E' stato approvato il calendario venatorio 2016/2017... parliamone...
CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL’INTERO TERRITORIO REGIONALEPER LA STAGIONE 2016/2017L’esercizio venatorio nella stagione 2016/2017, è consentito con le seguenti modalità:1) SPECIE E PERIODI DI ATTIVITA' VENATORIA1.1 Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenentialle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:a) - nelle giornate del 3, 4, 7 settembre negli A.T.C. e nei C.A., qualora deliberato dai rispettivi Comitatidi gestione, nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V., esclusivamente da appostamento temporaneo: tortora;b) - nelle giornate del 3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28 settembre su richiesta dei Comitati digestione degli A.T.C. e dei C.A., delle A.F.V. delle A.A.T.V., esclusivamente da appostamentotemporaneo e con conseguente anticipo della chiusura, approvata dalla Giunta regionale, nelrispetto dell’arco temporale massimo previsto dall’art. 18, della L. 157/1992: cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;c) - specie cacciabili dal 25 settembre al 7 dicembre: lepre comune, minilepre, coniglio selvatico;d) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti daiComitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale: pernice rossa, starna;e) - specie cacciabili dal 25 settembre al 30 novembre:fagiano;il prelievo è altresì consentito dal 1° al 31 dicembre esclusivamente in base a piani numerici diprelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., secondo i criteri stabiliti dallaGiunta regionale, e approvati dalla stessa;f) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 31 ottobre: quaglia, tortora;g) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 19 gennaio: germano reale, gallinella d’acqua, alzavola;h) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 31 dicembre: beccaccia, beccaccino;i) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 30 gennaio:colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;l) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 9 gennaio: tordo bottaccio, tordo sassello, cesena;m) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 30 gennaio, in base a piani numerici di prelievo predisposti daiComitati di gestione degli A.T.C. o dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale: volpe;n) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti daiComitati di gestione dei C.A., secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dallastessa: coturnice, fagiano di monte;o) - specie cacciabili, in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età, basati su censimenti,e per distretti, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa: camoscio, capriolo, cervo, daino, muflone, cinghiale; IICamoscioClasse PeriodoMaschi 2 o più anniYearling maschio/femmina 1° agosto - 15 dicembreFemmine 2 o più anniClasse 0 maschio/ femmina 1° settembre - 15 dicembreCaprioloClasse Zona PeriodoMaschio ATC 1° giugno -15 luglio15 agosto - 30 settembreFemmina e Cl. 0 ATC 1° gennaio - 15 marzoClasse Zona PeriodoMaschio CA 1° giugno -15 luglio15 agosto - 15 novembre Femmina e Cl. 0 CA 15 settembre - 15 dicembreNell’ambito della suddivisione dei periodi i distretti di bassa valle dei CA possono essere assimilati a quelli degliA.T.C..CervoClasse Zona PeriodoMaschio Cl. I ATC 1° agosto - 31 agostoFemmina e Cl. 0 ATC 1° gennaio - 15 marzoMaschio Cl. I - II ATC 1° ottobre - 15 marzoMaschio Cl. III – IV ATC 1° ottobre -15 febbraioClasse Zona PeriodoMaschio Cl. I CA 1° agosto - 15 settembreFemmina e Cl. 0 CA 15 ottobre - 22 dicembreMaschio Cl. I - II - III *- IV* CA 15 ottobre - 22 dicembre(dal 1° al 14 ottobre*)Nei distretti di bassa valle dei CA assimilabili a quelli degli ATC, che non includono quartieri di svernamento delcamoscio, il prelievo è consentito fino al 31 dicembre.Nelle AFV caratterizzate da una bassa pressione venatoria giornaliera, e nelle quali è previsto l’affiancamento delcacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall’azienda, il periodo di caccia ammesso per il cervomaschio va dal 1° settembre al 31 gennaio. La ricorrenza delle menzionate caratteristiche discriminanti èdocumentata dall’AFV stessa all’interno della relazione di accompagnamento ai piani di prelievo selettivo annuali.Per quanto riguarda le femmine, al concorrere delle stesse condizioni su indicate, il periodo di prelievo puòessere protratto fino al 31 gennaio purché al contempo, l’apertura sia posticipata al 1 novembre. Quanto detto acondizione che l’attività venatoria non arrechi disturbo presso i quartieri di svernamento del camoscio.NOTA:* dal 01 al 14 ottobre il prelievo del maschio, a chi pratica esclusivamente l’assegnazione nominativa (modalità A)delle Linee Guida regionali, tenendo conto almeno delle seguenti disposizioni:- può essere assegnato, in rapporto 1:1, un numero massimo di capi pari al 50% del piano dei maschi di classe III- IV;- le uscite di caccia nonché il prelievo devono essere distribuiti omogeneamente sull’intera superficie del distretto;- il cacciatore autorizzato deve essere accompagnato da personale tecnico in possesso di titolo di studio inmateria faunistica oppure da altro personale che abbia ottenuto la qualifica di “accompagnatore” a seguito dispecifico