SANZIONE PER CACCIA SENZA AUTORIZZAZIONE ATC (1 utente sta leggendo)

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benellis90
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benellis90

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Ciao,
sicuramente sara' stata effettuata tante vlte questa domanda ma siccome non ho trovato la giusta risposta la ripropongo.

Qual'e' la sanzione per chi esercita la caccia senza autorizzazione atc ? E' solo amministrativa o ci sono ritiri di tesserino o sospensioni varie?

Un ulteriore domanda e': ho letto che la sanzione e' da 300.000 lire a 1.800.000 lire per la prima volta....vi chiedo chi decide e perche' se la sanzione deve essere di 300.000 lire o deve essere di 500.000 lire o di 1.800.000 lire? Su quale base? Quali sarebbero le aggravanti?

Grazie
 
Re: SANZIONE PER CACCIA SENZA AUTORIZZAZIONE ATC

benellis90 ha scritto:
Ciao,
sicuramente sara' stata effettuata tante vlte questa domanda ma siccome non ho trovato la giusta risposta la ripropongo.

Qual'e' la sanzione per chi esercita la caccia senza autorizzazione atc ? E' solo amministrativa o ci sono ritiri di tesserino o sospensioni varie?

Un ulteriore domanda e': ho letto che la sanzione e' da 300.000 lire a 1.800.000 lire per la prima volta....vi chiedo chi decide e perche' se la sanzione deve essere di 300.000 lire o deve essere di 500.000 lire o di 1.800.000 lire? Su quale base? Quali sarebbero le aggravanti?

Grazie

303 euro la prima volta...la seconda volta anche la sospensione della licenza...la terza ti abbassano i pantaloni. [Trilly-77-24.gif] [Trilly-77-24.gif] [Trilly-77-24.gif]
 
Re: SANZIONE PER CACCIA SENZA AUTORIZZAZIONE ATC

benellis90 ha scritto:
Grazie Enzo,

ma perche' scrivono da 300.000 a 1.800.000 ?

Mah? Penso che il minimo di 300.000 lire sia diventato 303 euro...capitò ad un mio amico 2/3 anni fa in Sicilia.
 
Re: SANZIONE PER CACCIA SENZA AUTORIZZAZIONE ATC

benellis90 ha scritto:
1.800.000 equivale a 900 € circa

Io chiedo perche' 900 € e non 303 come dici tu?
Per l'esattezza sono 308 euro la prima volta e 716 per la recidiva con sospensione della licenza per un anno. E' inoltre previsto il sequestro della selvaggina abbattuata.
La prassi è che la sanzione è sempre ridotta ad un terzo se pagata entro i termini.
Ciao Romeo
 
Re: SANZIONE PER CACCIA SENZA AUTORIZZAZIONE ATC

benellis90 ha scritto:
1.800.000 equivale a 900 € circa

Io chiedo perche' 900 € e non 303 come dici tu?

Mimmo perchè vuoi a tutti i costi che ti applichino il massimo?????????? Sei masochista. [Trilly-77-24.gif]
Comunque ti ha risposto rom 1964...è così, come dice lui.
 
Re: SANZIONE PER CACCIA SENZA AUTORIZZAZIONE ATC

Ciao Mimmo...allora,la sanzione per non aver pagato l'atc è di 308€,la recidiva è di 516€ con sospensione della licenza per un anno,e un'ulteriore recidiva.. la sanzione è di 722€ con sospenzione della licanza per un anno..su tutto è compreso anche il sequestro della fauna abbattuta!

un saluto...Sandro.
 
Re: SANZIONE PER CACCIA SENZA AUTORIZZAZIONE ATC

Tutte le sanzioni sono fatte così ... si paga il doppio del minimo o un terzo del massimo .. che guarda caso coincidono .. per cui la multa originale era di 600.000 .. ed ecco perchè circa 300 euro ...

Saluti
 
Re: SANZIONE PER CACCIA SENZA AUTORIZZAZIONE ATC

In sicilia sono 2 sanzioni. una per mancato atc art. 22 e sono 308 euro a e l'altra perche sprovvisto del tesserino regionale art. 31 e sono altre 412 euro. totale 720 euro.
 
