Est tema "vecchio", ma ha ragione x me Cicalone: occorrono autorizzazioni specifiche anche solo x trasportare armi attraverso i parchi a prescindere da tutto e tutti (residenza compresa).
http://www.migratoria.it/forum/legg...-trasporto-allinterno-dei-centri-abitati.html
Tratto dal sito: ilcacciatore.com
"La Cassazione è tornata ad occuparsi della questione relativa al divieto di attraversamento e di trasporto delle armi, anche scariche e in custodia, all’interno delle aree naturali protette, facendo particolare riferimento alle autorizzazioni al trasporto rilasciata dagli Enti a favore dei residenti. La Corte ha precisato che non rileva, nel caso, la sussistenza dell’atteggiamento di caccia o la flagranza venatoria, atteso che il divieto posto dal legislatore trova la ratio nella necessitá di garantire alla fauna il livello più alto di salvaguardia.
Di qui il divieto posto dall’art. 11, comma 3 della legge quadro, che vieta a tutti i privati di introdurre armi nella aree naturali protette, senza distinguere tra residenti e non.
L’art. 11, comma 3, della legge n. 394/91, indica espressamente come vietate all’interno dei parchi tutte quelle attivitá e quelle opere “che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette ed ai rispettivi habitat”. Il predetto comma prosegue con un’elencazione dei comportamenti vietati nel perimetro dei parchi, tra i quali, alla lettera f) è prevista “l’introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzati”. Di poi, però, il successivo comma quattro, ridimensiona fortemente la perentorietá della norma, statuendo che il regolamento del Parco può, se del caso, stabilire deroghe ai divieti di cui al comma 3.
La legge n. 157, dell’11 febbraio 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, ed in particolare l’art. 21, comma 1, alla lettera b) impone il divieto dell’esercizio dell’attivitá venatoria nei parchi nazionali, mentre alla successiva lett. g) vieta “il trasporto, all’interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l’attivitá venatoriaÉ di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia.
La Suprema Corte ha più volte negato che l’art. 21 della legge n. 157/92 abbia abrogato o modificato in senso più permissivo l’art. 11 della legge n. 394/91, affermando, inoltre che l’applicabilitá della lett. g) del citato art. 21, che autorizza il trasporto di armi da sparo per uso venatorio, purchè scariche e in custodia, anche all’interno di zone ove la caccia è vietata non può trovare applicazione all’interno dei parchi e delle altre aree naturali protette.
A tal proposito, la Corte ha più volte chiarito che, all’interno delle aree naturali protette, tra le quali rientrano anche i parchi naturali regionali, le riserve naturali, le aree protette, le zone Sic e Zps, il divieto di caccia attiene anche alla tutela della pubblica incolumitá, la conservazione di delicati equilibri ecologici e faunistici e la salvaguardia di beni ambientali di preminente interesse ambientale.
L’Ente Parco, dunque, ha la facoltá di regolamentare le attivitá che si svolgono all’interno dell’area protetta; ma è altrettanto vero che può rilasciare autorizzazioni per il trasporto di armi su strade ricadenti all’interno del perimetro dell’area protetta. Per tutte queste ragioni è evidente che si può semplicemente parlare di reato di pericolo presunto."