corso, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della l.r. 17/1999, organizzato dalla Provincia in accordo con i CA. Ilsuperamento del corso dà diritto ad un attestato di “accompagnatore” alla caccia di selezione del cervo. Non èprevista l’equipollenza del suddetto attestato, per le medesime finalità, in altri CA della Regione Piemonte. Per lefinalità di cui sopra non sono riconosciuti attestati di abilitazione rilasciati da altre Amministrazioni od organismi,stante la diversità del contesto operativo ed ambientale piemontese rispetto a quello di rilascio; il corso devecomunque prevedere le seguenti materie:- biologia e etologia;- riconoscimento delle classi oggetto di prelievo; III- tecniche di prelievo;- principi di balistica e norme di sicurezza.MufloneClasse Zona PeriodoMaschi 2 o più anniYearling maschioATC 1° agosto - 30 settembreTutte ATC 1° novembre - 31 gennaioMaschi 2 o più anniYearling maschio/femminaCA 1° agosto - 15 dicembreTutte CA 1° settembre - 15 dicembreDainoClasse PeriodoMaschio Cl. I 1° settembre - 30 settembreMaschio Cl. I - II o più anni 1° novembre - 31 dicembreTutte 1° gennaio - 15 marzoCinghialeClasse PeriodoST - RO – MM 15 aprile - 31 gennaioTutte 1° ottobre - 31 gennaiop) - specie cacciabili dal 25 settembre al 25 dicembre o dal 2 novembre al 30 gennaio, anche in formanon selettiva: cinghiale.1.2. L’esercizio venatorio dal 1° al 31 gennaio è consentito esclusivamente da appostamentotemporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie:- volpe e cinghiale, con l'ausilio dei cani;- ungulati in prelievo selettivo;- fagiano, negli istituti privati della caccia, A.F.V. e A.A.T.V., ove la specie è oggetto di incentivazione odi piani numerici di prelievo, anche con l’ausilio dei cani.1.3. Negli istituti a gestione privata della caccia A.A.T.V., il prelievo delle specie starna e pernice rossaè consentito, in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera d), fino al 31 dicembre; nelle A.F.V. eA.A.T.V., ove la specie è oggetto di incentivazione o di piani numerici di prelievo, il prelievo della speciefagiano, in deroga a quanto previsto al punto 1.1 lettera e), è consentito fino al 30 gennaio.2) CARNIERE2.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:- due capi di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepre comune,- otto capi delle specie migratorie di cui non più di due beccacce, tre tortore e tre quaglie.2.2. Durante l’intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numeromassimo di capi di fauna selvatica così stabilito:a) cinghiale: venticinque capi annuali, con il limite di cinque capi giornalieri in deroga al punto 2.1;b) coturnice, fagiano di monte: complessivamente quattro capi annuali nel rispetto del piano numericodi prelievo, i Comitati di gestione dei C.A. possono limitare il carniere giornaliero ad un capo per ognispecie;c) lepre comune: cinque capi annuali;d) starna e pernice rossa: cinque capi annuali per specie, nel rispetto del piano di prelievo numerico diprelievo approvato dalla Giunta regionale; IVe) fagiano: trenta capi annuali;f) minilepre: settanta capi annuali con il limite di 25 capi giornalieri in deroga al punto 2.1.;g) coniglio selvatico, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia: cinquanta capi annuali perspecie, con il limite di dieci capi giornalieri per specie in deroga al punto 2.1..2.3. Per i cervidi e i bovidi il prelievo è in base ai piani di prelievo selettivo approvati dalla Giuntaregionale.2.4. Durante l’intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente unnumero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nel punto 2.2., nonsuperiore a cinquanta di cui non più di dieci beccacce, venti tortore e venti quaglie.3) GIORNATE E ORARI3.1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero di giornate di caccia settimanaliper ogni cacciatore è di tre.3.2. Fermo restando il limite di cui al punto 3.1.:A) negli ATC:a) l’attività venatoria è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato edomenica. I Comitati di gestione degli ATC possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cuial punto 3.1., le giornate destinate al prelievo selettivo, che possono coincidere con le altre forme dicaccia;B) nei CA:a) l’attività venatoria è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato edomenica. I Comitati di gestione dei CA possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui alpunto 3.1., le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo che possonocoincidere con le altre forme di caccia;C) il prelievo delle specie migratorie è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato edomenica, in ogni A.T.C. e C.A.. I Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limitecomplessivo di cui al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo o consentire la libera scelta delcacciatore;D) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l’attività venatoria è consentita neigiorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;E) il prelievo della specie cinghiale deve essere consentito per tre giornate la settimana nella formadella caccia programmata in ogni A.T.C. e C.A., con l’ausilio dei cani. I Comitati di gestione degliA.T.C. e C.A. possono stabilire per tale forma di caccia anche la giornata del lunedì.3.3. Ai