Re: SANZIONE PER CACCIA SENZA AUTORIZZAZIONE ATC

pierinosicilia ha scritto:
In sicilia sono 2 sanzioni. una per mancato atc art. 22 e sono 308 euro a e l'altra perche sprovvisto del tesserino regionale art. 31 e sono altre 412 euro. totale 720 euro.

Il tesserino perche' non dovresti averlo?
 
Re: SANZIONE PER CACCIA SENZA AUTORIZZAZIONE ATC

benellis90 ha scritto:
Grazie Enzo,

ma perche' scrivono da 300.000 a 1.800.000 ?

Il sistema sanzionatorio riguardante le "sanzioni amministrative" (no penale quindi) è regolato dalla L. 689 del 24.11.1981. Non scendendo troppo nei particolari, l' art. 16 prevede:
Pagamento in misura ridotta
E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente, l'articolo 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'articolo 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.


Il min ed il max servono in caso tu andassi in giudizio. A quel punto sarebbe il Giudice a decidere quanto farti pagare, in base alla recidiva o ad altri fattori aggravanti o attenuanti.


Art. 18
Ordinanza-ingiunzione
Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresÏ disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dellíordinanza-ingiunzione può essere eseguita dallíufficio che adotta líatto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.


Art. 22
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dellíarticolo 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.
Il ricorso deve contenere altresÏ, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.
Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.
Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice , concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.


Invito comunque tutti a leggere questa legge. Può togliere molti dubbi a molte domande che ho visto nel forum.
 
Re: SANZIONE PER CACCIA SENZA AUTORIZZAZIONE ATC

benellis90 ha scritto:
Ciao,
sicuramente sara' stata effettuata tante vlte questa domanda ma siccome non ho trovato la giusta risposta la ripropongo.

Qual'e' la sanzione per chi esercita la caccia senza autorizzazione atc ? E' solo amministrativa o ci sono ritiri di tesserino o sospensioni varie?

Un ulteriore domanda e': ho letto che la sanzione e' da 300.000 lire a 1.800.000 lire per la prima volta....vi chiedo chi decide e perche' se la sanzione deve essere di 300.000 lire o deve essere di 500.000 lire o di 1.800.000 lire? Su quale base? Quali sarebbero le aggravanti?

Grazie


[Trilly-77-24.gif] [Trilly-77-24.gif] ma dai che dove vai non incontri nessuno
pap
 
Re: SANZIONE PER CACCIA SENZA AUTORIZZAZIONE ATC

papararo ha scritto:
benellis90 ha scritto:
Ciao,
sicuramente sara' stata effettuata tante vlte questa domanda ma siccome non ho trovato la giusta risposta la ripropongo.

Qual'e' la sanzione per chi esercita la caccia senza autorizzazione atc ? E' solo amministrativa o ci sono ritiri di tesserino o sospensioni varie?

Un ulteriore domanda e': ho letto che la sanzione e' da 300.000 lire a 1.800.000 lire per la prima volta....vi chiedo chi decide e perche' se la sanzione deve essere di 300.000 lire o deve essere di 500.000 lire o di 1.800.000 lire? Su quale base? Quali sarebbero le aggravanti?

Grazie


[Trilly-77-24.gif] [Trilly-77-24.gif] ma dai che dove vai non incontri nessuno
pap

[42] [42] [badair.gif] [marameo.gif]
 
Re: SANZIONE PER CACCIA SENZA AUTORIZZAZIONE ATC

Qualcuno sa se la recidiva si intende come seconda violazione nello stesso ATC o in un qualsiasi altro ATC d'Italia?
 
Re: SANZIONE PER CACCIA SENZA AUTORIZZAZIONE ATC

rom1964 ha scritto:
Qualcuno sa se la recidiva si intende come seconda violazione nello stesso ATC o in un qualsiasi altro ATC d'Italia?
Non è semplice rispondere alla tua domanda perchè è una questione di carattere giuridico generale e non speciale, cioè ho cercato in varie normative venatorie ma lo specifico della tua domanda non è affrontato.

Allora faccio un ragionamento di natura generale: sintetizzato, ai sensi dell'art. 99 Codice Penale la RECIDIVA consiste nella condanna con aumento di un terzo della pena per chi è gia stato condannato per un reato non colposo della stessa indole.

