Diniego della licenza di porto di fucile per uso caccia - eccesso di potere (1 utente sta leggendo)

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ARMI ED ESPLOSIVI - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE
T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sent., 10-09-2013, n. 539
... diniego della licenza di porto di fucile per uso caccia; 2) di ogni atto e provvedimento connesso, presupposto, ... rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, assumendone l'illegittimità per eccesso di potere ...
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 681 del 2011, proposto da:
P.L., rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Morace, con domicilio eletto presso Carlo Morace Avv. in Reggio Calabria, via S. Anna, II Tronco, 30/B;
contro
Questura di Reggio Calabria - Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
1) del decreto del Questore della Provincia di Reggio Calabria del 27.06.2011, cat. 6F/III/10n. 6318 di diniego della licenza di porto di fucile per uso caccia;
2) di ogni atto e provvedimento connesso, presupposto, precedente, collegato e
consequenziale in quanto lesivo della posizione del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2013 il dott. Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con atto notificato il 5 novembre 2011 e ritualmente depositato L.P. impugnava il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, assumendone l'illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, errata valutazione della documentazione nonché istruttoria insufficiente, e per violazione degli artt. 11 e 43 TULPS ed ancora per difetto di motivazione.
Con memoria depositata il 2 dicembre 2011 si costituiva il Ministero dell'Interno, chiedendo il rigetto del ricorso.
In pari data il ricorrente depositava memoria difensiva volta a meglio circostanziare, a seguito dell'accesso agli atti del procedimento, il già dedotto vizio di violazione di legge.
In esito alla camera di consiglio del 6 dicembre 2011 il Tribunale respingeva la domanda cautelare, ritenendo non suscettibili di favorevole considerazione i profili di danno prospettati.
All'udienza pubblica del 5 giugno 2013, sentite le parti, la causa è stata posta in decisione.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Con decreto del 27 giugno 2011, meglio in epigrafe descritto, il Questore di Reggio Calabria respingeva l'istanza dell'odierno ricorrente, L.P.A., sulla base della nota informativa redatta dai Carabinieri di Santo Stefano in Aspromonte in data 30 ottobre 2010, dalla quale emerge che "il richiedente è stato notato e controllato in compagnia di persone con pregiudizi penali quali stupefacenti, rapina/furto, truffo, falso, oltraggio, resistenza a P.U.".
Il ricorrente ha dedotto l'insufficienza di tale generica e casuale circostanza a motivare il diniego della licenza richiesta, tanto più che si trattava di ottenere un rinnovo di una licenza già posseduta ed in relazione alla quale non era emerso alcun abuso.
Peraltro - osserva con la memoria del 2 dicembre 2011 - la stessa nota informativa dei Carabinieri si limita a riportare i controlli effettuati, ma non solo non contiene indicazioni sulla potenziale pericolosità del richiedente, ma al contrario testualmente afferma che "agli atti di quest'ufficio non risulta che il richiedente possa fare un uso improprio di armi, si vogliano comunque valutare le frequentazioni su riportate quale eventuale causa ostativa all'accoglimento dell'istanza".
2.2. Osserva il Collegio che in effetti la nota informativa richiamata nel provvedimento impugnato - e prodotta in atti, sia pure con l'omissione dei dati anagrafici dei soggetti coi quali il L. è stato notato - riporta un elenco di annotazioni e controlli effettuati tra il 1993 ed il 2009 (ma in prevalenza concentrati nell'anno 2005) con soggetti (le cui generalità, come si è detto, sono state omesse) riferiti come "positivi" per diversi reati.
La giurisprudenza prevalente, anche di questo Tribunale, ha affermato che la legislazione affida all'autorità di pubblica sicurezza il compito di valutare con il massimo rigore le eccezioni al divieto di circolare armati e, dunque, qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di rigetto della domanda di porto d'arma, onde prevenire la commissione di reati e, in genere, di fatti lesivi della pubblica sicurezza (Tar Reggio Calabria, 17 novembre 2010, n. 1323).
Ha, tuttavia, al contempo precisato, con specifico riferimento al caso di controlli del richiedente con soggetti pregiudicati, che un giudizio di inaffidabilità circa l'uso della armi può anche formularsi sulla scorta di ripetute frequentazioni dell'istante con soggetti pregiudicati, purché venga operata una valutazione complessiva della personalità del soggetto e, quindi, non senza aver, da un lato, rilevato che le frequentazioni del richiedente con pregiudicati si siano svolte in circostanze di tempo e luogo che denotano non potersi trattare di mero contatto occasionale e, dall'altro, valutato in concreto l'incidenza di tali frequentazioni in ordine al giudizio prognostico di abuso delle armi. Di contro, dunque, la semplice circostanza della frequentazione con pregiudicati non è tale da giustificare, da sola, il diniego di rinnovo del porto di fucile per sopravvenuta inaffidabilità del titolare dell'autorizzazione di polizia in ordine al corretto uso dell'arma da tempo posseduta (tra le tante vd. Tar Catanzaro, I, 17 aprile 2012, n. 399; Tar Bari, I, 25 novembre 2004, n. 5478).
2.3. Nel caso in esame, peraltro, gli stessi Carabinieri avevano escluso che il L., esente da precedenti o pendenze di carattere penale, convivente con la madre nei cui riguardi nulla viene segnalato, potesse abusare delle armi, rimettendo tuttavia al Questore di valutare espressamente le frequentazioni quale eventuale causa ostativa all'accoglimento dell'istanza.
Detta valutazione, che rappresenta il momento centrale dell'esercizio del potere discrezionale conferito all'autorità di polizia, è stata, invece, del tutto omessa, limitandosi la Questura a segnalare l'esito dei controlli fatti dai Carabinieri, senza in alcun modo concretizzare le ragioni del pericolo di abuso discendente appunto dalla predetta circostanza.
A fronte di un giudizio sostanzialmente positivo espresso dalla locale stazione dei Carabinieri sull'affidabilità del L., il Questore avrebbe, invece, dovuto considerare in modo autonomo il dato segnalato, eventualmente acquisendo elementi idonei a chiarire se vi era o meno un'effettiva e rilevante frequentazione con i soggetti risultati "positivi" ai controlli con i quali il L. (in circostanze non documentate) era stato notato e avrebbe inoltre dovuto chiarire, espressamente e con congrua motivazione che desse conto della personalità e della condotta complessiva del richiedente, come da tali frequentazioni potesse desumersi la non affidabilità del richiedente - già titolare da tempo della licenza - nell'uso delle armi.
Il provvedimento impugnato fa, invece, discendere il diniego al rilascio dell'autorizzazione di polizia solo da fatti pregiudizievoli tutti ascrivibili a terzi, senza alcuna valutazione sulla personalità del soggetto richiedente.
3. Il ricorso deve, dunque, essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti, anche per la fase di merito, le spese della lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Leotta, Presidente
Caterina Criscenti, Consigliere, Estensore
Valentina Santina Mameli, Referendario
fonte: leggi d'Italia
 

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