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Lunedi 15/02/2013
La Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale sulla Legge regionale della Liguria 6 agosto 2012, n. 27, “Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29” avanzata dal Consiglio dei Ministri.
La norma impugnata ha inserito nell’art. 34 della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), il comma 4-bis, il quale stabilisce che, "in caso intervenga un provvedimento sospensivo dell’efficacia del calendario venatorio durante la stagione venatoria, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, è autorizzata ad approvare, con provvedimento motivato, un nuovo calendario venatorio riferito all’anno in corso, entro dieci giorni dalla data del provvedimento sospensivo".
:arrow: Corte costituzionale della Repubblica italiana
La Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale sulla Legge regionale della Liguria 6 agosto 2012, n. 27, “Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29” avanzata dal Consiglio dei Ministri.
La norma impugnata ha inserito nell’art. 34 della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), il comma 4-bis, il quale stabilisce che, "in caso intervenga un provvedimento sospensivo dell’efficacia del calendario venatorio durante la stagione venatoria, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, è autorizzata ad approvare, con provvedimento motivato, un nuovo calendario venatorio riferito all’anno in corso, entro dieci giorni dalla data del provvedimento sospensivo".
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