sensi dell’articolo 18, commi 5 e 7 della Legge 157/92:- l’esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì;- la caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;- la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto.4) ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA4.1. L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensiliarrotondati, desunti dall'Osservatorio Astronomico di Torino:- dal 15 al 30 aprile dalle ore 5,30 alle ore 19,50;- dal 1° al 30 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 20,45;- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 20,45;- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,15;- dal 1° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;- dal 1° al 25 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;- dal 26 ottobre al 30 novembre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15; V- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15;- dal 1° al 28 febbraio dalle ore 6,00 alle ore 18,00;- dal 1° al 15 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.5) MEZZI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ VENATORIA5.1. Ai sensi dell’articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l’esercizio dell’attività venatoria èconsentito con i mezzi di seguito riportati:a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatorecontenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12;b) fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto dialtezza non inferiore a millimetri 40, - a caricamento singolo manuale; - a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi;c) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6;d) arco e falco.5.2. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l’uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizionesemiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.5.3. L’uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito, nell’ambito dei piani di prelievo selettivodegli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe, con le limitazioni riportate nelleIstruzioni operative supplementari.5.4. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessidall’articolo 13 della l. 157/1992.5.5. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l’eserciziovenatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenzevenatorie.6) Sono da ritenersi non valide le indicazioni contenute nel tesserino venatorio regionale predisposto,per ragioni tecniche, prima dall’approvazione del presente calendario venatorio, qualora risultino incontrasto con le disposizioni del medesimo. L’ASSESSORE IL PRESIDENTE ALL’AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DELLA GIUNTA REGIONALE
CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL’INTERO TERRITORIO REGIONALEPER LA STAGIONE 2016/2017L’esercizio venatorio nella stagione 2016/2017, è consentito con le seguenti modalità:1) SPECIE E PERIODI DI ATTIVITA' VENATORIA1.1 Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenentialle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:a) - nelle giornate del 3, 4, 7 settembre negli A.T.C. e nei C.A., qualora deliberato dai rispettivi Comitatidi gestione, nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V., esclusivamente da appostamento temporaneo: tortora;b) - nelle giornate del 3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28 settembre su richiesta dei Comitati digestione degli A.T.C. e dei C.A., delle A.F.V. delle A.A.T.V., esclusivamente da appostamentotemporaneo e con conseguente anticipo della chiusura, approvata dalla Giunta regionale, nelrispetto dell’arco temporale massimo previsto dall’art. 18, della L. 157/1992: cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;c) - specie cacciabili dal 25 settembre al 7 dicembre: lepre comune, minilepre, coniglio selvatico;d) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti daiComitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale: pernice rossa, starna;e) - specie cacciabili dal 25 settembre al 30 novembre:fagiano;il prelievo è altresì consentito dal 1° al 31 dicembre esclusivamente in base a piani numerici diprelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., secondo i criteri stabiliti dallaGiunta regionale, e approvati dalla stessa;f) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 31 ottobre: quaglia, tortora;g) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 19 gennaio: germano reale, gallinella d’acqua, alzavola;h) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 31 dicembre: beccaccia, beccaccino;i) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 30 gennaio:colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;l) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 9 gennaio: tordo bottaccio, tordo sassello, cesena;m) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 30 gennaio, in base a piani numerici di prelievo predisposti daiComitati di gestione degli A.T.C. o dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale: volpe;n) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti daiComitati di gestione dei C.A., secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dallastessa: coturnice, fagiano di monte;o) - specie cacciabili, in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età, basati su censimenti,e per