A questo punto mi permetto di fare una valutazione partendo da questa questione: l'interpretazione della recidiva per quanto concerne il reato di caccia in più atc senza autorizzazione deve essere applicato o meno?

A mio avviso il senso della recidiva deve essere applicato in maniera estensiva nella fattispecie concreta di cui stiamo parlando; non sarebbe altresì ammissibile una applicazioni restrittiva della norma in quanto verrebbe meno l'obiettivo che questa si prefigge.

Sarebbe paradossale che a rotazione almeno una volta si possa cacciare in ogni atc d'Italia senza rischiare l'applicazione della recidiva, e quindi senza che lo strumento coattivo applicato dallo Stato intervenga.

Il mio parere è quindi che la recidiva si applichi in ogni tipologia di caccia senza autorizzazione in atc diverso da quello/i di cui si è soci.

Ps. è chiaro che il reato di recidiva per caccia in atc non autorizzato NON E' UN REATO PENALE, ragione per la quale il ragionamento sulla recidiva applicando il concetto penale deve essere valutato solo da un punto di vista teorico per cercare di rispondere alla domanda dell'utente di cui sopra.

Daniele
 
Re: SANZIONE PER CACCIA SENZA AUTORIZZAZIONE ATC

franz85 ha scritto:
rom1964 ha scritto:
Qualcuno sa se la recidiva si intende come seconda violazione nello stesso ATC o in un qualsiasi altro ATC d'Italia?
Non è semplice rispondere alla tua domanda perchè è una questione di carattere giuridico generale e non speciale, cioè ho cercato in varie normative venatorie ma lo specifico della tua domanda non è affrontato.

Allora faccio un ragionamento di natura generale: sintetizzato, ai sensi dell'art. 99 Codice Penale la RECIDIVA consiste nella condanna con aumento di un terzo della pena per chi è gia stato condannato per un reato non colposo della stessa indole.

A questo punto mi permetto di fare una valutazione partendo da questa questione: l'interpretazione della recidiva per quanto concerne il reato di caccia in più atc senza autorizzazione deve essere applicato o meno?

A mio avviso il senso della recidiva deve essere applicato in maniera estensiva nella fattispecie concreta di cui stiamo parlando; non sarebbe altresì ammissibile una applicazioni restrittiva della norma in quanto verrebbe meno l'obiettivo che questa si prefigge.

Sarebbe paradossale che a rotazione almeno una volta si possa cacciare in ogni atc d'Italia senza rischiare l'applicazione della recidiva, e quindi senza che lo strumento coattivo applicato dallo Stato intervenga.

Il mio parere è quindi che la recidiva si applichi in ogni tipologia di caccia senza autorizzazione in atc diverso da quello/i di cui si è soci.

Ps. è chiaro che il reato di recidiva per caccia in atc non autorizzato NON E' UN REATO PENALE, ragione per la quale il ragionamento sulla recidiva applicando il concetto penale deve essere valutato solo da un punto di vista teorico per cercare di rispondere alla domanda dell'utente di cui sopra.

Daniele


Si, ok, d'accordo..ma...toglimi una curiosita...l'ombelico di ska...che cos'è?? :?
 
Re: SANZIONE PER CACCIA SENZA AUTORIZZAZIONE ATC

é l'ombelico dell'utente anatraio della bassa vicentina detto "Ska".... un capolavoro dell'arte moderna....

Hai presente un tortellino???

Ecco, ha quella forma...

Ti amo skaaaaaaaaaaaa!!! ahahahahahahahahah
 
Re: SANZIONE PER CACCIA SENZA AUTORIZZAZIONE ATC

per la Toscana è così:

d) sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro
930,00 per chi esercita senza autorizzazione la caccia
all’interno delle aziende faunistico venatorie, nei centri
pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e com-
prensori destinati alla caccia programmata; se la vio-
lazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro
260,00 a euro 1560,00; in caso di ulteriore violazione la
sanzione è da euro 365,00 a euro 2190,00. Le sanzioni
previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se
il fatto è commesso mediante sconfnamento in un com-
prensorio o in un ambito territoriale di caccia vicino a
quello autorizzato;
 

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