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La prima sezione del Tar della Toscana si è pronunciata sulla facoltà del prefetto di vietare la detenzione di armi a persone ritenute capaci di abusarne. In particolare, il Tar ha sancito che "La potestà di vietare la detenzione di armi a persone ritenute capaci di abusarne è assegnata all’ autorità di Pubblica Sicurezza (in particolare al Prefetto) e non può essere esercitata in base a presunzioni astratte o a meri elementi indiziari, ma richiede - ai fini del giudizio prognostico di un possibile abuso - un’attenta e motivata considerazione delle qualità soggettive del detentore dei mezzi di possibile offesa, delle sue condizioni, dello stile di vita e degli ambienti di frequentazione, dalle quali possa collegarsi l’evento dannoso che si vuole prevenire". Tar Toscana, Firenze, Sez. I, 27 maggio 2009, n. 932.