Re: INFO SU SANZIONE CON REGISTRATORE
Esercitare la caccia usando a fine di richiamo richiami acustici a funzionamento meccanico,
elettromagnetico o elettromeccanico con o senza amplificazione di suono (sono assimilabili gli apparecchi elettronici):
Violazioni
L.157/92 - art. art. 21 lettera r
L 157/92 - art 30 lettera h
Sanzione: ammenda fino a € 1549.37
recidiva: sosp. licenza da 1 a 3 anni
Sequestro art.60: armi, mezzi e fauna
Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale: PENALE.
Resta inteso che, a seconda dei territori e dei regolamenti regionali, provinciali o speciali potrebbero esservi anche sanzioni accessorie come ad es. "il ritiro del permesso o del tesserino x X giornate di caccia".
Alcune sentenze sul tema:
"I richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico rientrano nel novero delle cose obiettivamente criminose, soggette a confisca obbligatoria. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 2584 o 10558 del 2 luglio 1999, registro generale n. 4391/99, depositata in cancelleria l'8 settembre 1999."
"Costituisce esercizio di caccia mettere in funzione un registratore contenente richiami vietati, costituendo esso atto diretto all'abbattimento della fauna. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 14242 dell'8 novembre 1999, registro generale n. 40607, depositata in cancelleria il 16 dicembre 1999"
Cass. Sez. III n. 35418 del 16 settembre 2008 (Cc. 27 giu. 2008)
Caccia e animali. Richiami meccanici
L'uso e/o la messa in funzione di un apparecchio preregistrato integra la violazione del divieto di cui all'art. 21 lettera R della legge n. 157 del 1992 sanzionato dall'art. 30 comma l lettera H della legge n. 157 del 1992 solo ed esclusivamente quando costituisca atto diretto all'abbattimento della fauna.
Cass. Sez. III sent.. 40959 del 11-11-2005 (ud. 13 ottobre 2005)
Caccia – Richiami elettroacustici
Il posizionamento di richiami elettroacustici costituisce di per sé solo, sotto il profilo giuridico ed in riferimento all’elemento obbiettivo della contravvenzione di cui all’articolo 30 lettera h) legge 157-1992, esercizio venatorio, essendo attività prodromica diretta all’abbattimento o alla cattura degli uccelli.
REATI CONTRAVVENZIONALI:
L'oblazione consiste nel pagamento di una somma di denaro pari a un terzo del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge come pena per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda, ovvero pari alla metà del massimo, quando si tratti di contravvenzione punita alternativamente con l'arresto o con l'ammenda. Il pagamento di tale somma estingue per ogni effetto di Diritto il reato e non consegue alcuna iscrizione nel certificato del casellario giudiziale dell'Indagato/Imputato.
Credo che costui, visto il tempo passato, si debba attivare quanto prima x "oblare" il reato contravvenzionale contestatogli e ..... di "rigare dritto" da adesso in poi ..... xchè la sospensione la prossima volta NON gliela toglie proprio nessuno con lo stesso tipo di reato, anche xchè verrà "schedato" a prescindere ..... .