Re: Calendario Veneto
OGGETTO: Stagione venatoria 2010-2011. Approvazione preliminare del calendario venatorio regionale (art.16 L.R.n.50/93).
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Si procede all’approvazione preliminare del calendario venatorio regionale per la stagione 2010 – 2011 nelle more dell’acquisizione del prescritto parere ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale).
L’Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.
La Giunta regionale, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, sentite le Province e l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica – INFS (organo tecnico-scientifico di ricerca e consultazione per lo Stato, le Regioni e le Province), approva e pubblica il calendario venatorio entro il 15 giugno di ogni anno.
Il calendario venatorio deve indicare:
a) le specie ammesse a prelievo ed i relativi periodi di caccia, ai sensi del comma 1, art. 18 della legge n.157/92;
b) il numero delle giornate settimanali di caccia, che non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre;
c) il carniere massimo giornaliero e stagionale;
d) l’ora di inizio e di termine della giornata venatoria.
Sulla base di tali previsioni la competente Struttura ha provveduto ad invitare le Province ad avanzare motivate proposte riguardanti i contenuti del calendario venatorio per la stagione 2010/2011 come dedotti dai commi 2 e 3 dell’ art. 16 della L.R. n. 50/93 nonché ha provveduto, sulla base delle indicazioni fornite dal competente Assessorato, a trasmettere all’ISPRA il progetto di calendario venatorio regionale valido appunto per la stagione 2010-2011.
Tutto ciò premesso, nonché nelle more dell’acquisizione del parere consultivo obbligatorio
dell’ISPRA (ex-INFS), con il presente atto si dispone l’approvazione preliminare del calendario venatorio regionale medesimo di cui al progetto facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A.
Nel merito del calendario medesimo si evidenziano le seguenti novità rispetto alla passata stagione:
1. vengono introdotte, su istanza delle Amministrazioni provinciali, limitazioni alla caccia alla
selvaggina stanziale, limitazioni che prevedono prevalentemente la riduzione delle giornate assentite;
2. viene introdotto il concetto di carniere stagionale unico alla migratoria comprendente anche gli eventuali prelievi in deroga;
3. vengono riportate nel calendario medesimo le norme limitative per la caccia nelle ZPS, imposte dal Decreto ministeriale “Pecoraro Scanio” del 17 ottobre 2007, senza rinvio a successivo Decreto presidenziale al fine di conseguire una semplificazione a beneficio dell’utenza venatoria;
4. analoga semplificazione viene conseguita riportando nel calendario medesimo le disposizioni relative alla caccia agli ungulati al di fuori della zona Alpi;
5. viene disposto che nelle Aziende faunistico-venatorie che ricadono in territorio vallivo-lagunare è vietata ogni forma di pasturazione fatta eccezione per gli interventi realizzati nelle oasi di protezione interne alle aziende secondo quanto stabilito dal disciplinare di concessione approvato dalle Provincie territorialmente competenti.
Si da atto altresì, in relazione all’istanza formalmente trasmessa dalla Provincia di Verona per l’inserimento del cinghiale tra le specie cacciabili, che viene preannunciato un ulteriore provvedimento di Giunta regionale concernente la gestione anche a fini venatori della specie cinghiale.
Da ultimo si rende opportuno dare atto, a seguito di richieste di interpretazione delle norme
concernenti l’istituzione e il funzionamento delle zone per l’addestramento cani (art. 9, comma 2 lettera e) della L.R. 50/93), che non sussistono impedimenti giuridici all’istituzione, da parte delle Provincie, di zone per l’addestramento cani a carattere temporaneo in corso di vigenza della pianificazione faunistico-venatoria
provinciale, tenuto conto delle esigenze espresse anche dal mondo agricolo sotto i profili dell’indispensabile tutela delle colture.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il
seguente provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33-2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
RICHIAMATA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”;
VISTO l’articolo 16 della L.R. 50/93;
VISTO l’Allegato D della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012”;
RICHIAMATO quanto esposto in premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
DELIBERA
1. di approvare in via preliminare, nelle more dell’acquisizione del parere consultivo dell’ISPRA (ex-INFS), il calendario per l’esercizio dell’attività venatoria nella regione Veneto per la stagione 2010/2011 così come riportato nell’Allegato A facente parte integrante del presente provvedimento.
Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.