distretti, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa: camoscio, capriolo, cervo, daino, muflone, cinghiale; IICamoscioClasse PeriodoMaschi 2 o più anniYearling maschio/femmina 1° agosto - 15 dicembreFemmine 2 o più anniClasse 0 maschio/ femmina 1° settembre - 15 dicembreCaprioloClasse Zona PeriodoMaschio ATC 1° giugno -15 luglio15 agosto - 30 settembreFemmina e Cl. 0 ATC 1° gennaio - 15 marzoClasse Zona PeriodoMaschio CA 1° giugno -15 luglio15 agosto - 15 novembre Femmina e Cl. 0 CA 15 settembre - 15 dicembreNell’ambito della suddivisione dei periodi i distretti di bassa valle dei CA possono essere assimilati a quelli degliA.T.C..CervoClasse Zona PeriodoMaschio Cl. I ATC 1° agosto - 31 agostoFemmina e Cl. 0 ATC 1° gennaio - 15 marzoMaschio Cl. I - II ATC 1° ottobre - 15 marzoMaschio Cl. III – IV ATC 1° ottobre -15 febbraioClasse Zona PeriodoMaschio Cl. I CA 1° agosto - 15 settembreFemmina e Cl. 0 CA 15 ottobre - 22 dicembreMaschio Cl. I - II - III *- IV* CA 15 ottobre - 22 dicembre(dal 1° al 14 ottobre*)Nei distretti di bassa valle dei CA assimilabili a quelli degli ATC, che non includono quartieri di svernamento delcamoscio, il prelievo è consentito fino al 31 dicembre.Nelle AFV caratterizzate da una bassa pressione venatoria giornaliera, e nelle quali è previsto l’affiancamento delcacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall’azienda, il periodo di caccia ammesso per il cervomaschio va dal 1° settembre al 31 gennaio. La ricorrenza delle menzionate caratteristiche discriminanti èdocumentata dall’AFV stessa all’interno della relazione di accompagnamento ai piani di prelievo selettivo annuali.Per quanto riguarda le femmine, al concorrere delle stesse condizioni su indicate, il periodo di prelievo puòessere protratto fino al 31 gennaio purché al contempo, l’apertura sia posticipata al 1 novembre. Quanto detto acondizione che l’attività venatoria non arrechi disturbo presso i quartieri di svernamento del camoscio.NOTA:* dal 01 al 14 ottobre il prelievo del maschio, a chi pratica esclusivamente l’assegnazione nominativa (modalità A)delle Linee Guida regionali, tenendo conto almeno delle seguenti disposizioni:- può essere assegnato, in rapporto 1:1, un numero massimo di capi pari al 50% del piano dei maschi di classe III- IV;- le uscite di caccia nonché il prelievo devono essere distribuiti omogeneamente sull’intera superficie del distretto;- il cacciatore autorizzato deve essere accompagnato da personale tecnico in possesso di titolo di studio inmateria faunistica oppure da altro personale che abbia ottenuto la qualifica di “accompagnatore” a seguito dispecifico corso, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della l.r. 17/1999, organizzato dalla Provincia in accordo con i CA. Ilsuperamento del corso dà diritto ad un attestato di “accompagnatore” alla caccia di selezione del cervo. Non èprevista l’equipollenza del suddetto attestato, per le medesime finalità, in altri CA della Regione Piemonte. Per lefinalità di cui sopra non sono riconosciuti attestati di abilitazione rilasciati da altre Amministrazioni od organismi,stante la diversità del contesto operativo ed ambientale piemontese rispetto a quello di rilascio; il corso devecomunque prevedere le seguenti materie:- biologia e etologia;- riconoscimento delle classi oggetto di prelievo; III- tecniche di prelievo;- principi di balistica e norme di sicurezza.MufloneClasse Zona PeriodoMaschi 2 o più anniYearling maschioATC 1° agosto - 30 settembreTutte ATC 1° novembre - 31 gennaioMaschi 2 o più anniYearling maschio/femminaCA 1° agosto - 15 dicembreTutte CA 1° settembre - 15 dicembreDainoClasse PeriodoMaschio Cl. I 1° settembre - 30 settembreMaschio Cl. I - II o più anni 1° novembre - 31 dicembreTutte 1° gennaio - 15 marzoCinghialeClasse PeriodoST - RO – MM 15 aprile - 31 gennaioTutte 1° ottobre - 31 gennaiop) - specie cacciabili dal 25 settembre al 25 dicembre o dal 2 novembre al 30 gennaio, anche in formanon selettiva: cinghiale.1.2. L’esercizio venatorio dal 1° al 31 gennaio è consentito esclusivamente da appostamentotemporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie:- volpe e cinghiale, con l'ausilio dei cani;- ungulati in prelievo selettivo;- fagiano, negli istituti privati della caccia, A.F.V. e A.A.T.V., ove la specie è oggetto di incentivazione odi piani numerici di prelievo, anche con l’ausilio dei cani.1.3. Negli istituti a gestione privata della caccia A.A.T.V., il prelievo delle specie starna e pernice rossaè consentito, in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera d), fino al 31 dicembre; nelle A.F.V. eA.A.T.V., ove la specie è oggetto di incentivazione o di piani numerici di prelievo, il prelievo della speciefagiano, in deroga a quanto previsto al punto 1.1 lettera e), è consentito fino al 30 gennaio.2) CARNIERE2.