, da sottoporre a preparazione, ? tenuto
ad annotare, su di un apposito registro di carico e scarico, conforme al modello-tipo approvato dalla Giunta
regionale e vidimato dalla Provincia:
a) la specie;
b) le generalit? di chi richiede il trattamento dell’esemplare e le circostanze in cui questi ne ? venuto in
possesso;
c) la data di invio alla Provincia della richiesta di autorizzazione al trattamento dell’esemplare e gli estremi
di rilascio dell’autorizzazione;
d) i dati relativi alla riconsegna dell’esemplare trattato, le generalit? del ricevente, se persona diversa dal
richiedente il trattamento e la data di consegna dell’esemplare.
2. Le richieste di autorizzazione al trattamento dei suddetti esemplari devono essere presentate, alla
Provincia, accompagnate da documentazione attestante che il decesso dell’esemplare ? avvenuto per cause
naturali o accidentali o, nel caso di specie cacciabili, di cui si richiede il trattamento in periodo diverso da
quello della caccia alla specie, che l’animale ? stato abbattuto legittimamente ed assoggettato a trattamento
di lunga conservazione.
3. Entro 30 giorni, la Provincia, dopo aver effettuato, se necessario, ulteriori accertamenti, rilascia
l’autorizzazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta, l’autorizzazione si intende comunque
rilasciata. In caso di diniego dell’autorizzazione la Provincia provvede alla conservazione e destinazione
d’uso a fini didattico-scientifici oppure, ove necessario, alla loro distruzione.
4. Il tassidermista deve apporre su ognuno degli esemplari di cui al presente articolo, apposito
contrassegno inamovibile con indicazione della ditta e del numero del registro di cui al 1? comma.
Art. 07 - Sanzioni e vigilanza
1. L’inadempienza delle disposizioni della presente legge, oltre alle sanzioni per cui detiene illecitamente
esemplari di specie protette ovvero esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio
previste dall’art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla R. 12 gennaio 1994, n. 3 , comporta la
interdizione per sessanta giorni (2) a svolgere l’attivit? di tassidermia ed imbalsamazione. In caso di recidiva
? disposta la chiusura dell’attivit? (2)
2. LA VIGILANZA SULL’APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE ? AFFIDATA AGLI ORGANI DI CUI ALL’ ART. 51 DELLA
L.R. 12 GENNAIO 1994, N. 3 .
3. COMPETENTE ALL’EROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ? LA PROVINCIA, CON LE MODALIT? E NEI
TERMINI DI CUI ALLA R. 12 GENNAIO 1994, N. 3
ART. 08 - NORME TRANSITORIE
ABROGATO. (3)
Art. 09 - Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli artt. 2 e 4 della presente legge si fa fronte, per il 1995 e per gli
anni seguenti con legge di bilancio.
Art. 10 - Norma finale
1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano all’attivit? di tassidermia ed imbalsamazione
svolta da enti ed istituzioni pubbliche quali Musei di Storia naturale ed Istituti universitari di zoologia,
anatomia comparata e materie affini ovvero alla preparazione in osso di trofei di specie abbattute nel rispetto della normativa vigente la cui detenzione deve comunque essere autorizzata dalla Provincia che provvede
anche al rilascio del contrassegno da apporre sul trofeo.
Note
1. Articolo cos? sostituito con L.R. 8 marzo 2000, n. 23 , art. 23.
2. Parole sostituite con L.R. 8 marzo 2000, n. 23 , art. 24.
3. Articolo abrogato con L.R. 8 marzo 2000, n. 23 , art. 25