CALENDARIO PER L’ESERCIZIO VENATORIO - STAGIONE 2010-2011
1. Preapertura
Nelle giornate 4, 5, 11, 12 e 18 settembre 2010 è consentito il prelievo venatorio da
appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie:
1) Merlo (Turdus merula)
2) Tortora (Streptopelia turtur)
3) Ghiandaia (Garrulus glandarius)
4) Gazza (Pica pica)
5) Cornacchia nera (Corvus corone)
6) Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)
2. Apertura generale
Fatto salvo quanto disposto ai successivi punti 3, 9 e 10, nell’arco temporale che va dal 19
settembre 2010 al 31 gennaio 2011 è consentito abbattere, sia in forma vagante che da
appostamento (con esclusione, per quest’ultima forma, delle specie beccaccia e
beccaccino) esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi
sottoindicati:
a) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 30 dicembre 2010:
1) Starna (Perdix perdix)
2) Fagiano (Phasianus colchicus)
3) Allodola (Alauda arvensis)
4) Beccaccia (Scolopax rusticula)
5) Quaglia (Coturnix coturnix)
b) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 23 dicembre 2010:
1) Merlo (Turdus merula)
2) Tortora (Streptopelia turtur)
c) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 24 gennaio 2011:
1) Ghiandaia (Garrulus glandarius)
2) Gazza (Pica pica)
3) Cornacchia nera (Corvus corone)
4) Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)
d) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011:
1) Germano reale (Anas platyrhynchos)
2) Folaga (Fulica atra)
3) Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus)
4) Alzavola (Anas crecca)
5) Mestolone (Anas clypeata)
6) Moriglione (Aythyia ferina)
7) Cesena (Turdus pilaris)
8) Tordo bottaccio (Turdus philomelos)
9) Tordo sassello (Turdus iliacus)
10) Canapiglia (Anas strepera)
11) Porciglione (Rallus aquaticus)
12) Fischione (Anas penelope)
13) Codone (Anas acuta)
14) Marzaiola (Anas querquedula)
15) Moretta (Aythya fuligula)
16) Combattente (Philomacus pugnax)
17) Beccaccino (Gallinago gallinago)
18) Colombaccio (Columba palumbus)
19) Frullino (Lymnocryptes minimus)
20) Pavoncella (Vanellus vanellus)
21) Volpe (Vulpes vulpes)
e) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 29 novembre 2010:
1) Lepre comune (Lepus europaeus)
2) Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)
f) Specie cacciabile dal 19 settembre 2010 al 30 dicembre 2010 esclusivamente nelle
Aziende agri-turistico-venatorie:
1) Pernice rossa (Alectoris rufa)
g) Specie cacciabili dal 2 ottobre al 29 novembre 2010 esclusivamente nella Zona
faunistica delle Alpi, fatto salvo quanto disposto al successivo punto 4. :
1) Daino (Dama Dama)
2) Camoscio alpino (Rupicapra rupicapra)
3) Capriolo (Capreolus capreolus)
4) Cervo (Cervus elaphus)
5) Muflone (Ovis musimon)
6) Lepre bianca (Lepus timidus)
7) Pernice bianca (Lagopus mutus)
8) Fagiano di monte (Tetrao tetrix)
9) Coturnice (Alectoris graeca)
3. Caccia alla fauna stanziale: disposizioni a livello provinciale
Per la caccia alla fauna stanziale si applicano le seguenti disposizioni a livello provinciale:
PADOVA:
ATC 3 Giornate settimanali ammesse: mercoledì, sabato e domenica
Padova ATC 1, ATC 2, ATC
4, ATC 5
Giornate settimanali ammesse: dal 19/9 al 17/10: mercoledì,
sabato e domenica
dal 18/10 a fine periodo ammesso: lunedì, mercoledì, giovedì,
sabato e domenica
ROVIGO
Tutti gli ATC
La caccia alla fauna stanziale viene realizzata sulla base di
piani prelievo sperimentale approvati dalla Provincia di Rovigo,
da predisporre previo censimento o stima della consistenza
faunistica e con verifica dei dati relativi ai prelievi effettuati al
termine della stagione venatoria. Ai fini della realizzazione dei
piani di prelievo è disposta l’elevazione a 8 capi del carniere
massimo stagionale alla lepre, fermo restando il limite
giornaliero di 1 capo.
L’orario della giornata venatoria dal 19.09.2010 al 05.10.2010 è
fissato in via sperimentale dalle ore 07.00 alle 0re 13.00
limitatamente alla specie lepre.