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:- due capi di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepre comune,- otto capi delle specie migratorie di cui non più di due beccacce, tre tortore e tre quaglie.2.2. Durante l’intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numeromassimo di capi di fauna selvatica così stabilito:a) cinghiale: venticinque capi annuali, con il limite di cinque capi giornalieri in deroga al punto 2.1;b) coturnice, fagiano di monte: complessivamente quattro capi annuali nel rispetto del piano numericodi prelievo, i Comitati di gestione dei C.A. possono limitare il carniere giornaliero ad un capo per ognispecie;c) lepre comune: cinque capi annuali;d) starna e pernice rossa: cinque capi annuali per specie, nel rispetto del piano di prelievo numerico diprelievo approvato dalla Giunta regionale; IVe) fagiano: trenta capi annuali;f) minilepre: settanta capi annuali con il limite di 25 capi giornalieri in deroga al punto 2.1.;g) coniglio selvatico, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia: cinquanta capi annuali perspecie, con il limite di dieci capi giornalieri per specie in deroga al punto 2.1..2.3. Per i cervidi e i bovidi il prelievo è in base ai piani di prelievo selettivo approvati dalla Giuntaregionale.2.4. Durante l’intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente unnumero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nel punto 2.2., nonsuperiore a cinquanta di cui non più di dieci beccacce, venti tortore e venti quaglie.3) GIORNATE E ORARI3.1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero di giornate di caccia settimanaliper ogni cacciatore è di tre.3.2. Fermo restando il limite di cui al punto 3.1.:A) negli ATC:a) l’attività venatoria è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato edomenica. I Comitati di gestione degli ATC possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cuial punto 3.1., le giornate destinate al prelievo selettivo, che possono coincidere con le altre forme dicaccia;B) nei CA:a) l’attività venatoria è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato edomenica. I Comitati di gestione dei CA possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui alpunto 3.1., le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo che possonocoincidere con le altre forme di caccia;C) il prelievo delle specie migratorie è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato edomenica, in ogni A.T.C. e C.A.. I Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limitecomplessivo di cui al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo o consentire la libera scelta delcacciatore;D) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l’attività venatoria è consentita neigiorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;E) il prelievo della specie cinghiale deve essere consentito per tre giornate la settimana nella formadella caccia programmata in ogni A.T.C. e C.A., con l’ausilio dei cani. I Comitati di gestione degliA.T.C. e C.A. possono stabilire per tale forma di caccia anche la giornata del lunedì.3.3. Ai sensi dell’articolo 18, commi 5 e 7 della Legge 157/92:- l’esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì;- la caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;- la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto.4) ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA4.1. L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensiliarrotondati, desunti dall'Osservatorio Astronomico di Torino:- dal 15 al 30 aprile dalle ore 5,30 alle ore 19,50;- dal 1° al 30 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 20,45;- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 20,45;- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,15;- dal 1° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;- dal 1° al 25 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;- dal 26 ottobre al 30 novembre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15; V- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15;- dal 1° al 28 febbraio dalle ore 6,00 alle ore 18,00;- dal 1° al 15 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.5) MEZZI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ VENATORIA5.1. Ai sensi dell’articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l’esercizio dell’attività venatoria èconsentito con i mezzi di seguito riportati:a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatorecontenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12;b) fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto dialtezza non inferiore a millimetri 40, - a caricamento singolo manuale; - a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi;c) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6;d) arco e falco.5.2. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l’uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizionesemiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.5.3. L’uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito, nell’ambito dei piani di prelievo selettivodegli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe, con le limitazioni riportate nelleIstruzioni operative supplementari.5.4. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessidall’articolo 13 della l. 157/1992.5.5. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l’eserciziovenatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenzevenatorie.6) Sono da ritenersi non valide le indicazioni contenute nel tesserino venatorio regionale predisposto,per ragioni tecniche, prima dall’approvazione del presente calendario venatorio, qualora risultino incontrasto con le disposizioni del medesimo. L’ASSESSORE IL PRESIDENTE ALL’AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DELLA GIUNTA REGIONALE