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Venerdì 28/03/2014
La violazione, da parte del cacciatore, del divieto di sparare a distanza inferiore ai centocinquanta metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione (art. 21, lett. f), L. 11 febbraio 1992, n. 157) non costituisce illecito amministrativo, ma integra il reato di accensione ed esplosioni pericolose (art. 703 c.p.).
Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza n. 14526 del 1° marzo 2012, depositata il 17 aprile 2012.
La violazione, da parte del cacciatore, del divieto di sparare a distanza inferiore ai centocinquanta metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione (art. 21, lett. f), L. 11 febbraio 1992, n. 157) non costituisce illecito amministrativo, ma integra il reato di accensione ed esplosioni pericolose (art. 703 c.p.).
Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza n. 14526 del 1° marzo 2012, depositata il 17 aprile 2012.