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Venerdì 28/03/2014
È reato la detenzione di richiami vivi non inanellati o con anelli contraffatti. L’ipotesi prevista dall’articolo 30, lettera h), della legge dell’11 febbraio del 1992 numero 157 del 1992 si applica al caso in esame dovendosi ricondurre fra i mezzi vietati anche l’uso dei richiami vivi non inanellati e, dunque, di provenienza non legittima, la cui detenzione non risulti autorizzata.
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 46228 del 23 ottobre 2013, depositata il 19 novembre 2013.
È reato la detenzione di richiami vivi non inanellati o con anelli contraffatti. L’ipotesi prevista dall’articolo 30, lettera h), della legge dell’11 febbraio del 1992 numero 157 del 1992 si applica al caso in esame dovendosi ricondurre fra i mezzi vietati anche l’uso dei richiami vivi non inanellati e, dunque, di provenienza non legittima, la cui detenzione non risulti autorizzata.
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 46228 del 23 ottobre 2013, depositata il 19 novembre 2013.