TREVISO
Tutti gli ATC Giornate settimanali ammesse: mercoledì, e domenica
VENEZIA
ATC 1, ATC 2 Giornate settimanali ammesse: mercoledì, sabato e domenica
VERONA
ATC 5 “Tartaro” Giornate settimanali ammesse: mercoledì, sabato e domenica
4. Caccia agli ungulati
La caccia di selezione agli ungulati è regolamentata dalla Delibera di Giunta regionale n. 1088 del 23.03.2010. Con successiva Delibera di Giunta regionale verranno emanate specifiche disposizioni per la gestione, anche a fini venatori, della specie cinghiale.
5. Giornate di caccia
La settimana venatoria inizia il lunedì. Sono giorni di divieto per ogni forma di caccia il martedì e il venerdì di ogni settimana anche se festivi. Ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, può cacciare per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre limitatamente al territorio soggetto a gestione programmata della caccia.
6. Orario della giornata venatoria
Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 3 l’orario della giornata venatoria è così
determinato:
Inizio Termine
dal 1° al 15 5.15 Agosto 2010 ora legale 21.30
dal 16 al 30 5.30 ora legale 21.00
Settembre 2010 dal 1° al 15 5.45 ora legale 19.30
dal 16 al 30 6.00 ora legale 19.15
dal 2 al 14 6.15 ora legale 18.45
dal 16 al 30 6.30 ora legale 18.15
Ottobre 2010
31 ottobre 5.45 ora solare 17.00
Novembre 2010 dal 1° al 15 6.00 ora solare 16.45
dal 17 al 29 6.15 ora solare 16.30
dal 1° al 15 6.30 Dicembre 2010 ora solare 16.30
dal 16 al 30 6.45 ora solare 16.30
Gennaio 2011 dal 1° al 15 6.45 ora solare 16.45
dal 16 al 31 6.45 ora solare 17.00
7. Carnieri
Sono consentiti, fatto salvo quanto disposto al precedente punto 3 e ai successivi punti 8, 9 e 10, i seguenti abbattimenti massimi per singolo cacciatore:
a) selvaggina stanziale: 2 capi giornalieri con un massimo di 35 capi stagionali; per la lepre, 1 capo giornaliero con un massimo di 5 capi stagionali;
b) selvaggina migratoria: 25 capi giornalieri (di cui non più di 10 codoni, 10 canapiglie, 5 morette e 5 combattenti) con un massimo di 425 capi stagionali (di cui non più di 50 codoni, 50 canapiglie,15 morette e 15 combattenti); per la beccaccia 3 capi giornalieri con un massimo di 20 capi stagionali.
Gli abbattimenti di avifauna effettuati in regime di deroga ai sensi della Direttiva 2009/147/CE (che abroga e sostituisce la Direttiva 79/409/CEE) e di specifiche disposizioni regionali concorrono nel computo del carniere stagionale massimo relativo alla selvaggina migratoria (425 capi stagionali).
8. Carniere in preapertura per le specie merlo e tortora
Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura (giornate 4, 5, 11, 12 e 18 settembre 2010) per la specie merlo è pari a 5 capi.
Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura (giornate 4, 5, 11, 12 e 18 settembre 2010) per la specie tortora è pari a 10 capi.
9. Norme specifiche per le Aziende faunistico-venatorie
Nelle Aziende faunistico-venatorie il cacciatore può praticare l’esercizio venatorio per un massimo di tre giorni settimanali a propria scelta, con esclusione del martedì e del venerdì. Fermo restando quanto stabilito per il carniere concernente la selvaggina migratoria di cui al precedente punto 7 lett. b), per la selvaggina stanziale, fatti salvi i piani di abbattimento autorizzati dalla Provincia territorialmente competente, valgono i seguenti limiti per singolo cacciatore:
-fagiano (Phasianus colchicus) : 10 capi giornalieri 100 capi stagionali
-starna (Perdix perdix): : 5 capi giornalieri 50 capi stagionali
-lepre comune (Lepus europaeus) : 3 capi giornalieri 15 capi stagionali.
Per le restanti specie di selvaggina stanziale valgono i limiti previsti al precedente punto 7 lett. a).
Il prelievo di soggetti appartenenti alla specie fagiano è protratto sino al 31 gennaio 2011.
10. Norme specifiche per le Aziende agri-turistico-venatorie
Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentite l’immissione e l’abbattimento di soggetti di esclusiva provenienza da allevamento, appartenenti alle specie quaglia, fagiano, lepre, starna e pernice rossa, con esclusione del cinghiale e della selvaggina migratoria. Il prelievo è consentito dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011 con esclusione del martedì e venerdì. Non sono disposte limitazioni di carniere.
