Nuova condanna sull’utilizzo del collare elettrico (1 utente sta leggendo)

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Alberto 69
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Cass. Sez. III n. 11561 del 7 aprile 2020 (UP 16 gen 2020)
Pres. Lapalorcia Est. Gai Ric. Simonetti


L’utilizzo del collare elettrico integra il reato di cui all’art. 727 cod.pen., in quanto concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull’integrità psicofisica dell’animale (fattispecie relativa a collare con applicati due elettrodi posti a diretto contatto con la pelle dell’animale privi di tappi di copertura).

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 18 marzo 2019, il Tribunale di Siena ha condannato Simonetti Davide perchè ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 727 comma 2 cod.pen., per aver detenuto un cane in condizioni incompatibili con la natura dell’animale e produttive di gravi sofferenze, e segnatamente per avere utilizzato sul medesimo un collare elettrico marca Canicom 200 First produttivo di scosse elettriche trasmesse tramite comando a distanza, e lo ha condannato alla pena di 5.000 di ammenda. In Torrita di Siena il 7 ottobre 2017.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare:
– Violazione di legge per inosservanza del principio di determinatezza di cui all’art. 25 comma 2 Cost. secondo il quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrate in vigore prima del fatto commesso, da cui il principio di determinatezza che impone che le norme penali debbano descrivere fatti suscettibili di essere accertati e provati nel processo.
Nel caso esame ad essere incriminata sarebbe la condotta di utilizzo da parte dell’imputato di un collare elettrico per l’addestramento del proprio cane, rispetto al quale, in assenza di normativa precisa che consenta di conoscere quali siano le condotte illecite e quelle lecite, tale principio non sarebbe rispettato.
Rileva il ricorrente che, ad oggi, sarebbero intervenute ordinanze del Tar Lazio di annullamento di provvedimenti in materia, sicchè sarebbe venuto meno il divieto dell’uso del collare elettrico. Tale circostanza, rileverebbe ai fini della sussistenza della consapevolezza che, secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 1988, ha chiarito che deve investire tutti gli elementi significativi della fattispecie tipica tra cui anche la possibilità di conoscere la legge penale, possibilità che rappresenta ulteriore l’presupposto della rimproverabilità all’agente.
Sotto altro profilo, nel caso in esame, non sarebbe integrata la condotta di reato con riguardo all’utilizzo del collare elettrico, la cui immissione sul mercato ad oggi è pacificamente consentita. Dall’istruttoria dibattimentale, infine, non sarebbe emersa la prova della condotta di reato avendo l’utilizzo del collare una finalità educativa che non può essere confusa con la condotta punita che deve essere generatrice di gravi sofferenze per l’animale.

-Violazione di legge e vizio di mancanza di motivazione in relazione all’applicazione dell’art. 131-bis cod.pen., non avendo il Giudice valutato l’applicazione nel caso concreto della speciale causa di non punibilità.