11. Addestramento e allenamento dei cani da caccia
L’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all’art. 18 comma 1 della L.R. 50/93, sono consentiti dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, sui prati naturali e di leguminose non oltre 10 giorni dall’ultimo sfalcio.
12. Limitazioni dell’attività venatoria e dell’addestramento e allenamento dei cani da caccia
nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)
Ai sensi del Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, nonché fatte salve le ulteriori limitazioni di cui all’Allegato D alla L.R. 1/2007, già applicative dei vincoli di cui allo stesso Decreto ministeriale, nel corso della stagione venatoria 2010/2011 in tutte le ZPS del territorio regionale, così come individuate con DGR n. 4003 del 16.12.2008, sono vietati:
a) l’esercizio venatorio sino alla data di apertura generale di cui al punto 2., con l’eccezione
della caccia di selezione agli ungulati;
b) l’esercizio venatorio in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva
2009/147/CE (che abroga e sostituisce la Direttiva 79/409/CEE), disciplinato in Veneto ai
sensi della L.R. 13/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
c) l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi,
stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel
raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
d) l’abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Moretta (Aythya fuligula),
Combattente (Philomacus pugnax) e Pernice bianca (Lagopus mutus), fatte salve,
limitatamente alla Pernice bianca, le zone ove sia stato monitorato e verificato un
favorevole stato di conservazione di tale specie; ai fini di tale ultima disposizione, si da atto
che compete alle Amministrazioni provinciali il cui territorio ricade interamente o
parzialmente nella Zona faunistica delle Alpi l’autorizzazione di piani di prelievo alla specie
Pernice bianca sulla base delle valutazioni e prescrizioni concernenti tale specie contenute
nell’Allegato D al Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012;
e) lo svolgimento dell’attività di addestramento cani da caccia prima del 1° settembre e
dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all’art. 10, comma
8 lettera e) della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi
dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e
successive modificazioni;
f) l’abbattimento, in data antecedente al 1° ottobr e, di esemplari appartenenti alle specie
codone (Anas acuta), marzaiola (Anas querquedula), mestolone (Anas clypeata), alzavola
(Anas crecca), canapiglia (Anas strepera), fischione (Anas penelope), moriglione (Anas
ferina), folaga (Fulica atra), gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), porciglione (Rallus
aquaticus), beccaccino (Gallinago gallinago), beccaccia (Scolopax rusticola), frullino
(Lymnocryptes minimus), pavoncella (Vanellus vanellus);
g) l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia da
appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nelle giornate settimanali individuate
come da schema sottostante, nonché con l’eccezione della caccia agli ungulati:
MACROAREA PROVINCIA GIORNATE
SETTIMANALI
Zona faunistica delle Alpi
e pianura con l’esclusione
del territorio lagunare e
vallivo BL, PD, RO, TV,
VE, VR, VI sabato e domenica
Delta del Po RO PD e VE mercoledì e sabato
Laguna Sud di Venezia giovedì e domenica
Laguna Nord di Venezia mercoledì e sabato
Laguna di Caorle giovedì e domenica
13. Altre disposizioni
a) L’uso di richiami vivi, di soggetti impagliati e di stampi è disciplinato dall’art.14,
commi 2 e 3 della L.R. 50/93;
b) in conformità alle disposizioni dell’Ordinanza del TAR Veneto n. 971/2009 del
29.10.2009 nonché nelle more dell’emanazione della relativa sentenza di merito, è vietato
l’utilizzo del piccione Columba livia quale richiamo vivo nella caccia da appostamento, fatto
salvo l’utilizzo di soggetti appartenenti alla suddetta specie provenienti da allevamento di
cui sia possibile dimostrare, all’atto dei controlli eseguiti dalle Autorità preposte,
l’appartenenza alla forma domestica della suddetta specie;
c) i titolari delle botti da caccia devono chiudere le stesse a fine stagione venatoria con
reti o altro materiale atto ad impedire che gli animali selvatici vi possano restare
accidentalmente intrappolati;
d) nelle aziende faunistico-venatorie che ricadono in territorio vallivo-lagunare è vietata
ogni forma di pasturazione fatta eccezione per gli interventi realizzati nelle oasi di
protezione interne all’azienda, secondo quanto stabilito dal disciplinare di concessione
approvato dalla Provincia territorialmente competente.