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile.
5. Il profilo di violazione dell’art. 25 comma 2 Cost. è manifestamente infondato. Nessun profilo di violazione del principio di legalità, come declinato dal ricorrente, può prospettarsi.
Il principio espresso dall’art. 25 Cost. di cui il ricorrente lamenta la lesione, secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, da cui la tassatività e determinatezza, che costituiscono il corollario del principio di legalità, attiene alla descrizione della fattispecie normativa come delineata dal legislatore, nel senso che violerebbe la determinatezza e tipicità della fattispecie, e dunque il principio di legalità, una legge che fosse generica nell’indicazione e descrizione delle condotte vietate.
Sotto questo profilo l’art. 727 cod.pen. contiene una descrizione delle condotte vietate in termini chiari che non pongono profili di violazione di tassatività e determinatezza della fattispecie normativa. In ogni caso, rileva per inciso il Collegio, non sarebbe prospettabile il vizio di violazione di legge e di motivazione, semmai il diverso profilo della legittimità costituzionale di una fattispecie incriminatrice generica quanto all’individuazione delle condotte vietate.
Diversa è la questione della sufficiente determinatezza non già della fattispecie incriminatrice, ma della singola condotta elevata nel capo di imputazione e sussunta nel paradigma normativo, rispetto alla quale viene in rilievo il diverso profilo della violazione delle norme del codice di procedura penale che impongono determinati requisiti di specificità del capo di imputazione nell’ottica di garanzia dell’esercizio del diritto di difesa.
Così precisati i termini della questione agitata dal ricorrente, risulta manifestamente infondata anche la censura che attinente alla descrizione della condotta contestata quale violazione dell’art. 727 comma 2 cod.pen. al Simonetti, laddove il capo di imputazione fa espresso riferimento alla detenzione di un cane in condizioni incompatibili con la natura dell’animale e produttive di gravi sofferenze per avere utilizzato sul medesimo un collare che produce scosse e impulsi elettrici.
La condotta contestata al ricorrente rientra pienamente nel paradigma normativo dell’art. 727 cod.pen. ed è specificatamente delineata laddove contesta l’aver prodotto sofferenze sul cane a seguito dell’uso del collare con le modalità accertate. Non viene in rilievo la condotta di utilizzo ex se, ma le conseguenze sull’animale ovvero le sofferenze a seguito dell’uso dello strumento usato per l’addestramento.
Così delineati i termini della censura difensiva, la sentenza impugnata, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede, incontestato il fatto storico che il ricorrente era il padrone dell’animale sul quale i Carabinieri, durante un servizio di controllo venatorio, accertavano essere stato apposto un collare marca Canicom sul quale erano applicati due elettrodi posti a diretto contatto con la pelle dell’animale, in quanto privi dei prescritti tappi di copertura, mentre nella disponibilità del Simonetti veniva trovato un telecomando, ha ritenuto dimostrato che l’utilizzo del collare, nella situaziona descritta sopra, fosse produttivo di gravi sofferenze sull’animale, essendo irrilevante, ai fini dell’integrazione della fattispecie, la finalità di addestramento.
Non rileva tanto la finalità dell’utilizzo del collare elettrico, finalità educativa/addestramento, ma la circostanza che il detto collare produca gravi sofferenze che la norma penale incriminatrice è diretta a punire. Gravi sofferenze conseguenti all’uso del collare come nel caso concreto rilevato.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il suo utilizzo integra il reato di cui all’art. 727 cod.pen., in quanto concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull’integrità psicofisica dell’animale (così Sez. 3, n. 3290 del 03/10/2017, Diaco, non mass.; Sez.3, n. 21932 del 11/02/2016, Bastianini, Rv. 267345; Sez.3, n. 38034 del 20/06/2013, Tonolli, Rv. 257685; Sez.3, n. 15061 del 24/01/2007, Sarto, Rv. 236335).
Nel caso in esame, il Tribunale ha dato atto che sul collare vi erano applicati due elettrodi posti a diretto contatto con la pelle dell’animale privi di tappi di copertura da cui la prova della sicura sofferenza in capo a questo. L’inflizione di scariche elettriche è produttiva di sofferenze e di conseguenze anche sul sistema nervoso dell’animale, in quanto volto ad addestrarlo attraverso lo spavento e la sofferenza.
La motivazione della sentenza è congrua e corretta a fronte della quale il ricorso è generico dal momento che sposta il thema sul versante della liceità dell’uso del collare come sarebbe confermato, a dire del ricorrente, da pronunce del TAR Lazio, situazione che integrerebbe la buona fede, ai sensi dell’art. 5 cod.pen., in presenza di ignoranza inevitabile della legge penale.
Comunque sia, anche l’art. 7 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia stabilisce che: “nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possono danneggiare la sua salute ed il suo benessere, in particolare costringendo l’animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite o dolori, sofferenze ed angosce inutili”. Da qui la manifesta infondatezza della censura difensiva.

6. È inammissibile il secondo motivo di ricorso, con il quale si duole della mancata applicazione, da parte del giudice del merito, della speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen.
Ed invero, deve rilevarsi che il motivo non è proponibile per la prima volta nel giudizio di cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 609, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata.
Nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 18 marzo 2019 e, dunque, successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, e il ricorrente non aveva chiesto l’applicazione in sede di conclusioni del giudizio di primo grado all’udienza del 18 marzo 2019 come risulta dalla sentenza (Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016 Gravina, Rv. 266678).

7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 16/01/2020

Fonte:lexambiente.it
 

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